venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Il delitto di interesse privato del curatore

Questo articolo, il primo di due, è volto a far luce sul delitto di interesse privato del curatore e si inserisce in una sequela di contributi aventi come argomento principale i reati del curatore fallimentare commessi durante l’esercizio delle proprie funzioni.

L’art. 228 della Legge Fallimentare stabilisce che «salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 322 e 323 del codice penale [è punito] il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati».

Preliminarmente si deve osservare che, dopo l’abrogazione della fattispecie regolata dall’art. 324 c.p. ad opera della legge n. 86 del 1990,  erano sorti dei dubbi riguardo la conformità a Costituzione della norma esaminata in questa sede.

Più nel dettaglio, si era osservato – da parte dei giudici che avevano rimesso la questione alla Corte Costituzionale – che essendo, fino a quel momento, stata valutata l’abrogata fattispecie di interesse privato in atti d’ufficio come una norma generale rispetto alla specifica ipotesi qui regolata dall’art. 228 l.f. quest’ultima costituisse, ormai, un’ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore fallimentare e tutti gli altri pubblici ufficiali, in quanto soltanto i primi continuerebbero a rispondere di qualsivoglia presa di interesse di un atto del loro ufficio.

Tale prospettazione, però, non è stata accolta dalla Corte Costituzionale, la quale ha indicato come la fattispecie qui in esame fosse connotata da una propria autonomia rispetto a quella abrogata prevedendo, tra l’altro, un più grave trattamento sanzionatorio.

Inoltre, è stato aggiunto in questa decisione come l’abrogazione dell’art. 324 c.p. non avesse comportato una indiscriminata abolitio criminis dei fatti regolati da quella norma, ma li avesse ricondotti nell’ambito di quelli regolati dai nuovi artt. 323 e 326 c.p.[1].

La condotta

La condotta è data dall’aver preso, l’agente qualificato, un interesse privato in un atto del fallimento.

Il primo elemento che necessita di individuazione è quello relativo all’esatta delimitazione della nozione di «prendere interesse» che è alla base della fattispecie e della ragione dell’intervento sanzionatorio da parte del legislatore. Tale individuazione deve avvenire sula scorta di criteri oggettivi stringenti al fine di superare quelle questioni sulla violazione del principio di tassatività oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale sopra citato.

Riguardo a ciò, si è osservato come per la presenza di siffatta condotta sia necessario che il curatore, nello svolgimento delle proprie funzioni, sfrutti il suo ufficio per un interesse privato, ingerendosi in qualsiasi atto della procedura oppure agendo in modo che l’atto stesso sia volto al conseguimento di un fine ad essa estraneo[2].

Secondo i giudici di legittimità[3], l’interesse privato non deve essere necessariamente proprio del curatore, ben potendo riferirsi anche a un terzo soggetto.

Inoltre, per la sussistenza di questo elemento non basta la mera presenza, durante la procedura fallimentare, di un interesse privato del curatore o di un terzo. Risulta essere necessario, infatti, che il soggetto attivo del reato, munito della qualifica richiesta, abbia tenuto un concreto comportamento diretto a realizzare questo interesse, non ricollegabile alla finalità propria ed esclusiva dell’amministrazione fallimentare ed anzi in contrasto con essa[4].

Questo dal momento che la nozione di prendere interesse prevista dal legislatore è differente rispetto da quella di avere un interesse richiedendo, allora, lo svolgimento da parte dell’agente di una sua specifica attività indirizzata a realizzarlo.

Altra questione di particolare rilevanza è se per la ricorrenza del reato in esame sia necessario che il curatore persegua un proprio interesse (o di un terzo) che sia in contrasto con quello della procedura, cagionando a questa un danno, o se, invece, sia sufficiente una coincidenza tra l’interesse privato e quello della procedura in misura tale che il raggiungimento del primo interesse coincida con quello del secondo senza alcun danno per l’amministrazione fallimentare.

Sul punto, in dottrina è stato osservato che, trattandosi di un reato di pericolo presunto, lo stesso può realizzarsi anche laddove si consegua l’interesse privato con una condotta che reca vantaggio anche all’ufficio; tenendo anche conto che con questa fattispecie si mira a garantire la correttezza formale dell’azione del curatore, venendosi a colpire ogni atto che possa gettare un sospetto sulla gestione e nuocere al prestigio della stessa[5].

Come indicato dalla norma, l’interesse privato può realizzarsi anche con atti simulati o con atti non compiuti direttamente dalla persona del curatore, bensì per interposta persona.

Con riferimento alla simulazione, questa può essere sia assoluta che relativa potendosi, poi, per quest’ultima,  estrinsecarsi sia in relazione all’aspetto soggettivo delle persone coinvolte nel negozio che alla qualificazione giuridica dell’atto.

L’interposizione può essere reale qualora sia presente un negozio indiretto che veda quale beneficiario e parte il curatore che, tuttavia, non compare nell’atto contrattuale che interessa la procedura fallimentare.

Può, inoltre, essere fittizia laddove la persona che formalmente entra in contatto con il fallimento sia un prestanome del curatore che è, invece, il vero soggetto interessato alla conclusione del contratto quale effettivo intestatario dei suoi effetti giuridici.

[1] C. Cost., 7.12.1994, n. 414, in Fall., 1995, 237, in Giust. Pen., 1995, I, 80, in Giur. Costit., 1994, 3672, in Cass. Pen., 1995, 2767 ed in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1995, 322.

[2] Santoriello, I reati del curatore fallimentare, 2002, 182.

[3] Cass., sez. 5, 12.10.2004, n. 46082.

[4] Cass., sez. 5, n. 41339/2006.

[5] Antolisei, Manuale di diritto penale – Leggi complementari – vol. II: i reati fallimentari, 194).

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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