venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Detenzione abusiva di armi art. 697 c.p.

La detenzione abusiva di armi è disciplinata dall’art. 697 c.p., norma che insieme alla fabbricazione ed alla vendita ambulante di armi, apre il titolo I del libro IV del codice penale rubricato “Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti conto la vita e l’incolumità individuale”.

La norma prevede una disciplina generica che contempla nella locuzione armi non solo quelle da fuoco, come pistole o fucili, ma anche armi da taglio, bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti o anche i gas asfissianti o accecanti come da richiamato art. 704 c.p. La giurisprudenza sulla definizione dei armi, è intervenuta nel 1988[1] precisando ed andando ad equiparare, ai fini penali, le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, alle comuni armi da sparo; questo perché ciò che per la Corte rileva è, non la destinazione di tali armi, bensì l’uso distorto che nell’esperienza pratica di tali armi viene fatto e diviene concreto pericolo per l’incolumità individuale.

Quello che interessa comprendere è perché sia obbligatorio denunciare le armi detenute nella propria abitazione; ciò che sembra essere messo in luce è che l’obbligatorietà sia finalizzata a facilitare il controllo che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, tanto è  vero che la denuncia di detenzione dell’arma in possesso del privato deve essere rinnovata ogni qual volta il detentore cambi residenza; questo continuo rinnovo circa gli spostamenti e le relative detenzioni, permette all’autorità locale di polizia di conoscere quante e quali armi, e soprattutto in possesso di chi siano, in un dato territorio.

È noto che la licenza di porto d’armi è in realtà un’autorizzazione amministrativa la quale viene concessa per diversi tipi di utilizzo quali quello sportivo, venatorio o per difesa personale; la sua concessione è subordinata alla presentazione di una domanda nella quale il soggetto richiedente dovrà indicare di possedere i requisiti fisici e psicologici richiesti tassativamente dalla legge, dovrà depositare la documentazione attestante la propria situazione personale ed anche la tipologia di utilizzo delle armi. Ovviamente questa non sarà concessa a tutti infatti non potranno richiederla, o se richiesta otterranno un diniego, colore che hanno una condanna per quei reati che influiscono sull’affidabilità del soggetto richiedente, quali ad esempio i reati violenti o i reati attinenti al porto illegale di armi. Questa limitazione in realtà è proprio volta alla tutela della sicurezza della collettività e quindi strumentale all’applicazione dell’art. 697 c.p.

La Cassazione nel 2013[2], ha tenuto a precisare che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 697 c.p. non sia indispensabile disporre perizia per accertare l’efficienza delle munizioni (ricomprese anche queste nel novero delle armi), avendo il giudice la facoltà di convincersi anche sulla base di altri elementi, motivando adeguatamente la decisione. Non tutte le armi si ritengono idonee però a costituire porto d’armi; affinché non si applichi la norma in questione, escludendo la qualifica quindi detenzione d’ arma, è necessario che l’oggetto di cui si disponga sia assolutamente inefficiente e pertanto non potrebbe nemmeno lontanamente esser causa di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza.

La situazione è ben diversa per gli Stati Uniti d’America, dove per assurdo tredici stati non hanno neanche una procedura di controllo sulla detenzione delle armi; negli Stati invece dove vi è una normativa a ciò preposta, spesso servono solo pochi minuti per ottenere telematicamente l’approvazione al porto d’armi richiesto. E’ paradossale pensare che si possa comprare un’arma con appena 100 dollari, il prezzo più basso, Negli Stati Uniti; i proprietari di armi, per giustificarne l’utilizzo e ancora di più la semplice detenzione, si aggrappano infatti al secondo emendamento e dicono che avere un’arma non è solo un loro diritto, ma addirittura un loro obbligo. Il Secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti stabilisce infatti che: “essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto”. Il secondo emendamento infatti è particolarmente a cuore della National Rifle Association (NRA), la più importante lobby dei possessori di armi e della maggioranza dell’elettorato americano, che sente ancora molto forte l’importanza di quanto sancito dalla Costituzione statunitense sul diritto di possedere un’arma.

Caso emblematico dello sbaraglio americano è la tristissima e recentissima vicenda di un bambino della Contea di Monroe in Florida, di circa 9 anni, che a seguito di una lite per un joystick da playstation con la sorella di appena 13 anni, ha afferrato la pistola che era in casa e le ha sparato di spalle alla testa provocandone le morte. Il comportamento del bambino, secondo le più accreditate teorie, potrebbe essere certa conseguenza di un uso quasi abituale e di quotidianità delle armi da fuoco da parte del popolo americano, che induce anche piccole anime a far rientrare nella propria normalità quella che dovrebbe essere una pratica strettamente circoscritta a luoghi, persone ed adeguate circostanze.

Vicenda controversa in Italia, passata al vaglia delle Sezioni Unite nel giugno del 2017[3], era se vi fosse o meno concorso di reati qualora l’arma illegalmente detenuta o portata in luogo pubblico sia anche clandestina, le Sezioni in merito ne hanno dato una risposta negativa,

In ultimo si deve mettere in relazione quanto previsto dagli artt. 697 (detenzione abusiva di armi) e 699 (porto abusivo di armi) c.p.; per la giurisprudenza di legittimità si può asserire che tutte le volte in cui la detenzione di un’arma costituisca di per sé reato, coincide temporalmente con il fatto illecito del porto dell’arma in un luogo pubblico proprio perché la condotta del primo reato diviene elemento costitutivo del secondo; questo è facilmente desumibile dal ragionamento secondo cui nel concetto di “portare” un’arma, sia insita la sua “detenzione” non potendosi portare ciò che in realtà non si detiene, di conseguenza questa qualificazione porterà all’applicazione, in tali circostanze, delle disposizioni sul reato complesso e non già quelle sul concorso di reati.

Data l’alta percentuale di violenze domestiche, spesso poste in essere con armi sia legalmente che illegalmente detenute, si auspica ad una normativa ancora più stringente in materia per tutelare maggiormente quello che è il diritto inviolabile per eccellenza, quello alla vita e all’incolumità fisica sia dell’individuo singolo sia della collettività.

[1] Corte Cost., 09 giugno 1986, n. 132

[2] Cass. Penale, 25 settembre 2013 n. 45217

[3] Cass., Sez. Un., u.p. 22 giugno 2017

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Lascia un commento