giovedì, Marzo 28, 2024
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Diritto, arte e moda: scambi eterni per un legame indissolubile

1. Un connubio perfetto di due mondi affini: arte e moda. 

André Malraux, scrittore e politico francese, sosteneva che l’arte fosse il “cammino più corto da uomo a uomo”; difatti, l’arte come attività creativa umana, riesce ad esprimere sentimenti, preoccupazioni, gioie, questioni politiche e storiche, attraverso una forma del tutto tangibile, ma al contempo avvolta da un velo di mistero e per natura soggetta all’interpretazione. A sua volta, la moda affascina, coinvolge, sprigiona passione attraverso la creazione di capi ed ispira costantemente. Arte e moda, sono strettamente collegate da un fil rouge, spesso diventando un tutt’uno.

La haute couture trasforma, sotto forma artistica, l’immaginazione dei créateurs. Le creazioni esprimo l’essenza di chi le concepisce, il cui modo di lavorare richiama spesso quello d’un artista. Nel cuore degli atelier, la haute couture assume le sembianze di una decima forma arte. Miren Arzaluzz, direttrice del Palais Galliera di Parigi la descrive così: “la moda è affascinante, certamente è arte, si tratta dell’arte di pensare, di creare un progetto, ma è soprattutto una vibrante e potente industria, uno strumento molto importante per trasmettere la propria creatività, costruendo la propria identità, quello che rapisce è proprio questo, che si tratti di arte o no. La moda trova il suo posto in un museo”[1].  Arte e moda si intrecciano da sempre, sin dall’alba dei tempi. Basta soffermarsi e pensare a collaborazioni iconiche, le quali vedono come protagonisti, artisti e couturier emblematici: Yves Saint Laurent e “l’abstraction” di Mondrian; Elsa Schiaparellie il “surrealismo” di Dali; Gianni Versace e la “pop art” di Andy Warhol. Ed ancora, Miuccia Prada e la “street art”; Louis Vuitton e “l’art contemporain” di Jeff Koons; Gucci e il notevole “Gucci Art Wall” realizzato a Milano con il contributo oiginale dell’artista inglese Angelica Hicks [2].

2. La moda come espressione di valori artistici e creatività

Il concetto di creazione – ai sensi dell’art. 1 Legge sul Diritto d’Autore (n. 633 del 1941) – non trova piena coincidenza con il concetto di creatività – condiviso dalla giurisprudenza ormai consolidata – facente riferimento, piuttosto, a qualcosa di già esistente nella realtà, ma rielaborata ed interpretata secondo le percezioni personali dell’artista. Quest’ultima, difatti, si manifesta con l’estrinsecazione dell’idea espressiva dell’autore stesso che prende forma nella realtà: “si evidenzia, quindi, nel concetto giuridico di creatività nel diritto d’autore, il ruolo della soggettività che prescinde dalla novità e dalla originalità dell’opera, potendosi rintracciare anche in idee semplici, individuali e di carattere creativo”[3].

A tal proposito è lecito domandarsi quale sia il confine tra design, moda e arte.  Tale quesito viene però chiarito con la sentenza della Corte d’Appello di Milano in materia di design – si veda il caso “Cassina vs. Alivar”[4] – in cui i giudici di merito hanno cercato d’individuare le caratteristiche necessarie per assurgere allo status di opera dell’ingegno, ovvero di opera d’arte. La Corte, sul punto, afferma quanto segue: “Il riconoscimento del “valore artistico” ad un’opera, sia essa figurativa, letteraria o musicale, non può che derivare (almeno inizialmente) da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell’arte, i quali molto spesso fanno da “apripista” al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini. Tale giudizio deve protrarsi in un arco temporale tale da escludere le suggestioni e infatuazioni del momento. L’attribuzione ad un’opera del valore di “opera d’arte” (come la storia insegna) agli inizi è molto spesso il frutto di un giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico, sia delle correnti socioculturali alle quali l’artista si ispira e delle quali l’opera è espressione. Ciò si verifica soprattutto quando un’opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e, di conseguenza, non compresi dalla massa del pubblico, ma apprezzati da critici illuminati. Ciò posto, quando un’opera viene esposta in musei o in gallerie d’arte (non commerciali), non si può non riconoscere che ad essa dalla comunità dei critici e dalle persone culturalmente competenti del ramo (nonché di gusto raffinato), sia stato attribuito il valore di “opera d’arte”.

3. Arte e moda: la proprietà intellettuale come tutela delle opere creative

L’elemento che caratterizza le opere appartenenti settore moda è la necessaria costruzione di un’identità: un’immagine che vada oltre le singole creazioni ma che, in qualche modo, le qualifichi e le collochi all’interno di un orizzonte in grado di influenzare il pubblico, il quale percepisce il singolo capo non solo di per sé, ma come espressione di una realtà che ha un unico significato [5].

Sembra, quindi, evidente che il prodotto di “marca” – ndr. il brand – sia portatore di valori, immagini ed una storia, influenzando il senso e la percezione dell’oggetto, non soltanto dal punto di vista estetico. Questo avviene frequentemente nel settore dell’arte e del design: la creazione dell’oggetto da parte di un’artista o un designer particolarmente conosciuti, induce con facilità a stimare che nella creazione coesista un insieme di notevoli valori. Il marchio, dunque, sembra essere il mezzo più idoneo a rappresentare l’insieme degli ideali ed il patrimonio artistico e culturale di un brand o d’un artista[6].

L’attuale disciplina, che tutela le opere di cui ivi si tratta, è il frutto di un lungo dibattito giurisprudenziale: si pensi alla interpretazione elastica di alcuni istituti, ovvero a quella più rigida come, a titolo meramente esemplificativo, quella prevista per il modello comunitario non registrato per articoli che hanno avuto vita breve sul mercato. La giurisprudenza italiana che si è espressa con riferimento al settore fashion, lo ha fatto con estrema sensibilità ed attenzione, in modo equilibrato rispetto alle linee dettate dal legislatore. Si è ricorsi, pertanto, alla tutela prevista per il Diritto d’Autore – L. 633/1941 e ss. mod. –, la quale dispone all’art. 2, n. 10 che:“sono protette le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Non sempre però, nell’innovativo mondo della moda, è stato possibile dare tutela ai sensi di questa previsione normativa. È stata ad esempio negata tutela a titolo di diritto d’autore ad un tessuto con “disegno caratterizzato dalla forma e dimensione di farfalle, tutte variamente decorate e colorate, assemblate caoticamente in una sorta di spirale ascensionale” creata dallo stilista Jean Paul Gautier per “mancanza del valore artistico di per sé” [7].

4. Segue: il concetto di “valore artistico”

Analizzando, invece, il concetto di valore artistico la Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che un’opera di design può essere considerata tale quando vi è un quid pluris, il quale si manifesta quando l’opera presenta quelle caratteristiche tali da conferire proprietà diverse ed aggiuntive all’opera, ossia quelle particolarità tali da sormontare  la mera eleganza estetica.  Il concetto di valore artistico così considerato risulta certamente “aleatorio”, non potendo dare una definizione univoca, la Cassazione con la pronuncia n. 23292/2015 [8] ha individuato una serie di parametri di diversa natura per individuare la presenza del valore artistico in un’opera di design.

Parametri di carattere soggettivo, da valutare in relazione alla personale sensibilità artistica, al gusto personale, al sistema percettivo del singolo sono:

  1. l’opera di design deve suscitare emozioni estetiche;
  2. deve essere dotata di uno spiccato carattere soggettivo in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato;
  3. la sua forma deve essere dotata di un’autonoma rilevanza;

Mentre i parametri di carattere oggettivo consistono ne:

  1. la presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme;
  2. l’esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore;
  3. la partecipazione a manifestazioni artistiche;
  4. il conferimento di premi;
  5. gli articoli di critica;
  6. la vendita sul mercato artistico, non commerciale;
  7. il caso in cui sussiste la vendita sul mercato commerciale, l’opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l’attribuzione di un valore artistico;
  8. la notorietà dell’artista.

La c.d. “presenza del valore artistico” in un’opera di design va, dunque, valutata accuratamente caso per caso, considerando e bilanciando tutti i parametri così individuati dagli Ermellini. Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto, quale criterio rilevante il “riconoscimento che l’oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti cultura ed istituzionali”, circa le qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato trascendente la funzionalità/estetica. “Le circostanze che evidenziano siffatto riconoscimento – ha precisato la Cassazione – possono essere, tra l’altro, l’esposizione dell’opera in mostre o in musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore e quant’altro possa evidenziare l’attribuzione all’opera dell’industrial design in ipotesi contestata di un riconoscimento ad opera degli ambienti interessati”. [9]

5. La nozione di “Arte Appropriativa”

Con il termine “Appropriation Art” si suole far riferimento ad una particolare pratica artistica, spesso esternata attraverso una reinterpretazione, una creazione elaborata sfruttando le opere d’arte altrui. Si tratta di una corrente artistica, la quale usufruisce di oggetti, immagini ed opere originali, apportando diverse modifiche. Negli Stati Uniti, questo fenomeno si ispira molto alle immagini scaturenti dalla cultura pop, dalla pubblicità, dai mass media, da opere ed artisti: tale prassi è sempre più comune negli artisti, creando non pochi problemi con la disciplina e la tutela del diritto d’autore.

La storia dell’arte è intrisa di fenomeni d’ispirazione, rivisitazione e reinterpretazione di opere preesistenti. Un esempio potrebbe essere Picasso, il quale studiò, reinterpretando, numerosi artisti del passato, tra i quali Cranach, Poussin, Vélasquez, Rembrandt, David, Delacroix, Courbet, Manet (all’artista viene spesso attribuito l’aforisma “Good artists copy, great artists steal”). Quello che riusciamo a trattenere dalle creazioni siffatte è una critica nei confronti dei valori sui quali la società si fonda, difatti l’arte e le immagini utilizzati si rendono “portavoce” di pratiche e consuetudini moderne (basti pensare al consumismo, alle questioni politico-economiche ecc.) [10].

Una definizione giuridica di “arte appropriativa” (facente riferimento ad opere artistiche che interpretano con nuova forma immagini già esistenit tratte dall’arte e dalla cultura, cambiandone integralmente il significato, così Ord. Trib. Milano, 13 luglio 2011), trova origine nella disciplina sancita dal diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.[11]) ed in modo particolare nell’art. 4 sulle opere derivate. Sul punto, proprio l’art. 4 della L. 633/1941 afferma che“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

5.1 La nozione di opere derivate ex artt. 4 – 18 della L. 633/1941

Sulla nozione di opere derivate si rende necessaria qualche precisazione. La legge sul diritto d’autore attribuisce protezione alle opere derivate, ossia a quelle creazioni e rielaborazioni avvenute sulla falsariga di un’opera già esistente e originaria; anche questo tipo di realizzazione artistica, come affrontato poco sopra, è tutelata dal diritto d’autore, ma deve risultare intrisa di forte originalità, di caratteristiche e connotati che rispecchino l’artista e che abbiano un quid pluris rispetto all’opera su cui si radica.

Il diritto così individuato sembrerebbe del tutto libero e privo di ostacoli, rendendo qualsiasi opera idonea ad essere oggetto di parodia: tuttavia, l’art. 4 è da leggere in combinato disposto con l’art. 18 della Legge sul Diritto d’Autore, il quale sancisce il diritto esclusivo di elaborazione in capo all’autore, laddove tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione come previsto ai sensi del precitato art. 4, comportano la necessità del consenso dell’artista dell’opera originaria, ad ogni successiva elaborazione creativa. La conseguenza naturale che ne deriva è una tutela piena ed autonoma per l’opera derivata, previa autorizzazione dell’autore cd. originario.

“Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4. L’autore ha altresì̀ il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.” 

Pertanto, anche dopo aver ricevuto l’autorizzazione necessaria, l’autore che si avvale dell’opera originaria non è del tutto libero, poiché all’autore dell’opera originaria è riservato il diritto di opporsi – anche successivamente la concessione dell’autorizzazione – qualora l’opera derivata arrechi grave pregiudizio allo stesso. In questo caso, è discrezione del giudice valutare ogni singolo caso e rilevare un’eventuale violazione.

Nell’evenienza in cui l’opera d’arte appropriativa risulti a tutti gli effetti una “parodia”, lo sfruttamento economico dell’opera originaria sprovvista di esplicito consenso di cui sopra, non si configurerà una violazione del diritto esclusivo, ma un uso lecito dell’opera originaria. È bene precisare che, in qualsiasi altro contesto ove la realizzazione non sia una caricatura o una parodia, affinché l’artista possa apportare modifiche o caratteristiche aggiuntive ad un’opera originaria, deve necessariamente munirsi di una preventiva approvazione e autorizzazione dell’autore originario e rispondere al requisito di creatività.

6. Italia: Il caso Baldessari vs. Giacometti

L’artista statunitense John Baldessari aveva proposto presso la Fondazione Prada di Milano, e nell’ambito del progetto “The Giacometti Variations”, un’installazione avente ad oggetto una riproduzione dell’opera “Grande Femme II” dell’artista svizzero Alberto Giacometti, vestendo la figura femminile con degli abiti.

Nel 2010, la Fondazione Alberto e Annette Giacometti promosse un procedimento cautelare, dinanzi al Tribunale di Milano, contro la Stitching Fondazione Prada, Prada S.p.A. e l’artista John Baldessari. La condotta contestata era, per l’appunto, l’uso non autorizzato della celebre opera dell’artista Giacometti.

Il Tribunale, rigettando le domande di Fondazione Giacometti, riteneva che l’opera di Baldessari fosse nuova e non costituisse una contraffazione dell’originale. Tale caso può essere considerato il primo considerevole precedente italiano in tema di arte appropriativa. Il principio espresso dalla Corte è il seguente: “le opere che rivisitano un’opera altrui … sono tali nella misura in cui mutano il senso dell’opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d’arte autonoma, come tale degna di autonoma tutela“. Il Tribunale ha affermato che “per tratti, dimensioni, materiali, forme delle sculture di Baldassari rispetto a quelle di Giacometti, l’intervento dell’artista statunitense appare consistente, mentre anche l’utilizzo dell’immagine della donna di Giacometti appare drammaticamente trasformato, dalla magrezza e dall’espressione tragica del dopo guerra, all’espressione estatica della donna magra, non per le privazioni del conflitto bellico, ma per le esigenze severe della moda“. Prosegue specificando che “la trasformazione pertanto sussiste, sia in senso materiale che concettuale, e il risultato è un’opera creativa, dotata di un proprio autonomo valore artistico“.

In particolare, il Tribunale riteneva che le opere di Baldessari – realizzate con finalità parodistiche – non avessero alcun carattere lesivo del diritto morale di Giacometti.

Tale esito è stato raggiunto esaminando le opere di Giacometti e quelle di Baldessari, guardando al sostanziale significato che i due artisti avevano voluto assegnare alle stesse, avvalendosi dalla parody defence[12]. 

La sopracitata parody defence, nozione spesso utilizzata nelle decisioni dei Tribunali statunitensi, individua una particolare pratica che circoscrive il fair use d’un opera protetta da copyright – ovvero l’utilizzo lecito dell’altrui opera, anche senza previo consenso del titolare, incluse le riproduzioni, le registrazioni, la critica, la revisione e l’utilizzo di queste a scopi didattici e di ricerca – senza violarne il diritto d’autore. La difesa della parodia ha circoscrizione anche nella normativa europea sul diritto d’autore – i.e. art. 5 Direttiva 2001/29/CE – che vede al punto 3 lettera k il riconoscimento d’attività lecita quella ravvisata nella realizzazione di opere parodistiche, ovvero quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

Nel caso di cui trattiamo, la difesa della parodia deve soddisfare due condizioni: l’evocazione di un’opera esistente pur dimostrando di avere connotati e caratteristiche notevolmente diverse da essa; costituire un’espressione di umorismo o di “beffa”, fisionomia tipica delle opere parodistiche.

L’avvocato Angela Saltarelli, nonché esperta di diritto dell’arte e dei beni culturali,  precisa: “mentre la magrezza della Grande Femme di Giacometti è volta ad ergersi quale simbolo delle privazioni subite durante la guerra, le Giacometti Variations di Baldessari desiderano criticare, parodiare la fiera magrezza della donna moderna, vittima orgogliosa del mondo della moda” [13]. Difatti, anche per il Tribunale le opere di Baldessari sembrano rispondere ai criteri necessari di carattere oggettivo e soggettivo e alle caratteristiche essenziali che deve possedere un’opera d’arte per scostarsi dalla parody defence. Il gigantismo e la ripetizione pop di Baldessari si oppongono all’esistenzialismo di Giacometti, nelle cui opere si ravvisa drammaticità e magrezza. Il Tribunale meneghino concludeva affermando che l’installazione “The Giacometti Variations” e le opere stesse del Maestro Giacometti, rispondessero ai criteri di novità e creatività, ritenendola idonea “arte appropriativa”, considerata sulla falsariga di un’opera parodistica, precisando che “ciò che conta in un genere di arte concettuale come quella appropriazionista non è tanto la forma, quanto il significato che l’artista desidera trasmettere attraverso l’opera [14].

7. Conclusione

Il confine tra arte e moda è quindi sottile, spesso impercettibile. Le tutele e le problematiche che sorgono nei due campi, di sovente risultano simili, affini, quasi uguali. Le collaborazioni tra artisti e case di moda si moltiplicano, fioriscono musei dedicati alla moda e le collezioni competono per eccentricità, il mondo dell’arte e quello della moda sono inesorabilmente legati.

La moda può quindi essere considerata un’arte a sé stante, proprio come la pittura o la scultura?

[1] M. Garrigues, “Comment art et mode se conjuguent-ils pour créer le spectaculaire?”, Vogue France, 2018, articolo disponibile qui: https://www.vogue.fr/culture/a-voir/story/comment-lart-et-la-mode-sentremelent-pour-creer-le-spectaculaire-vogue-fashion-festival-2018/4410

[2] F. Mascetti, “Gucci Art Wall – La maison Fiorentina incontra la street art”, Flawless, articolo disponibile qui: https://flawless.life/it/italia/milano/gucci-art-wall

[3] L. Spigone “Creazione e creatività nel diritto d’autore”, Iurisprudentes, 2018 articolo disponibile qui:http://www.iurisprudentes.it/2018/12/22/creazione-e-creativita-nel-diritto-dautore/#:~:text=Ai%20sensi%20dell’art.&text=Si%20evidenzia%2C%20quindi%2C%20nel%20concetto,individuali%20e%20di%20carattere%20creativo

[4] Sentenza n. 1716, 13 aprile 2013 (Caso “Cassina vs. Alivar) disponibile qui: http://cdn.gelestatic.it/repubblica/design/2014/11/Cassina-Alivar-+-Galliani-sentenza-18-aprile-2013.pdf

[5] M. Bogni, “Moda e proprietà intellettuale tra estetica e comunicazione” in (Il diritto industriale n. 4, 2013).

[6] A. Maietta, “Il diritto della moda”, G.Giappichelli Editore, Torino, 2018.

[7] Trib. Bologna, 30 marzo 2029,

[8] Sentenza Cass. Civ. n. 23292/2015 del 13 novembre 2015.

[9] Avv. A. Fittante, “La Cassazione interviene sul “valore artistico di per sé” che condiziona l’accesso alla tutela giuridica per diritto d’autore dell’industrial design”, articolo disponibile qui: http://www.patnet.it/2017/07/12/la-cassazione-interviene-sul-valore-artistico-di-per-se-che-condiziona-laccesso-alla-tutela-giuridica-per-diritto-dautore-dellindustrial-design-aldo-fit/

[10] F. De Santis “Appropriation Art e Diritto D’Autore”, 2014  https://core.ac.uk/download/pdf/187926613.pdf

[11] Legge sul Diritto d’Autore, L. 633/1941, testo integrale disponibile qui: https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/Eventi/2014/0.l_633.pdf

[12] M. R. Camardi, La riproduzione dell’opera d’arte, dicembre 2020, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-riproduzione-dellopera-darte-33903

[13] A. Saltarelli “L’appropriazionismo nell’arte: riflessi giuridici” disponibile qui:

[14] La nozione di “bene culturale” la si ricava dagli artt. 2, comma 2, 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali – “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. Gli articoli 10 e 11 forniscono poi un elenco lungo e dettagliato delle varie tipologie di beni culturali.

[15] Art. 108, comma 3-bis, n. 1, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

Si legga, ancora: LIPARULI, La democratizzazione della moda, Ius in itinere, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/la-democratizzazione-della-moda-natura-o-web-29307 

Elena Pavan

Elena Pavan è una studentessa italo-francese di giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I suoi interessi vertono soprattutto intorno alla Proprietà Intellettuale, il Diritto d’Autore nel campo della moda e dell’arte, e il diritto Commerciale e Societario. Ha completato il suo percorso educativo con un Corso di Alta Formazione in Fashion Law presso l'Alta Scuola Federico Stella. Ha lavorato a Bordeaux per una società immobiliare, percorso lavorativo che l’ha portata ad integrare la CCI France-Italie a Milano. È membro di Elsa Italy, un’associazione di studenti di giurisprudenza, e membro dell’Istituto Francese a Milano. Ha svolto attività di volontariato presso l’Humanitas Hospital di Milano, l’ONU online e il Fondo Ambiente Italiano. Attualmente è consulente legale di Mondo Internazionale, un’associazione senza scopo di lucro con il focus di valorizzare il capitale umano dei giovani, e consulente per Taras Consulting, società che si occupa di internazionalizzazione d'impresa. Collabora con Ius in Itinere per le aree "Fashion Law" ed "IP & IT".

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