venerdì, Marzo 29, 2024
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Decreto Rilancio: contratti di locazione e di affitto di azienda

Decreto Rilancio: contratti di locazione e di affitto di azienda. La tutela degli imprenditori affittuari esclusi dal credito d’imposta

1. Il sostegno previsto dal “Decreto Rilancio” per le aziende conduttrici con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 28, prevede un sostegno ai conduttori di locazioni ad uso non abitativo e di affitto di azienda, nei termini che seguono:

  • il credito d’imposta pari del 60% del canone versato al locatore per tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e, quindi, non solo per quelli in categoria C/1, come già previsto dall’art. 65 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito dalle Camere con L. n. 27 del 24 aprile 2020;
  • il predetto credito spetta a tutte le attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  • spetta all’affittuario che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
  • il credito d’imposta riguarda non solo i canoni di locazione ma quelli dovuti dall’utilizzatore di un bene in leasing;
  • è commisurato all’importo dei canoni versati nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno;
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, (comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività) il credito d’imposta è del 30%;
  • il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia);
  • può essere utilizzato -oltre che in compensazione- con cessione (ex art. 122 del Decreto Rilancio) al locatore o concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo, o con cessione in favore di altro soggetto, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

2. Carenza di sostegno in favore delle aziende (diverse dalle strutture alberghiere) con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Dubbi di legittimità costituzionale sull’esclusione.

       Le aziende (diverse dalle strutture alberghiere), con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, sono state inspiegabilmente dimenticate dall’art. 28 del Decreto Rilancio.

A modesto avviso della scrivente, l’art. 28, nell’operare tale disparità di trattamento, presenta rilevanti profili di incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza, corollario del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Carta Fondamentale.[1]

Sarebbe proprio l’esclusione del sostegno alle grandi imprese, che di solito -direttamente o nell’indotto- hanno un ruolo significativo rispetto al mercato del lavoro, a generare disparità di trattamento e conseguenze irragionevoli rispetto al fine dichiarato dal legislatore emergenziale.

Invero, il Decreto è stato emesso -al fine dichiarato- di introdurre nel nostro ordinamento <<misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19>> e -nel suo articolo 28- lascia fuori dal sostegno le imprese che normalmente hanno più dipendenti.

Del resto, il nostro legislatore -in passato- ha introdotto, con riferimento alle grandi imprese in crisi ma con possibilità di salvataggio, delle procedure che le sottraessero a quella disgregativa/liquidatoria del fallimento, la quale è stata scritta nel 1942, in un’epoca in cui si riteneva, rispetto alle aziende in crisi, che la soluzione più corretta fosse l’espulsione dal mercato.

Il cambiamento di rotta, da parte del legislatore, è avvenuto non occasionalmente negli anni ’70 del secolo scorso. La mente va alla legge n. 95 del 1979 che aveva introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sottraendole alla procedura fallimentare, per assoggettarle ad una procedura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione, a salvaguardia dei residui valori tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali, attraverso l’attribuzione di vantaggi fiscali, o l’esenzione da sanzioni, o la rinuncia a crediti pubblici, o, infine, attraverso la prestazione di garanzie da parte dello Stato, i quali -concessi a talune imprese decotte- finivano, a giudizio del Giudice comunitario, col falsare la libera e normale concorrenza.[2]

Oggi, con riferimento alla crisi economica scatenata dalla pandemia, la decretazione emergenziale sta operando legittimamente in deroga al divieto degli aiuti di Stato (v. art. 53 del D. L. in commento), ma -a chi scrive- sembra che operi, nel predetto art. 28, in maniera formalmente contraddittoria e, quindi, fuori dal canone della ratio: la disposizione de qua difetta di ragionevolezza in quanto tradisce la finalità del decreto di voler introdurre misure a sostegno dell’occupazione.

Al riguardo, può essere utile ricordare che, già da tempo, la Consulta adotta -nel giudizio di costituzionalità- il criterio decisorio della ragionevolezza e laddove la disposizione normativa <<manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio>> (sentenza n. 43 del 1997) la espelle dal nostro ordinamento, per violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’adozione di tale criterio è venuta ad intensificarsi negli ultimi anni ed è sempre più alla base di molte decisioni della Corte.[3] Ovviamente, la ragionevolezza -quale criterio decisorio nel giudizio di legittimità costituzionale delle fonti primarie- non può spingere il Giudice delle leggi a sindacare il merito della scelta politica operata dal legislatore, in quanto l’atto legislativo è -per sua intrinseca natura- un atto libero nel fine, nel rispetto -ovviamente- dei vincoli procedurali e sostanziali fissati nella Costituzione.[4]

Il sindacato di ragionevolezza non può ‘esondare’ nello scrutinio degli elementi valoriali ma deve essere esplicato all’interno del perimetro della verifica della coerenza logico-formale ed, in particolare, del rispetto del principio di non contraddizione.

L’esclusione operata dall’art. 28 del Decreto Rilancio appare -a chi scrive- in contrasto con le finalità  del legislatore emergenziale, contrasto che andrebbe superato in sede di conversione o con l’emanazione di altri atti normativi.

3. La tutela già prevista nell’ordinamento giuridico ante legislazione emergenziale.

In attesa di ulteriori interventi normativi, ci si deve porre il seguente quesito: quale tutela può invocare l’imprenditore escluso dai benefici del citato art. 28 del D. L. n. 34 del 2020 ?

Per individuare, all’interno del nostro ordinamento giuridico, i rimedi che può invocare occorre fare una premessa, che -per molti- è scontata.

L’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus -che è l’evento non bellico più imprevedibile, senza precedenti e grave della storia contemporanea mondiale- sta incidendo pesantemente, oltreché a livello sanitario e sociale, anche sulle attività economiche, tra l’altro, per effetto dei provvedimenti governativi che hanno imposto prima la chiusura totale al pubblico degli esercizi commerciali non rientranti tra quelli che forniscono servizi e prodotti essenziali ed ora ne consentono un parziale godimento.

Tali provvedimenti emergenziali si sono mossi nel perimetro del “costituzionalmente consentito”, giacché l’art. 41 della Nostra Carta Fondamentale statuisce che <<l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana>>.

I provvedimenti normativi di “allontanamento sociale”, assunti per favorire la regressione della pandemia, sì da eliminare o comunque ridurre le occasioni di contagio determinate dalla promiscuità tra i cittadini, hanno però determinato una situazione di assoluta ed inedita eccezionalità, generando grave crisi per tutti gli esercenti dei settori non essenziali, che si sono visti preclusa la possibilità di regolare svolgimento della propria attività di impresa e, da essa, di trarre i proventi per far fronte all’adempimento degli impegni già assunti.

Non deve sfuggire che, in condizioni di normalità, l’affittante ha il diritto al corrispettivo, indipendentemente dall’andamento degli affari dell’azienda dell’affittuario.

Diversamente, nel momento attuale, è evidente come l’impossibilità materiale dell’affittuario di fruire (in tutto o in parte) del godimento del locale sia obiettiva ed allo stato non ancora risolvibile, né per cattiva volontà del locatore/affittante, né per cattiva volontà del conduttore/affittuario, e che la situazione, ancora in essere, si presenta con carattere di oggettiva gravità.

Il legislatore italiano, in relazione alla straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza Covid-19, non ha introdotto alcuna norma che autorizzi espressamente l’affittuario a sospendere oppure ad autoridurre l’ammontare del canone.

L’affittuario, escluso dai benefici di cui al più volte citato art. 28,  può però ricevere tutela, in forza di vari istituti, già previsti nel nostro ordinamento giuridico, e ricollegabili al principio generale che “il fatto del principe”, quale specie della “forza maggiore”, costituisce causa di esonero da responsabilità.

A ben vedere, i “fatti del principe” (le norme emergenziali di chiusura degli esercizi commerciali o di ridotto godimento dei medesimi) hanno inciso sui rapporti di locazione ad uso diverso dall’abitativo e sui contratti di affitto di azienda -da un punto di vista meramente formale- sulla prestazione del locatore/affittante.

Invero, il rapporto locativo trova fonte in un contratto a prestazioni corrispettive di durata, ad effetti obbligatori:[5] la principale obbligazione del locatore è di far godere l’immobile al conduttore; la principale obbligazione del conduttore è di pagare il canone. Le due prestazioni sono legate da vincolo sinallagmatico, sia nel momento genetico della formazione del contratto, sia nel momento funzionale dello svolgimento del rapporto.

Venendo all’incidenza della famigerata pandemia sui contratti di godimento degli immobili, ad essere “colpita” da impossibilità sopravvenuta è la prestazione dell’affittante di far godere all’affittuario l’immobile. Tale impossibilità è derivata da un evento sopravvenuto, rispetto alla conclusione del contratto e connotato da straordinarietà ed imprevedibilità.

Invero, a fronte degli obblighi -imposti dall’Autorità governativa- di chiusura totale e poi di godimento solo parziale degli immobili relativi all’esercizio di determinate attività,  l’affittante è stato impedito ed è ancora impedito -da fonti eteronome, rispetto al regolamento negoziale- di far utilizzare l’immobile all’affittuario, secondo quanto convenuto in contratto. Dunque, nella situazione determinata dal Covid-19, è l’affittante a trovarsi nell’impossibilità temporanea di adempiere, in toto o in parte, la sua prestazione.

L’affittuario non può imputare all’affittante la responsabilità del mancato godimento dell’immobile: lo impedisce l’art. 1256 c.c., a mente del quale l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non sia imputabile al debitore, produce la sua liberazione dalla responsabilità per il mancato adempimento.

Infatti, è palese che l’affittante non ha alcuna responsabilità per la chiusura del locale o per il successivo ridotto godimento.

Tuttavia, l’affittante non può pretendere che il regolamento di interessi fissato in contratto resti “insensibile” al verificarsi dell’evento pandemico.

Pertanto, dopo l’analisi accurata del contenuto del loro contratto (per verificare, ad esempio, la presenza di una valida clausola del solve et repete o di accollo delle sopravvenienze determinate da forza maggiore), l’affittuario -escluso dalle provvidenze del citato articolo 28- potrà orientarsi ad invocare uno dei seguenti rimedi:

  • il rimedio del recesso previsto dall’art. 27 della Legge n. 392 del 1978 (c.d. Legge dell’equo canone) al conduttore di un immobile commerciale;
  • l’azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile;
  • il rimedio del mantenimento del contratto con riduzione del canone ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile;
  • il rimedio dell’autosospensione o autoriduzione del canone ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

I primi due determinano lo scioglimento del vincolo contrattuale; al contrario, gli ultimi due sono finalizzati al mantenimento del contratto, a condizioni mutate.

3.1. Il rimedio del recesso previsto dalla Legge n. 392/’78.

      In forza dell’ultimo comma dell’art. 27 della Legge n. 392 del 1978 (c.d. Legge dell’ “equo canone”), il conduttore potrà recedere dal contratto di locazione invocando i gravi motivi di cui supra, dando al locatore un preavviso di sei mesi, ed ottenere dal Giudice una pronuncia di scioglimento del rapporto di locazione, dato che l’evento pandemico rappresenta senz’altro una situazione imprevedibile e di portata tale da alterare l’equilibrio contrattuale.[6]

La giurisprudenza,[7] formatasi con riferimento a sopravvenienze meno gravi ed imprevedibili di quella connessa alla pandemia del Covid-19, ritiene pacificamente che “i gravi motivi” che legittimano il recesso di cui supra devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere estranei alla volontà del conduttore;
  • essere imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di locazione;
  • essere sopravvenuti e, in concreto, rendere estremamente gravosa la prosecuzione del rapporto.

In sostanza, gli effetti economici prodotti dalla pandemia possono senz’altro configurare -almeno in astratto- la fattispecie di grave motivo, che legittima il recesso del conduttore dal contratto.

3.2. I rimedi del Codice Civile.

A) L’azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile.

Qualora l’affittuario voglia “sciogliere” il vincolo contrattuale in essere, potrà ricorrere all’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile. Il suddetto articolo dispone quanto segue: <<nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto>>.[8]

B) Il rimedio del mantenimento del contratto, con riduzione del canone ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile.

I contratti di godimento degli immobili a prestazioni corrispettive prevedono prestazioni reciproche tra le parti: l’obbligo per il locatore/affittante di far godere l’immobile all’affittuario ed il correlativo obbligo per il conduttore/affittuario di pagare il canone. La prestazione del conduttore/affittuario, intesa in senso oggettivo-naturalistico, è sempre possibile, in quanto si tratta di un’obbligazione pecuniaria, secondo quanto ribadito -più volte- dalla Suprema Corte. L’obbligazione pecuniaria dell’affittuario di pagare il canone è sempre oggettivamente possibile. A tal proposito, si ricorda, che la Cassazione ha sempre affermato il principio che: <<in materia di obbligazioni pecuniarie, l’impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata >>.[9] Dalla suddetta pronuncia, confermata anche nel 2013, con la sentenza della Suprema Corte n. 25777, discende il seguente pacifico principio: l’obbligazione pecuniaria è sempre oggettivamente possibile, potendosi configurare solo un’impotenza economica del singolo debitore. L’impossibilità dell’obbligazione di pagamento ha sempre carattere soggettivo e non oggettivo.

Ritornando all’incidenza del coronavirus sui contratti in questione, ad essere “colpita” da impossibilità sopravvenuta -come sopra già detto- è la prestazione del locatore/affittante di far godere all’affittuario l’immobile. Tale impossibilità è derivata da un evento sopravvenuto, rispetto alla conclusione del contratto, ed è  connotata da straordinarietà ed imprevedibilità.

Pertanto, il conduttore/affittuario non può imputare al locatore/affittante la responsabilità del mancato godimento dell’immobile: lo impedisce l’art. 1256 c.c., a mente del quale l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non sia imputabile al debitore, produce la sua liberazione dalla responsabilità per il mancato adempimento.

Infatti, è palese che l’affittante non ha alcuna responsabilità per la chiusura del locale o il suo parziale godimento.

Tuttavia, l’affittante non può pretendere che il regolamento di interessi fissato in contratto resti “insensibile” al verificarsi dell’evento pandemico.

Per il conduttore/affittuario, la soluzione prospettabile in suo favore, potrebbe essere quella di avvalersi dell’azione di mantenimento del contratto con riduzione del canone ex art. 1464 del Codice Civile.[10]

In concreto, l’affittuario che abbia subìto l’indisponibilità totale o parziale dei locali, per effetto delle misure di contenimento dell’epidemia, potrebbe prudenzialmente continuare a pagare il canone, ma con riserva del suo diritto di chiedere al Giudice una riduzione del canone, proporzionata alla parte della controprestazione non resagli.

C) Il rimedio dell’autosospensione o autoriduzione del canone ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

Sempre invocando l’impossibilità non definitiva (totale o parziale del godimento dell’immobile), il conduttore/affittuario potrebbe (ma, la scrivente non lo consiglia) autoridursi l’importo del canone, in misura tale da ristabilire l’equilibrio sinallagmatico violato, sulla base dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460, comma 1, Codice Civile, che dispone quanto segue: <<nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto>>.

Tale eccezione può essere attivata anche di fronte ad inadempimenti incolpevoli, derivanti da impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (come appunto nel caso in esame).

Tuttavia, la scrivente segnala che l’autoriduzione del canone, se eccessiva nel quantum, espone l’affittuario all’azione dell’affittante di scioglimento del contratto ed al pagamento della differenza dovuta.

4. I primi precedenti giurisprudenziali.

In materia di Covid-19 e rapporti locativi o affitti di azienda, che hanno ad oggetto il godimento di un immobile, sono -ad oggi- noti pochi provvedimenti; due emessi dal Tribunale di Venezia, nelle persone di due diversi giudici monocratici, il terzo dal Tribunale di Bologna.

Il primo provvedimento del Tribunale di Venezia risale al 14 aprile 2020 ed è stato emesso dalla Dott.ssa Daniela Bruni.

Nel caso in esame, il giudice ordinario non si è pronunciato nel merito.

La decisione de qua ha avuto carattere interlocutorio.

Nello specifico, il ricorrente/conduttore di un locale a uso commerciale aveva invocato l’impossibilità sopravvenuta, per ottenere lo scioglimento di un contratto di locazione commerciale, per i fatti dell’acqua alta nella laguna di Venezia e per i provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza pandemica. Ha chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza per impedire l’escussione della fideiussione rilasciata al locatore a garanzia del pagamento dei canoni locatizi.

Il Giudice, nel caso di specie, ha prudenzialmente rinviato la decisione, considerando che sarebbe stato <<opportuno attendere, prima di disporre per il prosieguo, lo stato della normativa visto che essa è in continua evoluzione e segue l’andamento dell’epidemia>>.[11]

Sempre il Tribunale di Venezia, nella persona di altro giudice monocratico, la Dott.ssa Tania Vettore, ha emesso -pochi giorni fa- una seconda decisione, che ha avuto molto risalto nei quotidiani.

Questo secondo provvedimento riguarda un procedimento promosso da un’azienda, impossibilitata ad operare a causa del lockdown in un centro commerciale di Venezia. Il titolare, per scongiurare la richiesta di pagamento del canone di affitto relativa ai mesi di febbraio, marzo e aprile e per bloccare l’escussione della garanzia a suo tempo prestata, ha chiesto al Tribunale lagunare, un provvedimento d’urgenza che paralizzasse le avverse richieste. Il Tribunale, inaudita altera parte, ha ordinato all’affittante di non escutere e/o incassare alcun pagamento e alla banca, che aveva prestato garanzia, di non procedere al relativo pagamento. La decisione, di natura provvisoria, è stata emessa in forza dell’art. 91 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito in Legge (L. n. 27 del 24 aprile 2020).

L’art. 91 prevede che: <<il rispetto delle misure di contenimento [dell’epidemia] è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti >>.

La disposizione ha una portata generale, nel senso che può essere applicata a qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive in corso di esecuzione ai tempi del Covid-19.

Il Tribunale di Venezia, in forza del predetto art. 91, ha ritenuto di dover emettere un provvedimento provvisorio, senza ascoltare le difese di parte resistente, per paralizzare provvisoriamente la richiesta di pagamento dei canoni e/o escussione della garanzia, lasciando impregiudicata la decisione definitiva e, all’uopo, rinviando il procedimento ad altra udienza per l’espletamento delle difese avverse.

Infine, il Tribunale di Bologna, sempre inaudita altera parte, ha emesso in data 12 maggio 2020, nel procedimento recante il numero 5303/’20 R.G., decreto di inibizione all’incasso di assegni bancari ricevuti dal locatore “a garanzia” del pagamento dei canoni locatizi relativi al periodo aprile-luglio 2020 in relazione ad un contratto di locazione ad uso “Centro Fitness ed Estetica”. La decisione de qua, di natura provvisoria, è stata emessa tenendo conto del principio di buona fede oggettiva cui sono tenute le parti in ogni fase del rapporto giuridico. Nello specifico, il giudice, ha preso atto della <<pendenza di concrete trattative>> intavolate -secondo buona fede- dal ricorrente per inibire l’incasso dei canoni.

5. L’opportunità di avviare trattative per la rinegoziazione degli accordi all’insegna dei canoni della buona fede e correttezza, imposti dal dovere costituzionalizzato di solidarietà.

I più autorevoli studiosi italiani di diritto contrattuale ritengono che la pandemia determinata dal Covid-19 sia certamente idonea a giustificare ipotesi di non adempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte. E ciò, sia quando la prestazione contrattuale diventi definitivamente o temporaneamente impossibile, sia quando la prestazione di una parte contrattuale diventi eccessivamente onerosa.

Prospettano -in sede contenziosa- l’invocabilità di una molteplicità di disposizioni (cui la scrivente ha fatto riferimento nei precedenti paragrafi) relative alla forza maggiore, quale impedimento oggettivo ad adempiere, e variamente collegate ai principi del Codice Civile dell’impossibilità sopravvenuta, dell’eccessiva onerosità e dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nei rapporti tra le parti.

Suggeriscono, tuttavia, alle parti contrattuali di ‘utilizzare’ tali norme, non direttamente in sede contenziosa, ma per rinegoziare il contenuto economico dell’accordo originario, al fine di distribuire, tra le parti, “i costi” di tale emergenza, in coerenza con il principio costituzionalizzato di solidarietà (art. 2 Cost.), al quale -la più recente giurisprudenza e, da tempo, la migliore dottrina- ricollega i principi civilistici della correttezza e della buona fede (oggettiva).

La buona fede (in senso oggettivo) <<serve>>, come ha già affermato da tempo la Corte di Cassazione, a mantenere il rapporto giuridico <<nei binari dell’equilibrio contrattuale … La clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)>>.[12] Dunque, già dalla suddetta pronuncia, emerge chiaramente che la buona fede oggettiva è un principio che deve accompagnare il contratto in ogni sua fase: deve presiedere alla formazione (art. 1337 c.c.), interpretazione (art. 1366 c.c.) ed esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

6. Conclusioni: la rilettura del diritto contrattuale e la sorte dei contratti di fornitura in corso di esecuzione.

Si lascia la penna, anzi la tastiera, per riportare le parole dell’insigne giurista C. M. Bianca, estratte dalla sua opera “Diritto Civile, vol. I”, Giuffrè ed. 1987.

L’Autore, a proposito del “diritto dei contratti” e, quindi, in merito al rapporto tra il diritto privato e la libertà di autodeterminarsi, così scriveva più di trent’anni fa: <<l’autonomia privata è libertàdi autoregolare i propri interessi … (autonomia negoziale) … La vita di relazione si svolge in larga parte attraverso l’attività negoziale dei consociati, secondo le loro autodeterminazioni …. Il diritto privato è certamente in buona parte creato dai privati, ma l’ordinamento è sempre meno indifferente a come i privati regolano i loro affari Che l’ordinamento possa porre limiti all’autonomia negoziale e che ciò non muti la natura privatistica del rapporto è una proposizione ammessa anche secondo le concezioni più rigorosamente individualiste del diritto privato …>>.[13]

Lasciando le parole dell’Autore e, riprendendo la sottoscritta la penna, sembra opportuno ricordare che -per il nostro Codice Civile- le ipotesi in cui al Giudice è data la possibilità di intervenire a correzione degli squilibri dell’assetto economico programmato dalle parti, nel loro accordo, è eccezionale: si pensi alla specialità dell’actio quanti minoris[14] di cui all’art. 1492 del Codice Civile. Ancora, non si può dimenticare che le sentenze modificative del contenuto economico del contratto sono di natura costitutiva e tali pronunce sono ammesse soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 2908 c.c.).

Volendo estendere il tema del presente scritto all’intera materia dei contratti a prestazioni corrispettive in corso di esecuzione ai tempi del Covid-19, occorre ribadire che la pandemia del coronavirus ha avuto effetti così sconvolgenti sul “diritto dei contratti” da imporre, ai medesimi, un intervento correttivo, in senso solidaristico.

In dottrina, c’è chi distingue la “solidarietà”, nel “diritto dei contratti“, in sociale e difensiva: la prima impone alle parti -a fronte di sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili- di rinegoziare, con correttezza e buona fede, il contenuto economico dell’accordo originario; la seconda allude, nella denegata ipotesi di naufragio delle trattative, alla necessità di difendersi dall’invincibilità della forza maggiore, invocando l’intervento del giudice.

Pertanto, i rimedi sopra prospettati possono essere invocati anche per i contratti relativi alle forniture commerciali disciplinati dal nostro diritto privato.

[1] R. Bin, G. Pitruzzella, in “Diritto Costituzionale”, Giappichelli Editore -Torino 2012, si occupano della <<struttura del giudizio di ragionevolezza>> alle pagg. 498 e ss., e precisano che <<il giudizio di ragionevolezza non si fonda su una norma costituzionale precisa, anche se la sua origine si trova nel principio di uguaglianza formale: nell’art. 3.1 Cost., quindi anche in tutte le altre disposizioni costituzionali che richiamano direttamente o indirettamente l’eguaglianza>>.

[2] v. Corte Giust., CEE, 17.6.1999, n. 295/97/1999, in Foro Italiano, 2000, IV, 8.

[3] A. Vacca, in “Rivista di diritto processuale” 2/2019, pag. 416, scrive che il criterio decisorio della ragionevolezza <<solo nell’anno 2017 è stato adoperato in 61 occasioni dalla Consulta e, nel 2018, è stato adottato 67 volte>>.

[4] Come affermato, in una prospettiva di teoria generale del diritto, da L. Ferrajoli, in “Jura Paria I fondamenti della democrazia costituzionale” pagg. 51 e ss., la validità delle disposizioni legislative sconta -nei sistemi costituzionali rigidi, come il nostro- un doppio scrutinio ad opera del Giudice delle leggi: da un lato quello “formale”, relativo alla conformità della disposizione legislativa alle forme della produzione normativa, e “dall’altro quello sostanziale”, relativo alla coerenza della sostanza della norma prodotta con le disposizioni costituzionali. Queste due dimensioni della validità, imposte l’una da “norme formali”, sul chi e sul come delle decisioni, e l’altra da “norme sostanziali”, sul che cosa è vietato o obbligatorio decidere, determinano il passaggio -ulteriormente garantista- da una democrazia meramente procedurale ed esposta al volere illimitato della maggioranza, alla dimensione sostanziale della democrazia, ancorata ai limiti e ai vincoli assicurati dalla rigidità della Costituzione Repubblicana.

[5]  R. Calvo, in “La locazione”, in Trattato di diritto privato, Giappichelli EditoreTorino 2016, pagg. 1 e ss.,  rileva che: << dal contratto sorge il diritto personale di godimento. La radice personale del diritto in questione, che non appare stravolta dalla sua innegabile attinenza con il bene valutato nella sua materialità, è facilmente distinguibile là dove si consideri che il medesimo diritto del locatario non ha ad oggetto la cosa in sé, bensì la prestazione del locatore volta ad assicurare il godimento dell’oggetto>>.

[6] L’art. 27 ultimo comma della Legge n. 392 del 1978 che: <<indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata>>.

[7] Così, inter alios, Corte di Cassazione, III Sezione, sentenza n. 23639/2019. La Suprema Corte, nel caso de quo, ha considerato legittimo motivo di recesso la <<gravità della crisi economica determinatasi in relazione alla collocazione geografica dell’attività commerciale svolta all’interno dell’immobile locato>>.

[8] Sull’istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità si rinvia -per un inquadramento manualistico- a  Torrente A. e Schlesinger P., in “Manuale di diritto privato”, XX ed., pagg. 656 e ss. [Giuffrè Editore] ed a Caringella F. e Buffoni L., in “Manuale di diritto civile”, VIII ed., pagg. 1066 e ss. [Dike, Giuridica Editrice].

[9] Cass. civile Sez. Lav., sentenza del 20 maggio 2004 n. 9645 ed, in senso conforme, inter alios,  Cass., II Sez. Civ., sentenza del 15 novembre 2013, n. 25777: << in materia di obbligazioni pecuniarie, l’impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo nell’ambito di un diverso rapporto>>.

[10] L’art. 1464 del Codice Civile (dedicato all’impossibilità sopravvenuta) dispone che: <<quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale>>. Ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile, il conduttore che abbia subìto l’indisponibilità totale o parziale dei locali, per effetto delle misure di contenimento della pandemia, può chiedere al Giudice l’esonero totale o parziale, e temporaneo, del pagamento del canone in misura proporzionata al mancato utilizzo.

[11] A. Caranci, in “Coronavirus e tutela cautelare dell’(ex) conduttore: il provvedimento del Tribunale di Venezia” in Pluris Wolters Kluwer, nel commentare la pronuncia interlocutoria del Trib. Venezia del 14 aprile 2020, afferma quanto segue: <<… quanto, infine, agli aspetti sostanziali, non pare peregrino ipotizzare che l’opportunità ravvisata dal giudice di verificare l’andamento della normativa possa riferirsi, anche, ad un auspicabile intervento del legislatore che, a fronte di una situazione di emergenza che ha investito pressoché ogni settore produttivo e più in generale gli equilibri economici di tutti i soggetti coinvolti in rapporti contrattuali (di cui le locazioni commerciali rappresentano forse la più vistosa manifestazione), potrebbe opportunamente introdurre norme adeguate a governare l’inedito contesto, nel quale le ordinarie tecniche di composizione (in particolare, ove si ritenga che gli obblighi nascenti dal contratto possano soltanto essere sospesi in pendenza della pandemia) non paiono pienamente idonee ad assicurare soluzioni, non solo eque per i protagonisti direttamente coinvolti, ma anche funzionali alla sopravvivenza delle attività produttive e commerciali, in un’ottica, generale, di conservazione della ricchezza nazionale e di tenuta del tessuto sociale>>.

[12]  Così Cass. Civ. 18 settembre 2009, n. 20106; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. I sez. 20 aprile 1994 n. 3775.

[13] Così si legge in C. M. Bianca in “Diritto Civile, vol. I”, Giuffrè ed, 1987 pagg. 44 e ss.

[14] La genesi storica della solidarietà correttiva può farsi risalire all’azione di riduzione del corrispettivo prevista nello ius honorarium dei magistrati edili di Roma antica. Interessanti cenni storici sul tema si possono leggere nel volume di F. Oliviero, in “La riduzione del prezzo nel contratto di compravendita”, Jovene ed., 2015.

 

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