venerdì, Marzo 29, 2024
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I diritti patrimoniali dell’opera artistica alla luce del nuovo art. 180 della legge sul diritto d’autore

La fine del monopolio SIAE?

Nel presente articolo mi propongo di esaminare la particolare disciplina a cui sono soggetti i diritti patrimoniali derivanti da opere artistiche in Italia anche a fronte della riforma dell’art. 180 della legge sul diritto d’autore. Prima di procedere con l’analisi della disciplina italiana, è necessario fare una breve panoramica sulla definizione e sulla gestione dei diritti patrimoniali derivanti da opere artistiche.

L’attuale legge sul diritto d’autore[1] prevede che da ogni opera artistica derivino molteplici diritti che lo stesso raggruppa in due macro-categorie: i diritti morali[2], esclusivi e inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili in quanto riconosciuti all’autore a tutela della sua personalità; ed i diritti economici[3],gli unici cedibili in quanto volti a produrre un compenso per l’opera svolta. Questi ultimi, infatti, sebbene possano essere esercitati attraverso contratti individualmente negoziati tra le parti, alla stregua di tutti gli altri diritti patrimoniali derivanti da opere artistiche, nella maggior parte dei casi vengono amministrati, per legge, da organismi di gestione collettiva.

La scelta prevalente di affidare l’amministrazione di tali diritti ad organismi centralizzati dipende prevalentemente da fattori economici. In particolare, sebbene la costituzione de facto de jure di un monopolio[4]nell’ambito dell’amministrazione dei diritti patrimoniali comporti, per definizione, la costituzione di un sistema protezionista ed anti-competitivo, la reale disparità di potere delle parti e la difficoltà, per i singoli, di mantenere il controllo delle entrate derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore, giustificano la scelta di prediligere un sistema monopolistico che garantisca di minimizzare i costi di gestione ed assicuri un controllo efficiente delle utilizzazioni nel mercato.

In altre parole, le varie nazioni hanno ritenuto che i benefici derivanti da un unico mercato superino le “positività” derivanti dalla contrattazione individuale, che solo in pochi e specifici casi porterebbe ad un migliore piano tariffario per gli autori a causa della disparità di potere delle parti e la difficoltà, per i singoli, di gestire efficacemente le entrate derivanti dallo sfruttamento dei diritti delle loro opere.

La CMO Collective Management Organization viene definita dall’Unione Europea come un “organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

  1. è detenuto o controllato dai propri membri;
  2. è organizzato senza fini di lucro“[5].

La definizione europea, anche se limitata territorialmente, comprende tutte le CMO, che, d’altra parte, sono estremamente differenti in base alla nazione nella quale operano e per questo possono assumere forme giuridiche varie; la maggioranza delle organizzazioni assumono la forma di società come in Italia e Spagna, ma possono anche configurarsi come società cooperative, associazioni o fondazioni come in Belgio.

A prescindere dalle forme giuridiche le CMO si dividono in generaliste[6], organizzazioni che amministrano più tipi di opere, o specializzate[7], alle quali vengono demandate singole tipologie di opere. Anche in questo caso la creazione di CMO generaliste permette un miglior sfruttamento delle economie di scala con il bilanciamento d’interessi settoriali diversi attraverso elementi di solidarietà, mentre le società specializzate garantiscono una migliore efficienza organizzativa grazie ai minori conflitti d’interessi che permettono altresì la creazione di politiche più coerenti e coese.

Quanto al caso italiano, la SIAE, un unicum tra le CMO internazionali, è un ente pubblico economico a base associativa composto da cinque sezioni: musica, lirica, DOR (dramma, operetta e opere radiovisive), OLAF (opere letterarie e arti figurative) e Cinema.

L’amministrazione nazionale dei diritti degli artisti è affidata, ex lege, alla SIAE sin dal 1941 per mezzo della legge 633. L’ente, fondato nel 1882 con il nome di Società Italiana degli Autori per mezzo di un sodalizio privato, venne nazionalizzato nel 1936, sotto il periodo fascista quando cambiò nome in Ente Italiano per il Diritto d’Autore. A seguito della caduta del regime nel 1945 riprese il nome originario, ma mantenne la forma di ente pubblico sino al decreto legislativo 419 del 1999 che ha qualificato la SIAE come ente pubblico a base associativa. Un’ulteriore modifica della natura giuridica dell’ente si ebbe con la legge n. 2 del 2008 che lo ha definito quale ente pubblico economico a base associativa.

Il monopolio per i diritti di pubblica rappresentanza, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle opere musicali, teatrali e letterarie è garantito alla SIAE dalla legge 633 del 1941 all’art. 180. Articolo che ha mantenuto la formulazione originaria sino all’emanazione del decreto legislativo n. 35 del 2017[8] in applicazione della direttiva Barier che ha, appunto, l’obiettivo di adeguare la normativa della gestione collettiva di diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali alle nuove esigenze e in particolare riguardo ai diritti sulle opere musicali per l’uso online e nel mercato interno.

L’esclusiva riconosciuta alla SIAE rappresenta ancor oggi, sebbene in via mediata, un unicum nel mercato europeo delle società di intermediazione per vari motivi. In primis gli autori mantenevano la facoltà di gestire autonomamente i loro diritti; in secondo luogo dal 2014, anno dell’emanazione della direttiva Barier, al 2017, anno in cui venne emesso il decreto d’attuazione, si è configurato un doppio sistema di regolamento, in particolare l’articolazione dell’art. 180 l.d.a., derogando i principi comunitari di libera circolazione di beni e servizi, non era applicabile in via analogica a tutti i beni e servizi non esplicitamente regolamentati dallo stesso; di conseguenza quest’ultimi risultavano quindi gestibili, non solo dai singoli individui, ma anche da qualunque ente di gestione. In altre parole, le nuove forme di comunicazione, come la riproduzione video on demand, dava origine a diritti non disciplinati dal legislatore dando quindi vita ad un doppio sistema di amministrazione dei diritti patrimoniali.

Per individuare gli elementi di novità della disciplina è necessario confrontare i due testi normativi:

Art. 180 originario Nuovo testo dell’art.180
[1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E..

[2] Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

[3] L’attività dell’ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno,nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suo successori od aventi causa.

[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

 

[1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

[2] Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

[3] L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suoi successori od aventi causa.

[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall’E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

 

Dalla comparazione dei testi legislativi emerge che, per i punti sopra esaminati, il sistema amministrativo italiano ha conservato la propria unicità permanendo la possibilità, per gli autori, di esercitare direttamente i diritti patrimoniali; invero, il nuovo testo dell’art. 180 ha modificato unicamente il 1° comma concedendo l’attività d’amministrazione dei diritti patrimoniali in via esclusiva a tutti gli organismi di gestione collettiva riconosciute dal sopramenzionato decreto.

Da ciò ne deriva che la riforma Franceschini ha, in primo luogo, adeguato la normativa italiana ai parametri europei unificando il trattamento di tutti i diritti patrimoniali derivanti da opere artistiche. In secondo luogo, parificando la SIAE agli altri “organismi di gestione collettiva” ha ammesso che tutti gli enti controllati o partecipati dagli autori membri ed organizzati senza scopo di lucro possano gestire i diritti nazionali.

Tale apertura non può, però, essere considerata come totale in quanto l’attività d’intermediazione dei diritti d’autore può essere compiuta anche da altri organismi definiti dalla direttiva n. 26 del 2014 “entità di gestione indipendente”, come la Soundreef LTD. Il testo comunitario ricomprende sotto il termine “entità di gestione collettiva” ogni “organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più  di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale: non è né detenuto né controllato, direttamente o indi­ rettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti ed è organizzato con fini di lucro.” [9]

In conclusione, la riforma Franceschini del 2017 ha posto fine al monopolio SIAE ammettendo l’accesso di altre CMO, così come definite dalla normativa comunitaria e dallo stesso decreto legislativo, ma non si può parlare di effettiva liberalizzazione dell’amministrazione dei diritti patrimoniali derivanti da opere artistiche avendo continuato a precludere l’accesso alla stessa agli enti di gestione. Di fatto ad oggi la SIAE è rimasta l’unica CMO autorizzata a gestire i diritti in oggetto; la situazione, però, potrebbe presto cambiare tanto che un nuovo organismo di gestione collettiva, la LEA (Liberi Autori Editori), è al vaglio Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana. In conformità con il dettato europeo il sistema di gestione italiano si è aperto all’ingresso di nuovi organismi e presto, benché la posizione monopolistica della SIAE sia ben salda, potrebbe esservi un’evoluzione nel panorama dell’amministrazione dei diritti patrimoniali.

 

[1]Legge 22 aprile 1941 n. 633, disponibile qui: http://www.ipsoa.it/normativa/legge/22-04-1941-n-633

[2]Vi rientrano il diritto alla paternità dell’opera e all’integrità dell’opera (art. 18-20 l.d.a.), al pentimento (art. 142-143 l.d.a., cfr. Valentina Ertola, Il ritiro dell’opera dal commercio: il diritto di “pentimento”, maggio 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/ritiro-opera-commercio-diritto-pentimento-10487) e il diritto d’inedito (art. 12 e 24 l.d.a.)

[3]Tra cui vi rientrano i diritti di pubblica esecuzione, rappresentazione, distribuzione, elaborazione, recitazione (art. 15 l.d.a.) e riproduzione dell’opera con ogni mezzo a poter essere trasferibili e quindi produttivi di una rendita patrimoniale (art. 13 l.d.a.).

[4]Vi sono due importanti situazioni ove la presenza delle CMO non ha comportato la costituzione di un monopolio: gli Stati Uniti d’America e il Brasile. In particolare, in USA convivono la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP, https://www.ascap.com), la Broadcast Music Inc (BMI, https://www.bmi.com), la Society of European Stage Authors and Composers (Sesac, https://www.sesac.com/#/) e la Global Music Rights (GMR, https://www.gmrmusic.se) per la gestione dei diritti musicali.

[5]Art. 3 lettera a) della Direttiva UE 26 del 2014, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026

[6]Come la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) in Spagna, disponibile qui: http://www.sgae.es/en-EN/SitePages/index.aspx; e la Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij (SABAM) in Belgio, disponibile qui: https://www.sabam.be/en

[7]Come in Francia dove i diritti musicali sono affidati alla Sacem (https://www.sacem.fr/en), mentre i diritti degli autori e compositori drammatici alla Sacd ed i diritti multimediali alla Scam ). Oppure in Germania dove la Gema (https://www.gema.de/en/) tutela i compositori musicali e lirici, la Bild-kunst (http://www.bildkunst.de/index.htmltutela i diritti dei creatori di arte visiva e la VG Wort (https://www.rightsdirect.com/license/vg-wort-digital-license/) che detiene i diritti di copyright

[8]Disponibile qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/27/17G00048/sg

[9]V. supra n. 5

 

Bibliografia:

Ghidini e G. Cavani, Lezioni di diritto industriale, edizione 2014.

Dott.ssa Nicoletta Cosa

Nicoletta Cosa si è laureata in Giurisprudenza presso La Sapienza Università di Roma nel novembre 2017. Sta proseguendo gli studi partecipando al Master in diritto della Concorrenza ed Innovazione presso la Luiss School of Law. Attualmente è anche praticante presso un prestigioso studio legale della capitale.

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