giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Diffamazione ex art. 595 c.p. e il caso di TripAdvisor

TripAdivsor è un notissimo colosso americano atto a pubblicare sulla propria piattaforma le recensioni che i suoi utenti lasciano in merito a ristoranti, bar, alberghi e le più svariate attività commerciali al fine di aiutare e guidare altri viaggiatori nella scelta delle strutture ove recarsi e perché no, anche agli imprenditori, a capire quali siano i loro punti di forza e quali quelli invece da migliorare.

Ormai è da diversi anni che dietro la piattaforma c’è una sorta di lotta al “fake comment”, il commento non veritiero appunto, che utenti anonimi si adoperano a postare con contenuti altamente negativi su determinate strutture. La domanda risonante è “quale responsabilità ha il gestore del sito per i commenti diffamatori?”, la giurisprudenza è sempre stata sul punto altalenante, fino alla recente sentenza del Tribunale di Lecce 2018.

Nel 2014, l’AGCM[1]  aveva riconosciuto la responsabilità (cfr. Provvedimento AGCM) della società statunitense circa le false recensioni riportare sul suo portale in quanto addebitabili alla sua negligenza, in quanto non avendo apprestato i dovuti controlli, aveva violato gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per cui l’AGCOM condannava il responsabile al pagamento di una sanzione da € 500.000.00, riconoscendo quindi una responsabilità di tipo civile in capo al gestore.

Tale decisione però è stata l’anno successivo annullata dal TAR Lazio[2], il quale aveva riconosciuta l’impossibilità per il gestore, e nel caso di specie Trip Advisor, di poter controllare le milioni di recensioni che quotidianamente gli utenti postavano sulla propria piattaforma, sostenendo per l’appunto che una sola recensione, seppur negativa, non potesse infangare la reputazione dell’attività commerciale: “Il mancato sistematico controllo della autenticità dei commenti degli utenti su un servizio di informazioni turistiche (nella specie Trip Advisor) non è idoneo per sé a far ritenere che tutte le informazioni fornite siano ingannevoli in violazione degli art. 20 ss d.lg. n. 205 del 2006, in considerazione sia del limitato numero di recensioni false sia delle chiare avvertenze fornite dal servizio in ordine alla natura orientativa dei commenti. Va pertanto annullato il provvedimento sanzionatorio disposto dallAutorità garante della concorrenza e del mercato”[3].

In conformità all’orientamento del 2015, il Tribunale di Grosseto nel 2016 rimarcava la non responsabilità del gestore del portale adducendo le medesime motivazioni che il Tar Lazio aveva argomentato nel 2015 sul punto, sostenendo quindi che non esiste uno specifico provvedimento dell’AGCM che contenga un obbligo giuridico in capo al gestore di eliminare la recensione diffamatoria pubblicata sul proprio portale.

Nello stesso anno, la Corte di Cassazione Penale[4] dissociandosi dalle precedenti pronunce sul punto ha riconosciuto la responsabilità del gestore in concorso con l’utente diffamatorio qualora la sua colpevolezza risieda nella consapevolezza di mantenere in piattaforma il commento diffamatorio; i giudici di legittimità hanno però limitato la portata della appena citata pronuncia a quello specifico caso in cui il gestore aveva pubblicato per giunta, sul portale medesimo, un articolo nel quale prevendeva le difese dell’utente diffamatore.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, inoltre, la responsabilità di carattere penale del titolare del sito, in concorso con l’autore del commento, parrebbe sussistere nel solo caso in cui quest’ultimo si esponga apertamente in difesa del soggetto autore della diffamazione, così rafforzando il suo proposito criminoso, nonché il carattere lesivo della diffamazione [5].

Il 12 settembre 2018 però il Tribunale Penale di Lecce, con una sentenza che sembra già aver dato una svolta alla questione, ha stabilito che “scrivere recensioni false utilizzando un’identità falsa è un crimine secondo la legge italiana”. La vicenda riguarda il proprietario di PromoSalento, il quale vendeva pacchetti di recensioni false ai business dell’ospitalità in Italia.

Con tale sentenza i giudici Leccesi hanno condannato il diffamatore a 9 mesi di reclusione ed al pagamento di circa 8.000 Euro per spese e danni; questo è uno dei primi casi di esecuzione di una sentenza che ha portato a una condanna penale [6]. Importante a riguardo è stata anche la partecipazione di TripAdvisor che ha supportato il procedimento contro PromoSalento costituendosi parte civile nel processo e condividendo le prove raccolte dal suo team interno di investigazione frodi e fornendo il supporto dei suoi consulenti legali italiani.

Per meglio comprendere il capo di imputazione della sentenza, è necessario fare un focus su quello che è il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

Il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata, e nel caso su analizzato di un’attività commerciale. Spesso si tende a far riferimento alle uniche persone fisiche quando si pensa alla diffamazione, ma la Cassazione penale[7ha sentenziato che “la concorrente responsabilità sorta a favore delle persone giuridiche e degli enti collettivi presuppone che l’offesa non si esaurisca in valutazioni denigratorie che riflettono esclusivamente l’ente in quanto tale, ma investano, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità dell’accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale” facendo presente come la diffamazione possa anche avere come soggetto passivo del reato appunto persone giuridiche.

Il problema principale sussiste nel fatto che le recensioni, essendo scritti del tutto anonimi, permettono anche a persone con intenti unicamente lesivi o truffatori di esprimere opinioni o scrivere giudizi anche non veritieri, in quanto la loro identità rimane celata dietro il pc dal quale si connettono alla piattaforma.

Non bisogna dimenticare che il nostro ordinamento tutela e garantisce costituzionalmente quelli che sono il diritto di espressione ed il diritto di critica ma è altrettanto vero che questi non possono essere annoverati come diritti assoluti ed imprescindibili soprattutto quando le dichiarazioni sfociano in offese qualificabili come diffamazioni a carico di persone fisiche quanto giuridiche; per tale motivo, il legislatore ha previsto delle apposite figure di reato. Secondo i giudici di legittimità[8]“perché vi sia esercizio del diritto di critica, è necessario che il giudizio (anche severo, anche irriverente) sia collegato col dato fattuale dal quale il criticante prende spunto, altrimenti il fatto rappresenta nient’altro che occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione”; quindi il diritto di critica è sì ammesso ma quando questo si atteggi o come ragionamento critico di fatti di cui si ha avuto esperienza diretta o sia come rievocazione di fatti storici; il che presuppone che si attengano a veridicità.

In linea con quanto appena sostenuto, nel 2014[9]la Cassazione ha statuito che “non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso “on line” uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico o insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia”.

Anche se quella del Tribunale di Lecce è stata una sentenza “di svolta” in un ambito nel quale la chiarezza non sembrava potesse essere raggiunta, il problema che attiene la diffamazione ed i portali online rimane quello  dell’anonimatodegli utenti, la quale lascia carta bianca a diffamatori o truffatori per porre in essere attività illegali a scapito della comunità, non è questo un illecito limitato alle sole attività commerciali ma alla comunità intera che viene beffata e magari anche orientata verso scelte, piuttosto che altre, che sono preludio di delusioni.

[1]Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19 dicembre 2014

[2]T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 13/07/2015, n. 9355

[3]T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 13/07/2015, n. 9355

[4]Cass. Pen. sent. n. 54946/2016

[5] Si veda “Diffamazione su Tripadvisor e simili: quando è responsabile il gestore?”, 2018,

[6] Si veda “Carcere per i truffatori di recensioni. TripAdvisor annuncia una sentenza legale storica nella lotta contro le frodi sulle recensioni a pagamento”, 2018,  https://tripadvisor.mediaroom.com/press-releases?item=126068

[7]Cass. Pen., 22 marzo 1988, n. 3756

[8]Cass. Pen., 7 ottobre 2011, n. 48553

[9]Cass. Pen., 3 aprile 2014, n. 38746

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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