sabato, Aprile 20, 2024
Diritto e Impresa

I diritti particolari nelle S.R.L.

diritti

La riforma delle società a responsabilità limitata del 2003 ha comportato un’esponenziale crescita dell’autonomia del socio nella pianificazione e regolazione delle modalità di gestione e amministrazione della società. In proposito, è fondamentale analizzare il testo dell’art. 2468 c.c. e dei connessi diritti particolari, attraverso i quali è possibile attribuire ai soci molteplici diritti amministrativi e patrimoniali.

Di regola, il valore della quota attribuita ai singoli soci deve essere proporzionata ai conferimenti eseguiti (c.d. principio della diretta proporzionalità tra partecipazione e conferimento) e ai diritti sociali detenuti (c.d. principio della diretta e immediata proporzionalità tra diritti sociali e partecipazione). Nello specifico, l’art. 2468 c.c. al II comma stabilisce che i diritti sociali, in ossequio al principio di parità di trattamento, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Diversamente, il terzo comma prevede la possibilità di derogare alla regola succitata, o meglio, rende legittima l’attribuzione di una partecipazione non proporzionata di dati soci, senza apparenti limiti: […]resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione delle società (che possono essere definiti come modalità di partecipazione del socio alla formazione della volontà c.d. sociale) o la distribuzione degli utili (meglio definiti come modalità di partecipazione ai risultati dell’andamento economico della società).

L’attribuzione dei c.d. diritti particolari contenuta nell’atto costitutivo deve essere espressa, in modo chiaro e specifico, facendo diretto riferimento al socio che detiene i singoli diritti particolari. Difatti, i succitati diritti ineriscono alla persona del socio, cosicché la creazione di una ‘’nuova’’ categoria di quote – aventi diritti particolari – è da ritenersi in contrasto con le disposizioni codicistiche. [1] [2] Da ciò consegue come la cessione, parziale o totale, della quota partecipativa implichi la mera successione della qualità di socio, non l’automatico trasferimento dei diritti particolari connessi, che potrà realizzarsi, unicamente, mediante una modifica dell’atto costitutivo che rettifichi la specifica clausola. Inoltre, non è possibile attraverso l’attribuzione ai singoli soci di diritti particolari eludere le regole inderogabili attinenti al funzionamento degli organi sociali o della società stessa.

Come già detto, ai soci possono essere attribuiti diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, in particolare:

  • rientrano nella categoria dei Diritti particolari c.d. amministrativi: il potere di conferire deleghe gestorie; diritti di nomina; diritti di gradimento; poteri di ricoprire la qualifica di amministratore – anche del presidente del C.d.A.; diritti di veto; diritto di compiere specifici atti di gestione o amministrazione; diritti di revoca;
  • rientrano nella categoria dei Diritti particolari c.d. patrimoniali: i diritti sulle percentuali di distribuzione; il diritto agli utili in misura fissa; il diritto di priorità sulla distribuzione; il diritto agli utili in connessione con l’andamento dell’azienda.[3]

I diritti particolari sono disciplinati in origine dai soci fondatori in sede costitutiva, mentre nelle fasi successive possono essere attribuiti e/o modificati solo con il consenso di tutti i soci (2468 c.c., comma IV).[4] Non è discussa la possibilità da parte dei soci di derogare alla regola legale dell’unanimità per la modificazione dei diritti particolari, prevedendo la maggioranza dei soci. Tuttavia, è necessario ricordare che ove l’atto costitutivo preveda tale possibilità deve essere riconosciuto il diritto di recesso ai soci che vedano ridotti i loro diritti e a tutti quelli dissenzienti, assenti o astenuti (art. 2473 c.c., comma I). E’ altresì ammessa la possibilità di prevedere, all’interno dell’atto costitutivo, una clausola che contempli la facoltà in capo agli amministratori di depositare nel Registro delle Imprese, contestualmente alla cessione della quota partecipativa, il testo aggiornato dell’atto costitutivo e dello statuto, senza la necessaria delibera assembleare che prenda atto di tali modifiche.[5]

Discussa è la doverosità del consenso del socio sottoposto ad  una modifica in melius o in peius dei propri diritti, ovviamente nei casi in cui lo statuto preveda una deroga al principio dell’unanimità. La tesi maggioritaria ritiene non necessario il consenso del socio, essendo pienamente coerente con la qualificazione dogmatica di posizione giuridica soggettiva a valenza organizzata e con la circostanza che si tratti di diritti relativi all’organizzazione, per i quali è configurabile una situazione di interesse in capo alla generalità delle compagine sociale, interesse superiore rispetto a quello del singolo socio.[6]

Tornando all’analisi delle modalità di previsione dei diritti particolari, la dottrina prevalente ritiene che l’attribuzione degli stessi è compatibile con le disposizioni del codice solamente in presenza di elementi – circostanze oggettive – che giustifichino la compressione del principio di parità di trattamento. In assenza, l’attribuzione di diritti particolari potrebbe comportare: l’invalidità del negozio, in relazione alla parte della sottoscrizione che eccede il valore del conferimento; o l’inquadramento del negozio giuridico in una donazione gratuita. A titolo esemplificativo si elencano alcune circostanze oggettive, c.d. ‘’giustificative’’: particolari capacità manageriali e/o imprenditoriali del determinato socio; la qualità di socio dipendente; la sottoscrizione di conferimento in natura di un bene determinante per l’oggetto sociale; particolari requisiti soggettivi del socio.[7]

Riassumendo, nell’atto costitutivo dellesocietà a responsabilità limitata è possibile liberamente stabilire: l’attribuzione di diritti particolari e/o diversi; le modalità di introduzione, modifica e soppressione di tali diritti; il regime di circolazione delle partecipazioni con diritti particolari; la sorte dei diritti particolari in caso di cessione, totale o parziale, delle quote connesse; la deroga al principio di cui all’art. 2468, comma IV.

Dott. Antonio Scorzolini

[1] L. GENGHINI, P. SIMONETTI, Manuali Notarili a cura di L. Genghini, La Società di Capitali e le Cooperative, Tomo II, pag. 895 e ss.

[2] Consiglio Notarile di Milano massima n. 39/2004

[3]La dottrina è oramai unanime nell’affermare la possibilità di conferire ai soci diritti differenti – c.d. diritti diversi – rispetto alle categorie menzionate. Si tratta di diritti dissimili da quelli previsti dall’art. 2468 c.c., comma III, che in ogni caso non dovranno contrastare con le norme inderogabili (ad esempio il divieto del patto leonino 2265 c.c.) e con i principi generali.

[4] Discussa è la possibilità di prevedere nello statuto una clausola che preveda in automatico il trasferimento di tali diritti a determinate condizioni (c.d. trasferibilità dei diritti particolari). Secondo il Comitato Triveneto dei Notai è possibile prevedere nell’atto costitutivo la possibilità di trasferire dei diritti particolari agli aventi causa del socio (massima I.I.10)

[5] E. BELLEZZA, Diritti particolari del socio: i diritti amministrativi, Fondazione Italiana del Notariato,

[6] Consiglio Notariato, Studio n. 138/2011/I, I diritti particolari del socio – Vicende della partecipazione tra regole legali ed autonomia statutaria, approvato dalla Commissione studi d’impresa il 15 luglio 2011.

[7] M. GABELLI, Società, IPSOA Guide e Soluzioni, pp 1010 ss, 2018.

Dott. Antonio Scorzolini

Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per il prescritto tirocinio di pratica forense. Dal 2017 si occupa di diritto societario lavorando come trainee presso la law firm internazionale Lexxat. Contatti: antonio.scorzolini92@gmail.com

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