giovedì, Aprile 25, 2024
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Diritto del turista: Le tutele del diritto al godimento delle vacanze

Turista è “l’acquirente o il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona, anche da nominare,” in favore della quale sia stato acquistato il pacchetto.

Sono definiti pacchetti turistici i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, frutto della combinazione di almeno due elementi tra

trasporto

alloggio

servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio

tutti venduti o offerti ad un prezzo forfettario.

Il cosiddetto Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011) regolamenta termini e condizioni per la conclusione e l’esecuzione dei contratti che hanno ad oggetto la vendita dei pacchetti turistici da parte di organizzatori e/o intermediari, dando particolare rilievo alla tutela dei diritti del Turista, soggetto specifico espressamente definito dalla normativa.

Il contratto, anche se acquistato in via telematica, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al Turista e deve indicare espressamente, tra gli altri, la descrizione del viaggio oggetto del pacchetto – destinazione e durata – il nome dell’organizzatore o dell’intermediario, il prezzo del pacchetto, le modalità per la revisione dello stesso, l’importo della caparra da versare (non superiore al 25% dell’intero costo), il termine per il pagamento del saldo, nonché tutte le informazioni inerenti l’esecuzione dei servizi offerti, tra i quali i mezzi di trasporto, il nome del vettore in caso di trasporto aereo, l’esatta ubicazione dell’albergo e la sua categoria turistica, l’itinerario di eventuali escursioni, nonché l’indicazione del termine entro il quale il Turista deve presentare possibili reclami.

È riconosciuto al Turista, in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali o conclusi a distanza, il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrente dal perfezionamento del contratto.

Una vasta tutela è stata altresì approntata nei confronti di condotte inadempienti da parte degli organizzatori e degli intermediari.

In particolare è stato espressamente previsto che il prezzo del pacchetto può subire modifiche in aumento, solo fino a venti giorni prima della partenza. La revisione in ogni caso non può essere superiore al 10% del prezzo pattuito e deve dipendere da documentate variazioni dei costi di trasporto. In caso di aumento superiore alla predetta percentuale il Turista può recedere dal contratto con diritto al rimborso delle somme già versate.

Le eventuali modifiche al pacchetto da parte dell’organizzatore prima della partenza devono essere comunicate tempestivamente al Turista, il quale può decidere di accettare le variazioni oppure recedere liberamente dal contratto. Se le modifiche avvengono dopo la partenza, l’organizzatore deve predisporre adeguate soluzioni per la prosecuzione del viaggio senza prevedere alcun onere a carico del Turista o rimborsando allo stesso la differenza tra i costi delle prestazioni originariamente previste e quelle effettivamente fornite, salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora il Turista abbia deciso di recedere dal contratto per inadempimento dell’organizzatore o in caso di cancellazione del pacchetto prima della partenza per qualsiasi motivo, non riconducibile a colpa del Turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di pacchetto qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo.

In alternativa alla fruizione di altro pacchetto, il Turista ha diritto al rimborso della somma corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto.

La normativa individua espressamente – art. 43 – la responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario che pertanto sono tenuti al risarcimento dei danni causati dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, indicando quale condotta rilevante il mancato rispetto “deglistandard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati”.

In presenza di un inadempimento di non scarsa importanza è stato altresì codificato un vero e proprio danno morale in capo al Turista consistente nel danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. Pertanto con norma espressa –art. 47 – ha trovato ingresso nel nostro ordinamento il danno da vacanza rovinata.

Più volte in passato i giudici di merito, sulla scorta degli indirizzi della Corte di Giustizia Europea, avevano riconosciuto e liquidato danni non patrimoniali in presenza di inadempimenti che avevano in qualche modo impedito al turista di godere pienamente delle vacanze, ancorando le relative decisioni al richiamo della tutela dell’integrità psicofisica, garantita dall’art. 32 della Costituzione, e dei diritti inviolabili della personalità.

Oggi con l’avvenuto riconoscimento della predetta forma di danno, il Turista che abbia acquistato una formula vacanza tutto compreso, con un pacchetto combinato, può in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte, vedersi riconoscere il ristoro dei danni patrimoniali e non.

Il Turista dovrà provare la sola titolarità del pacchetto turistico, producendo il contratto concluso, limitandosi a dedurre il grave inadempimento della controparte che abbia determinato la mancata soddisfazione del suo diritto a godere pienamente della vacanza programmata.

Nessuna altra prova dovrà essere allegata dal soggetto che voglia ottenere il risarcimento del danno causato dal disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza, in quanto la causa contrattuale dei pacchetti, caratterizzati preminentemente da “finalità turistiche”, è individuabile proprio nel perseguimento di interessi non patrimoniali, che li differenziano radicalmente dalla generalità dei contratti nei quali i predetti interessi non trovano ingresso automatico.

Sarà pertanto onere della controparte dover dimostrare l’esatto adempimento o la causa di forza maggiore che abbia eventualmente determinato la mancata o inesatta esecuzione degli impegni assunti.

Spetterà poi al giudice valutare la rilevanza dell’inadempimento relativamente all’irripetibilità dell’occasione persa dal Turista, provvedendo, in caso affermativo, alla liquidazione equitativa del danno.

C’è da ricordare da ultimo che il Turista per far valere i suoi diritti dovrà inviare un reclamo entro e non oltre dieci giorni dal rientro presso la località di partenza, anche al fine di provocare l’eventuale definizione bonaria della controversia e, in mancanza,  procedere con l’azione giudiziaria entro un anno dalla conclusione della vacanza, o nel maggior termine di tre anni in caso di lesioni alla persona, per le quali è altresì sancita una responsabilità illimitata dell’organizzatore e/o dell’intermediario.

Il descritto impianto normativo si applica esclusivamente ai contratti per la fruizione di pacchetti turistici come sopra individuati, restando le altre fattispecie, che abbiano ad oggetto ad esempio il solo trasporto aereo o le sole prestazioni di alloggio, soggette a specifiche normative di settore.

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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