giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: la tutela preventiva del minore

Spaccio di sostanze stupefacenti a minori

Da sempre lo spaccio di sostanze stupefacenti, o il solo possesso di queste, al di sopra della soglia fissata, costituisce reato penalmente sanzionabile; ciò nonostante  parte della popolazione italiana ne fa uso ma in percentuali molto minori a confronto con altri paesi europei. Dal 1999 ad oggi si è passati da 1000 decessi l’anno causati da droghe a 300 circa.

In generale i dati sul consumo di ecstasy in Italia sono bassissimi. Il Centro Europeo per il Monitoraggio delle Droghe e del Consumo di Droga (EMCDDA) segna come 0% il consumo italiano rispetto agli altri paesi europei: in Francia è lo 0,2 per cento, in Inghilterra l’1,6 per cento, in Germania lo 0,4 per cento.

L’art. 73 del DPR n 309/1990 prevede e punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio individuando, quali criteri rivelatori della finalità criminosa, il superamento del livello soglia individuato con decreto del Ministro della salute, le specifiche modalità di presentazione della sostanza stupefacente, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ed altre circostanze dell’azione rivelatrici della destinazione ad un uso non esclusivamente personale.

Il quantitativo della sostanza stupefacente detenuto ha un ruolo particolarmente significativo in quanto può determinare l’oscillazione della pena da un minimo di un anno ad un massimo di oltre trenta anni di reclusione.

Diverse sono le aggravanti specifiche (Art. 80 co. 2) , così come le attenuati (Art. 73 co. 5) applicabili a tale reato a seconda del quantitativo posseduto e delle modalità dell’azione. Così anche la detenzione di una quantità notevole di sostanza stupefacente potrà, in difetto di ulteriori elementi a supporto ed in considerazione di peculiari caratteristiche dell’imputato, risultare compatibile con l’uso personale laddove, al contrario, la detenzione, occasionale, di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente, in presenza di una serie di circostanze del fatto che depongano per la sussistenza di un’attività organizzata e finalizzata allo spaccio, potrebbe non essere compatibile con l’applicazione dell’attenuante di cui al quinto comma.

Diversi orientamenti giurisprudenziali si sono alternati nel tempo ma  la giurisprudenza più recente sotto ha individuato tre parametri per la valutazione del dato ponderale:

a) esistenza del reato
b) applicabilità della circostanza attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del DPR n 309 del 1990
” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, e’ di lieve entità e’ punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.” 
c) applicabilità della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell’art. 80
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.”

Ciò su cui vuole porsi particolare attenzione è l’aggravante prevista dell’Art. 80 comma 1 statuita dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale con sentenza 16 dicembre 2015 n. 49571

«L’aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall’art. 80, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell’aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne».

Come si evince chiaramente dal testo l’aggravante di reato si configura in ogni caso di dazione materiale della droga ad un minore; e cioè a prescindere dalla effettiva destinazione che la droga possa eventualmente avere. I fatti oggetto della decisione  in commento, traggono origine dall’imputazione per il reato di vendita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ex art. 73 DPR 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 80 comma primo, n. 1 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver – un uomo – consegnato droga ai figli minori dell’assuntore che, a loro volta, come avevano già ripetutamente fatto in passato, provvedevano al pagamento della stessa, per poi consegnarla al padre. Era questo stato in primis orientamento della Corte d’Appello di Milano che è stato confermato poi dai giudici della Suprema Corte. Tale aggravante, quindi, è volta a prevenire il pericolo di utilizzazione di tali sostanze da parte dei minori e ad assicurare, quindi, una tutela anticipata, e rafforzata, della salute degli stessi.

Ai sensi dell’art. 80, d.p.r. n. 309/1990, le condotte previste dall’art. 73 d.p.r. n. 309/90 sono aggravate, tra gli altri casi:

a) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minorenni;

b) per chi, fuori dai casi previsti dall’art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minorenne ovvero se n’è avvalso al fine di commettere il reato;

c) per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato un minorenne a commettere il reato.

d) se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Particolare rilievo assume, poi, la tematica che attiene alla necessità di accertare, secondo il disposto dell’art. 59 comma 2 c.p. la consapevolezza e conoscenza del soggetto in ordine alla circostanza contestata della minore età del prenditore; il comma in questione recita : “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa“. La cassazione con sentenza n. 41306/2010 quindi ha statuito, ai sensi dell’art 59 comma secondo c.p., che ai fini del riconoscimento dell’aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persona minorenne è sufficiente che l’agente abbia ignorato per colpa (sua negligenza, imprudenza, imperizia configurando una colpa generica, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline delineando colpa specifica) l’età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa.

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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