venerdì, Marzo 29, 2024
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Diniego di nulla osta cinematografico: uno dei casi di giurisdizione estesa al merito

Lo scorso novembre, il TAR Lazio si è pronunciato[1] sul ricorso proposto da una società di distribuzione cinematografica avverso il provvedimento con cui il MBACT ha posto il “divieto di visione ai minori di anni diciotto” rispetto ad un film prodotto dalla società, successivamente confermato dalla Commissione di revisione di II grado.

La ricorrente ha contestato le valutazioni operate dalle predette Commissioni, ritenendole non in linea con la natura prettamente documentale del film “avente ad oggetto la liberazione sessuale in relazione al rapporto dell’uomo con la sessualità ed il corpo femminile”.

Sul punto, occorre innanzitutto precisare che trattasi di uno dei casi di giurisdizione del giudice amministrativo estesa al merito, a norma dell’art. 8 della legge 161/1962[2], nonché dell’art. 134, lett. e) del nuovo codice del processo amministrativo[3] che, di fatto, consente al giudice un intervento sull’atto amministrativo che si estrinseca in un controllo ben più stringente rispetto a quello a cui è tenuto in sede di legittimità.

Gli ampi poteri di controllo di cui gode il giudice amministrativo in tali residuali ipotesi, si sostanziano in valutazioni dello stesso tenore di quelle già operate dalle Commissioni “sotto il profilo degli effetti della visione dello stesso sugli spettatori che, in ragione della fase di maturazione, non sono in grado di tollerare, senza problemi, i sentimenti negativi suscitati dalla rappresentazione di scene violente, sconce ecc.(…)”, ben potendosi giungere all’emanazione di un provvedimento di segno diverso, ovvero alle medesime conclusioni già maturate dall’Amministrazione.

Giova, però, precisare che la normativa in materia attribuendo al giudice amministrativo un potere di controllo delle valutazioni in precedenza operate dalla Commissione, gli conferisce un sindacato fondato sui criteri di “particolare sensibilità dell’età evolutiva” e della sua “tutela morale”.

Il Tribunale, nella pronuncia in commento, si occupa di chiarire la portata di entrambi i concetti: l’uno da intendersi nell’ottica della tutela dei minori in età di formazione allo scopo di evitare agli stessi dei potenziali danni psicologici, l’altro corrispondente ad una interpretazione della morale da parte del giudice (e dell’Amministrazione prima ancora), alla luce dei valori che permeano il quadro sociale di una certa epoca storica.

L’attività del giudice, dovrà dunque configurarsi quale operazione interpretativa – e non già creativa – funzionale a fornire una visione dei valori sociali, propria del comune sentire, secondo il criterio del buon pater familias.

Pertanto, il Collegio ha vagliato e conseguentemente escluso la visionabilità dell’opera da parte dei minori di diciotto anni – ritenendo immuni da vizi i giudizi formulati dalle competenti commissioni – attraverso valutazioni “globali” relative all’impatto complessivo della stessa sulle fasce giovani degli spettatori e non già limitandosi ad un’indagine di alcune scene che ben sarebbero potute essere eliminate.

[1] TAR Lazio, sez. IIquater, sentenza n. 11007 del 14 novembre 2018.

[2] Legge 21 aprile 1962, n. 161, recante “Revisione dei film e dei lavori teatrali” che, all’art. 8 prevede “Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e’ ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta’. L’udienza, di discussione e’ fissata d’ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita’”.

[3] Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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