venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Il diritto d’autore sull’opera cinematografica

Il diritto d’autore sull’opera cinematografica

3,2,1,CiAK,AZIONE!Il mondo del cinema affascina molti:grandi emozioni, storie d’amore, viaggi fantastici in mondi immaginari e in epoche lontane; ma il cinema è anche lavoro intellettuale di molti artisti e investimento di molti produttori.  In relazione alle posizioni di tali soggetti, dunque,  agli occhi del giurista  si pone inevitabilmente la seguente domanda: quali sono i diritti di tali soggetti? La materia è disciplinata dagli articoli   44-50 della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore (l.d.a)  e, alla luce di questa,possiamo comprendere la posizione del nostro ordinamento quantomeno in relazione a tre questioni:1)la definizione di opera cinematografica come opera dell’ingegno;2)i soggetti del diritto d’autore sull’opera cinematografica i loro diritti;3)il regime di prescrizione di tali diritti.

1)L’opera cinematografica è una creazione dell’ intelletto umano e, in quanto tale, opera dell’ingegno di carattere creativo ex l.d.a.; si definisce tale ogni opera che presenta due requisiti: l’originalità, ovvero la presenza di caratteristiche peculiari che rendono l’opera “propria di quell’autore” ed espressione della sua personalità; la novità oggettiva, che si ha se l’opera è univocamente attribuibile a quell’autore. Sulla base della legge sul diritto d’autore si evince che, per il nostro diritto, l’opera cinematografica è composta da diversi elementi:

Il soggetto che è la trama del film, l’insieme degli elementi principali della storia da raccontare e che può essere originale o non originale a seconda che derivi o meno da una precedente opera letteraria.

La sceneggiatura che è il testo che sviluppa il soggetto indicando tutto ciò che è necessario per la rappresentazione cinematografica (dialoghi, sequenze, azioni dei personaggi etc.).

La musica solo se però creata appositamente per il film

La regia o direzione artistica

L’art 44 l.d.a stabilisce infatti che “si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”. Alcuni autori,poiché questa norma considera tali soggetti come coautori dell’opera, riconducono l’opera cinematografica alla categoria delle opere collaborative, ovvero quelle opere che sono il risultato di una cooperazione di carattere creativo tra più soggetti i quali contribuiscono sullo stesso piano al risultato finale: in quest’ottica tali soggetti sono tutti allo stesso modo autori dell’opera. Tuttavia, altri autori hanno invece ricondotto l’opera cinematografica  alla categoria delle opere collettive, quelle in cui più soggetti contribuiscono alla realizzazione del risultato finale, ma sotto la direzione di un determinato soggetto: in quest’ottica, invece, unico autore sarebbe il regista che organizza, dirige e rielabora i singoli contributi secondo la sua visione personale. Si sostiene, infatti, che, mentre l’opera in collaborazione è costituita dai contributi inscindibili e indistinguibili di più persone, l’opera cinematografica è formata da più elementi (il soggetto, la sceneggiatura, la musica) che conservano una propria autonomia rispetto a essa proprio come accade nelle opere collettive. Questa è la posizione assunta dalla nostra giurisprudenza, che conformandosi a quella che è anche la percezione comune nel pubblico, ha considerato solo il regista come vero e proprio autore principale dell’opera a cui spetta, in quanto tale,  la determinazione del momento di compimento dell’opera (il cosiddetto diritto di final cut).

2)Per quanto riguardi i diritti di tali soggetti occorre una breve premessa. Il diritto d’autore si articola in diritto morale e diritto patrimoniale d’autore:il diritto patrimoniale d’autore è costituito dal diritto alla utilizzazione economica esclusiva dell’opera che consiste nel diritto di autorizzare o meno la riproduzione, la trascrizione o la distribuzione della sua opera e di percepire un compenso. Il diritto morale consiste invece nel diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera, di opporsi a modificazioni e deformazioni dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa  e di ritirare l’opera dal commercio.  Ai coautori spettano i diritti morali, tra cui anche quello alla menzione durante la proiezione del loro nome,ruolo e contributo e alcuni diritti patrimoniali, quali quello esclusivo di autorizzare l’esecuzione e la proiezione di elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera, quello di disporre liberamente dell’opera se il produttore non la completa entro tre anni dalla sua  consegna, o non la fa proiettare  entro tre anni dal suo completamento e il diritto a un equo compenso;al produttore, che è colui che finanzia la realizzazione dell’opera cinematografica, invece, spettano diritti di utilizzazione economica nei limiti dello sfruttamento cinematografico: in particolare, egli ha  la facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico, fermo restando che l’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più dei coautori, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 47 l.d.a). Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori, spettando solo a questi tali diritti (46 l.d.a). Inoltre, al produttore spettano ai sensi dell’art. 78 ter inserito in tale legge in attuazione della direttiva 92/100/CEE  anche i cd. diritti connessi, consistenti nel diritto di autorizzare la riproduzione, la distribuzione con qualsiasi mezzo, il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni, la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

3)Per quanto riguarda la prescrizione dei diritti patrimoniali, l’art 32 l.d.a stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata. Invece, per i diritti connessi del produttore  l’art. 78 ter prevede una durata di cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento. I diritti morali,invece, sono imprescrittibili e, dopo la morte dell’autore,possono essere fatti valere dai suoi congiunti, individuati dalla legge sul diritto d’autore.

 

 

 

 

 

 

 

Emiliano De Luise

Emiliano De Luise è uno studente della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha di recente conseguito la sua laurea con votazione 110 e lode con plauso della commissione/110. Appassionatosi a diversi settori del diritto commerciale, tra cui IP, M&A e Capital Markets, auspica ora una carriera nell'avvocatura d'affari.

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