giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Diritto di immagine: abuso dell’immagine di persona nota per fini di sfruttamento

Sommario: 1. Nozione del diritto all’immagine  1.1. La disciplina  1.1.1. Il consenso dell’effigiato  1.1.2. Casi in cui il consenso non necessario  2. La divulgazione dell’immagine di persona nota a fini di sfruttamento economico

1. Nozione del diritto all’immagine

Il diritto all’immagine è un diritto della personalità non specificatamente indicato dalla Costituzione, posto a tutela del riserbo della persona. Sebbene non sia esplicitamente incluso tra i diritti inviolabili della personalità, la giurisprudenza ammette come suo fondamento l’articolo 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo sia nella sfera individuale che in quella collettiva[1]. Si tratta, dunque, di un’espressione del diritto alla riservatezza, riguardante tutto ciò che è in grado di rappresentare le sembianze, l’aspetto fisico del soggetto nonché l’espressione ed il modo di essere dello stesso.

Pertanto, il diritto all’immagine importa il divieto, a carico dei terzi, di esporre, pubblicare, mettere in commercio il ritratto altrui – per tale intendendosi qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze – senza il consenso, anche solo implicito, dell’interessato (art. 10 cod. civ.; art. 96, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633: v. Cass. 6 maggio 2010, n. 10957).

Inoltre, l’ambito di applicabilità risulta ulteriormente ampliato considerando che la prassi giurisprudenziale applica tale tutela anche alla c.d. maschera scenica, alla figura del sosia o ancora alla rappresentazione di oggetti notoriamente usati da un personaggio per caratterizzare la sua personalità. Ad esempio, è vietato l’uso del sosia di un noto attore per pubblicizzare un prodotto commerciale.[2]

1.1.  La disciplina

Il titolare può consentire l’uso della propria immagine sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

La disciplina che regola l’utilizzo e i limiti dell’immagine altrui è espressa nell’art. 10 cod. civ. e negli artt. 96 – 97 della Legge sul Diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, in seguito solo l. aut.)

In particolare, l’art. 10 cod. civ. delinea la condotta che integra l’abuso dell’immagine altrui, disponendo che «qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».[3]

A tutela della persona ritratta prevede il diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) come anche il potere del giudice di disporre qualsiasi provvedimento idoneo ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell’illecito.[4]

Tale disciplina viene integrata con le norme contenute negli artt. 96 e 97 l. aut.., le quali disciplinano e regolamentano i casi in cui è possibile riprodurre e sfruttare economicamente il diritto all’immagine altrui.

Prima di procedere con l’esame dei suddetti articoli, è bene sottolineare che la tutela offerta dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 – 97 l. aut. ha ad oggetto la sola esposizione e pubblicazione dell’altrui ritratto, non anche l’atto in sé del ritrarre – con la fotografia, il disegno, la pittura, ecc. – le sembianze di una persona. In quest’ultimo caso il diritto in questione sarebbe il diritto alla riservatezza.[5]

1.1.1.  Il consenso dell’effigiato

L’art. 96, co 1 l. aut. pone l’accento su uno degli elementi centrali della materia: il consenso dell’effigiato. Nello specifico, «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente»[6].

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo e inalienabile, ma soltanto il suo esercizio (Cass. 6 maggio 2010, n. 10957). È valido solo a favore di colui al quale è stato prestato, per i fini e con le modalità indicate dal consenziente, per il tempo da questi stabilito. Rimane revocabile in ogni tempo, salvo il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno nei casi in cui lo stesso risulti formalmente inserito in un contratto e concesso a fronte di un compenso.[7]

1.1.2.  Casi in cui il consenso non è necessario 

In alcuni casi, la disciplina ammette la diffusione dell’altrui immagine anche senza il consenso dell’interessato, a patto che tale diffusione risulti giustificata. In particolare, l’art. 97 co 1 l. aut. dispone che: «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»[8].

In ogni caso, la pubblicazione dell’altrui immagine senza il consenso dell’interessato deve essere giustificata da esigenze di pubblica informazione, seppure intese in senso lato (Cass. 11 maggio 2010, n. 11353).[9]

Da ultimo, il comma 2 del medesimo articolo impone un ulteriore divieto disponendo che: «il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata». Divieto che cede di fronte all’esercizio dei diritti di cronaca e critica giornalistica, costituzionalmente garantiti.

  1. La divulgazione dell’immagine di persona nota a fini di sfruttamento economico

Tenendo bene a mente la disciplina appena esposta, affrontiamo il caso specifico di divulgazione dell’immagine di persona nota, spesso oggetto di fraintendimenti.

L’immagine di persona nota può essere divulgata a patto che tale azione sia correlata alle ragioni della sua notorietà. Di regola dunque non è possibile pubblicare la foto di una persona nota, senza il suo consenso, nell’intimità familiare. Inoltre, tale divulgazione non è mai ammessa a fini di sfruttamento economico: si considera vietato l’utilizzo dell’immagine di una persona nota (ad es. un attore, un calciatore, etc.), senza il suo consenso, per pubblicizzare un prodotto commerciale (Cass. 13 aprile 2007, n. 8838)[10].[11]

È su tale principio di diritto che la giurisprudenza della Cassazione ad esempio ha improntato le proprie decisioni in materia di abuso dell’immagine altrui in occasione della sentenza n. 24221 del 2015[12]. In particolare, la ricorrente era da considerarsi persona nota.

Secondo la Corte, la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari (così Cass. n. 1503/93; cfr. anche Cass. n. 4031/91).

Perché si configuri l’abuso ai sensi dell’art. 10 cod. civ., è necessario che la divulgazione dell’immagine, sia in fotografia che in formati televisivi (quale era il caso di specie), non sia necessitata o giustificata da finalità di informazione, bensì utilizzata, senza consenso, per finalità commerciali o pubblicitarie.

La finalità per cui, in tale contesto, l’immagine di persona nota viene diffusa è stata oggetto di specifico approfondimento. Affinché si configuri un abuso dovuto alla diffusione non autorizzata dell’immagine di persona nota per finalità commerciali o pubblicitarie, tale diffusione deve poter essere intesa come strumentale per la medesima finalità commerciale. In altre parole, è necessario che via sia uno sfruttamento della notorietà ai medesimi fini pubblicitari e non che tale immagine sia semplicemente inserita nel contesto; è  dunque necessario o che il personaggio appaia, suo malgrado, in qualità di “testimonial” del prodotto reclamizzato o che il pubblico, cui il messaggio pubblicitario è destinato, associ il personaggio al prodotto, anche prescindendo dal ruolo effettivamente svolto dallo stesso, così realizzando un collegamento tale da indurre a ritenere che l’interessato, pur non reclamizzando il prodotto, ne condivida comunque la propaganda o la commercializzazione.

In circostanze simili, si rende necessaria una verifica che in ogni caso non potrà prescindere dalla valutazione del contesto e dalle concrete modalità con cui la divulgazione dell’altrui immagine si è perfezionata. Tale accertamento di fatto è riservato al giudice di merito.

In conclusione, per poter sfruttare a fini commerciali o pubblicitari l’immagine di persona nota è pur sempre necessario il consenso dell’interessato. La notorietà in effetti non dovrebbe indurre a ritenere superflua la richiesta di tale autorizzazione, tutto il contrario: si tratta di un elemento che giustifica ulteriormente tale esigenza.

Fermo restando che anche i personaggi noti conservano il diritto a che altri non abusino della propria immagine, come anche il diritto a vedere tutelata la propria vita privata, il diritto allo sfruttamento economico della propria immagine acquista in questo caso un ulteriore e particolare valore commerciale, dato che tali immagini sono proprio relative a soggetti noti. È prassi comune che personaggi quali attori, cantanti, etc. stipulino contratti milionari aventi ad oggetto proprio lo sfruttamento economico della loro immagine.

Infine, si ribadisce che in assenza del consenso dell’interessato, in virtù dell’art. 10 cod. Civ. l’autore della lesione è obbligato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 158 l. aut.; art. 2043 cod. civ.), oltre alla possibilità di dover ottemperare ai provvedimenti che il giudice potrebbe decidere di adottare al fine di impedire la prosecuzione o il ripetersi dell’illecito.[13]

Brevemente si ricorda che in riferimento al danno patrimoniale, il risarcimento è liquidato secondo i criteri disposti dagli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, ferma restando la possibilità per il giudice di procedere con una liquidazione del danno in via forfettaria, ovverosia decidendo sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

Nel caso in cui le voci di danno patrimoniale non siano dimostrabili, la parte lesa potrà far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione, come anche allo sfruttamento e alla utilizzazione, a scopo commerciale della propria immagine. Tale somma, da determinarsi in via equitativa, si determina con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore della illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, in particolare applicando i criteri di cui all’art. 158 l. aut..[14]

In riferimento al danno non patrimoniale, lo stesso è risarcibile secondo la disciplina degli artt. 2043 e 2059 cod. Civ. in relazione all’art. 2 della Costituzione ed in particolare in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili. La prova di tale danno deve essere fornita dal soggetto leso trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento.[15]

Infine, il giudice di merito è chiamato altresì ad accertare l’eventuale pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona che potrebbe addirittura perfezionare gli estremi del reato di diffamazione.[16]

[1] Art. 2 Cost., https://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html

[2] Ibid.

[3] Art. 10 cod. civ., https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art10.html

[4] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXI ed. a cura di F. Anelli e C. Granelli, Giuffrè Editore, pp. 136-138.

[5] Ibid.

[6] Art. 96, co 1 l. aut., https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii#titolo2

[7] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. citata, vd. nota 4.

[8] Art. 97, co 1 l. aut., https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii#titolo2

[9] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. citata, vd. nota 4.

[10] Ibid.

[11] Cass. Civile, sez. III, 8 ottobre 2015, n. 24221; Trib. Milano, n. 10019del 2015.

[12] Cass. Civile, sez. III, 8 ottobre 2015, n. 24221.

[13] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. citata, vd. nota 4.

[14] CanestriniLex, Fotografie di personaggio famoso e sfruttamento economico (Trib. Milano, 10019 RG), decisioni, https://canestrinilex.com/risorse/fotografie-di-personaggio-famoso-e-sfruttamento-economico-trib-milano-1001915-rg/

[15] Trib. Milano, sez. I, 20 giugno 2018; Trib. Milano sent. 10019/2015 RG; CanestriniLex, Fotografie di personaggio famoso e sfruttamento economico (Trib. Milano, 10019 RG), decisioni.

[16] Cass. Civile, sez. III, 8 ottobre 2015, n. 24221.

Tamara D'Angeli

Trademark Attorney Trainee presso il dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, sede di Milano. Si laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma, profilo Diritto ed Economia delle imprese, discutendo una tesi in Diritto Industriale intitolata: "Artificial intelligence generated artworks: copyright protection and the issue of authorship". E' collaboratrice dell'area di Proprietà Intellettuale di Ius In Itinere e Diritto al Digitale. Indirizzo email: tamaradangeli21@icloud.com

Lascia un commento