venerdì, Marzo 29, 2024
Labourdì

Decreto Dignità: impatto effettivo a seguito della legge di conversione

Recentemente abbiamo cercato di fornire una panoramica generale sul decreto dignità in particolare sulle modifiche che ha apportato alla materia lavoristica.

Si è dunque evidenziata l’incidenza di tale intervento normativo con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato.

In passato il legislatore, nel tentativo di soddisfare le richieste di maggiore flessibilità volute dagli imprenditori, era intervenuto nella disciplina de qua favorendo forme di lavoro a termine.

L’eccessiva semplificazione delle regole in materia ha però spesso generato notevoli perplessità in particolare con riferimento al problema legato all’incremento dell’occupazione.

L’obiettivo dell’attuale legislatore è stato quello di porre un freno all’eccessivo ricorso a tale forma di rapporto lavorativo, cercando soprattutto di riconoscere nuovamente valore al carattere transitorio di tale strumento.

Ciò che va anticipato è che esaminando nel complesso la riforma non sembra aver dato luogo a quelle modifiche di cui il Governo si era fatto portatore. La natura e l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato non sembrano, almeno dalla lettura dell’ impianto base proposto dal cd. “Decreto Dignità”, aver subito grandi stravolgimenti.

In primo luogo, non si è provveduto a definire termini minori per il ricorso a tale tipologia contrattuale. È rimasto invariato, infatti, il limite dei 24 mesi così come la possibilità dei 4 rinnovi.

La deroga dello “stop and go”, non è una novità prevista dall’attuale legislatore. Si tratta di un limite di natura temporale che deve obbligatoriamente essere rispettato tra la conclusione di un contratto a termine e la stipula di uno successivo.

Esaminando il profilo della somministrazione è possibile rilevare come su di un versante il decreto si sia limitato a ripristinare la somministrazione fraudolenta prevista dalla riforma Biagi recentemente abrogata.

Tale ipotesi contravvenzionale emerge allorquando il soggetto ponga in essere la somministrazione di lavoro al solo e palese fine di eludere quelle che sono norme di legge inderogabili o regole previste dal contratto collettivo. La realizzazione di tale condotta prevede l’applicazione di un’ammenda per ogni giorno di somministrazione.

Su un diverso fronte si è evidenziato come le condizioni previste ai fini del superamento dei 12 mesi sia legate alla figura del somministratore. Tale circostanza appalesa un chiaro controsenso perché finisce per non applicare le causali nella sfera della sola azienda utilizzatrice.

È per tale ragione che la somministrazione costituisce uno dei temi caldi di tale decreto tanto da essere oggetto di numerose richieste di modifica da approvare nella legge di conversione. L’obiettivo sarebbe, infatti, quello di legare l’obbligo di inserimento della causale alla figura dell’utilizzatore.

Altra modifica attesa nella legge di conversione era quella concernente l’ambito dei rinnovi sù accennato. La portata attuale della riforma prevede la sua applicabilità solo rispetto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14 luglio 2018. Le modifiche che si richiedeva di apportare erano tese ad  assicurare  l’estendibilità della nuova disciplina anche nei confronti dei rinnovi e delle proroghe contrattuali verificatesi successivamente al 31 ottobre 2018.

Ma quali sono state effettivamente le modifiche realizzate con la legge di conversione?

Con riferimento ai contratti di somministrazione unanime è apparsa la volontà dei deputati di escludere i portuali dai limiti posti ai contratti a termine.

Sempre in tale disciplina è stato inoltre previsto l’esonero dell’interruzione tra un contratto a termine e un altro (il su citato stop and go).

Per ciò che concerne l’obbligo di indicare le causali per il rinnovo dei contratti a termine delle agenzie di somministrazione, prima accennato, sono state previste multe di 20 euro al giorno, estese altresì all’ipotesi di somministrazione fraudolenta.

Con riferimento ai contratti a termine, al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alle modifiche realizzate, si è previsto un periodo di transito in cui sarà concessa la possibilità di applicare ancora le vecchie norme.

È stata inoltre riconosciuta l’automaticità della trasformazione in contratto a tempo indeterminato per tutti i contratti a termine che superano i 12 mesi e sono privi di causali.

Al fine di porre in essere una disciplina che in concreto aiuti le categorie di lavoratori più “deboli” si è provveduto in vario modo.

Da un lato, per risolvere la problematica delle maestre diplomate prima del 2001-2002 si è optato per la  proroga dei contratti fino al 2019, provvedendo dunque a trasformare quelli a tempo indeterminato in contratti a termine fino al 30 giugno 2019 e prorogando quanti fossero inquadrati con un contratto a tempo determinato.

Ancora, con riguardo ai diplomati magistrali nel periodo che precede gli anni 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria i quali dispongono di almeno due anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi otto, è stata concessa la possibilità di partecipare al concorso per la scuola dell’infanzia e per la primaria che prossimamente sarà bandito .

Su altro versante, quello delle  colf e badanti, si è esclusa l’applicabilità degli aumenti contributivi dello 0,5% per i rinnovi dei contratti a termine.

Per ciò che riguarda gli imprenditori che vantano nei confronti della pubblica amministrazione dei debiti è stata loro riconosciuta la facoltà di compensarli anche nel corrente anno.

1) Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese – Legge n.87 del 2018 (link diretto alla Gazzetta Ufficiale)

2) Serena Zizzari, Il decreto dignità e la sua effettiva portata normativa – https://www.iusinitinere.it/il-decreto-dignita-e-la-sua-effettiva-portata-innovativa-11522

 

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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