giovedì, Marzo 28, 2024
Tax Driver

Decreto Cura Italia: le sospensioni fiscali a sostegno del contribuente

 

 

A cura di Susanna Trino

 

 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), in materia di «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» sono state introdotte alcune sospensioni dei termini per alcuni adempimenti fiscali e versamenti, a sostegno delle imprese e dei contribuenti.

In primis, l’articolo 62 del citato decreto stabilisce (1) la sospensione degli adempimenti fiscali, (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad esempio, a titolo esemplificativo, la dichiarazione IVA 2020. Questi adempimenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. L’articolo 62, prevede, inoltre, (2) la sospensione dei versamenti da autoliquidazione. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione, (fino a un massimo di 5 rate mensili), a decorrere da maggio 2020.

L’articolo 67 del decreto “Cura Italia”, sancisce la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di termini e attività di liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione ed altre specifiche procedure con l’amministrazione finanziaria. In modo particolare, la norma in esame sospende, con effetto immediato, i termini di cui all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015, in materia di adempimento collaborativo per cd. grandi contribuenti, i termini di cui all’art. 1–bis D.L. n. 50/2017 relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per le società multinazionali, nonché i termini dell’art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale) D.P.R. n. 600/1973 ed i termini di cui all’art. 1, commi 37-43, L. n. 190/2014 relativi alle procedure di Patent box.

Inoltre, l’articolo in esame disciplina la sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, comprese le risposte a seguito della presentazione della documentazione integrativa, nonché i termini per la loro regolarizzazione (ex art. 3, comma 3, D.lgs. n. 156/2015), relativamente agli interpelli disciplinati dallo Statuto del contribuente (interpello ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo); all’interpello preventivo che può essere presentato dai contribuenti di maggiori dimensioni, aventi i requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo (ex art. 6 D.lgs. n. 128/2015) e, infine, all’interpello per nuovi investimenti (ex art. 2 D.lgs. n. 147/2015).

In relazione ai termini di decadenza e prescrizione dell’attività degli Uffici, lo stesso articolo 67 prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali, il quale stabilisce che: “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati (…) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Quindi, a titolo di esempio, il termine di accertamento relativo all’omessa dichiarazione per l’anno 2014, in scadenza al 31 dicembre 2020, sarà prorogato al 2022.

Il successivo articolo del decreto Cura Italia, l’articolo 68, stabilisce la sospensione, fino al 31 maggio, dei termini relativi al versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. Per l’esattezza, quindi, oggetto della norma sono i termini relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010, ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP), avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010), atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012); ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali (R.D. 14 decreto 14 aprile 1910, n. 639), atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, per i tributi locali). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Orbene, con riferimento all’attività svolta dalle autorità fiscali, la Circolare n. 73943 dell’11 marzo 2020 emanata dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato la sospensione delle verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza, su tutto il territorio nazionale. In particolare, risulta sospesa l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza nonché la sospensione dei controlli strumentali e delle attività ispettive in materia di antiriciclaggio.

L’articolo 83, del citato decreto ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi agli organi tributari. Orbene, ne consegue che, come chiarito anche dalla Circolare n. 5/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, quanto sopra comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento cosiddetto esecutivo, dovuti in sede di acquiescenza all’atto oppure, in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio. Ai sensi del citato articolo e Circolare, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.

L’articolo 106 del decreto “Cura Italia”, ha previsto una deroga all’art. 2364 e dall’art. 2478-bis c.c. permettendo, a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio fiscale 2019 potranno essere convocate entro il 28 giugno 2020.

Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle S.p.a., S.r.l., Sapa e società cooperative è permesso l’intervento dei soci in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Nelle S.r.l. è, altresì, ammesso il ricorso al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 c.c. e dalle disposizioni statutarie. Nelle S.p.a. quotate, sarà consentito ricorrere all’istituto del rappresentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche nelle ipotesi di disposizioni statuarie contrarie. Il citato decreto prevede che tali deroghe si applichino alle sole assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero alle sole assemblee convocate entro la data di vigenza dello stato di emergenza. Il decreto, in relazione alle menzionate deroghe, fa esclusivo riferimento alle assemblee e, pertanto, non è ancora chiaro se tale disciplina possa ritenersi applicabile anche alle riunioni di consiglio di amministrazione. A tal proposito, dalla massima n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano e dalla Circolare Assonime rubricata “Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)”, emerge che la validità dello svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statuaria, deve essere riconosciuta anche alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, pertanto, sembrerebbero assoggettate alla disciplina di cui al citato articolo 106.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Relazione illustrativa al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E/2020.

Guardia di Finanza, Circolare n. 73943/2020.

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 187/2020.

Lascia un commento