giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Diritto minorile e psicologia dello sviluppo: uno studio interdisciplinare

Con la collaborazione di: Dott. Emiliano Ceglie

Premessa

Il presente studio ha l’obiettivo di esaminare la figura del minore da una prospettiva interdisciplinare: ad un’analisi strettamente giuridica risulta necessario affiancare i risultati della ricerca psicologica.
È altresì nota [2] la delicata posizione del minore nei confronti dell’autorità giudiziaria, dell’ordinamento giuridico e della pena in quanto tale: la particolare posizione giustifica una protezione giuridica e psicologica diversa rispetto a quella dell’adulto, in un’ottica di responsabilizzazione e recupero del soggetto ai fini del superamento della condotta deviante e del reinserimento dello stesso nella società.

1. Imputabilità e capacità decisionale tra profili giuridici e psicologici

Preliminarmente ad un’analisi psicologica e giuridica — calata al di là del dato prettamente codicistico — è necessario riportare le disposizioni previste dall’Art. 97 e 98 del Codice Penale.
In particolare l’art 97 c.p. prevede che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»; mentre l’art 98 c.p. disciplina come «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita […] Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale».
La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che l’età debba essere calcolata secondo il computo naturale: in tal modo l’art. 97 c.p. disciplina una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di quattordici anni in ragione di un presunto sviluppo fisico-psichico che impedisce, altresì, il riconoscimento effettivo della capacità di intendere e di volere.
L’art. 98 c.p. [3] disciplina l’accertamento dell’imputabilità del minore che abbia però compiuto l’età di quattordici anni: la disposizione ritiene dunque raggiunta una maturità psico-fisica sebbene “parziale” in quanto non completa ma comunque maggiore rispetto a quella del minore di quattordici anni. Si tratta, in tal modo, di una presunzione relativa di imputabilità la quale viene superata da un accertamento concreto del giudice in base al caso singolo: ci si chiede se il soggetto abbia, così, raggiunto un grado di maturità tale da fargli comprendere non solo le conseguenze del reato, ma altresì il disvalore sociale conseguente alla commissione dello stesso. Al secondo comma si prevede poi una diminuzione obbligatoria della pena, conseguente all’accertamento posto in essere dal Giudice circa la capacità di intendere e di volere del minore [4].
In ragione delle disposizioni riportate è strumentale altresì analizzare l’26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988 (cd. Codice Processo Penale Minorile) per cui: «In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile». La Suprema Corte di Cassazione con Sent. n. 197908 del 1993 — ponendo così fine ad un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale — ha statuito come nei confronti del difetto di imputabilità del minore di quattordici anni non debba procedersi con decreto di archiviazione ma piuttosto con Sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità del soggetto. Tale orientamento è stato altresì rimarcato dalla V Sez. Pen. della Corte di Cassazione con Sentenza n. 1604 del 1998: gli ermellini hanno infatti statuito come l’art. 26 del D.P.R. del 1988 impone al giudice, nell’accertare la minore età del soggetto, l’obbligo di pronunciare, immediatamente, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità dello stesso. Secondo la Corte Suprema, «la ratio della norma va individuata nell’esigenza dell’immediata declaratoria della non imputabilità, senza distinzioni arbitrarie tra fase procedimentale e fase processuale, vertendosi in tema di minore età che, essendo ablativa di ogni potere di azione e di giurisdizione nei confronti della persona che non ha la legitimatio ad causam, rende illegittimo qualsiasi provvedimento diverso e abnorme il mantenere aperto un rapporto processuale che non doveva mai essere instaurato».

Tutto ciò è parzialmente concorde con la letteratura scientifica relativa allo sviluppo adolescenziale, richiedendo in proposito un approfondimento su cosa significhi “capace di intendere e di volere” da una prospettiva psicologica.
Prima di fare ciò, urge un’introduzione allo sviluppo dell’essere umano, il quale, nell’età puberale, attraversa una trasformazione fisiologica e psicologica legata ai cambiamenti, nel proprio sistema nervoso, di due strutture: sistema limbico e lobo frontale, i quali si sviluppano rispettivamente in questo ordine [5]. Il primo è una struttura arcaica del sistema nervoso centrale, strettamente legato alla costruzione dei ricordi e delle esperienze emotive, le cosiddette cognizioni calde, non logiche, che ci permette di reagire di fronte al pericolo presente (la connessione tra ricordi ed esperienza emotiva dovrebbe far riflettere anche sull’attendibilità delle testimonianze, a prescindere dall’età dell’individuo, ma questa non è la sede adatta). Questo circuito si attiva in modo preponderante con l’inizio della pubertà, portando il pre-adolesce (quindi ben prima dei 14 anni) a ricercare esperienze emotive che stimolino il sistema limbico, il cosiddetto sensation-seeking, che è il più comune stimolo all’azione rischiosa, molto pericoloso in condizione di deprivazione, che possono portare il comportamento deviante di un adolescente sano a cristallizzarsi in una condotta adulta deviante, sulla scia dell’ambiente in cui l’individuo cresce, il quale lo legittima ad agire violenze e abusi. Quindi aggiungiamo così una seconda variabile alla devianza individuale: l’ambiente in cui la persona si sviluppa [6]. Inoltre, le ricerche mostrano come il circuito della ricompensa si attivi maggiormente [7] in presenza di altri adolescenti (discorso opposto all’adulto, che tende ad assumere più rischi in solitudine [8]), rispetto a quando il ragazzo si trova da solo o con adulti. Tutto ciò ci porta a comprendere come l’imputabilità individuale sia in realtà un fenomeno molto più complesso di quanto possa sembrare, parlando di responsabilità. Ricordiamo che si tratta di fenomeni non consapevoli: l’adolescente non intende mostrarsi forte o spavaldo, ma è naturalmente incline al rischio come strumento evolutivo di conoscenza dell’ignoto. Il discorso sulla responsabilità si chiarisce ancora di più tenendo conto della seconda struttura che si sviluppa, in ordine cronologico, nell’adolescente: i lobi frontali. In particolare, le strutture prefrontali, sono quelle deputate all’autocontrollo, al differimento nel tempo della ricompensa e all’implementazione di strategie logicamente strutturate, ossia la cognizione fredda. Ed è l’interazione tra cognizione calda e fredda, tra l’attività dell’amigdala (organo centrale del sistema limbico) e della corteccia pre-frontale a permettere la regolazione emotiva, quindi ad abilitare il differimento della ricompensa [9], necessario ad esempio per portare a termine un percorso universitario. Alla luce di questi dati diventa rilevante l’azione preventiva, di primo grado, nel potenziamento dei programmi psico-educativi volti a favorire lo sviluppo delle strutture frontali, o di secondo grado, nel rieducare le fasce della popolazione ad alto rischio di devianza. Questa affermazione è particolarmente critica in questo periodo storico, giacché l’età puberale inizia sempre prima, attivando quindi precocemente il sensation-seeking, mentre lo sviluppo della neocorteccia procede comunque in età avanzata (circa 16 anni). Una serie di fattori storico-culturali (l’utilizzo di schermi e la luce artificiale, i metodi di produzione alimentare, la disponibilità di alimenti grassi, l’inquinamento, la necessità di una formazione più lunga, la difficoltà nel costruirsi un’indipendenza economica) determinano un anticiparsi e l’allungarsi del periodo dell’adolescenza, prospettando uno scenario in cui le “bravate” e gli atti devianti potrebbero iniziare a manifestarsi precocemente, anche a partire dai 9 anni, in futuro forse anche prima. Infatti, a metà ‘800, l’adolescenza femminile durava circa 5 anni, il periodo intercorrente tra il primo menarca e il matrimonio. Ad inizio ‘900 questo periodo si allunga a circa 7 anni, con il menarca che compare a 14-15 anni e il matrimonio a 22 anni circa. Pian piano poi la comparsa del menarca ha iniziato ad anticiparsi, e l’età del matrimonio ha iniziato ad allontanarsi; nel 2010 l’adolescenza femminile durava mediamente 15 anni. Il trend sembra mostrare che l’ingresso nella pubertà si anticipi di circa 4 mesi ogni 10 anni. Al maschile vale lo stesso, al posto del menarca, come indice biologico abbiamo l’abbassamento del tono di voce, che segue circa le stesse età, benché lo sviluppo femminile sia precoce rispetto all’altro sesso. Questi dati sono cruciali perché chi matura precocemente viene trattato da chi gli sta intorno in maniera diversa, influenzandone la possibilità di mettere in atto comportamenti pericolosi per la propria e altrui salute e ad essere esposti a rischi e giudizi: pensiamo ad una ragazza che si sviluppa precocemente; all’età di 11-12 anni si trova a dover far fronte alle richieste di ragazzi di età tra i 14-16 anni: ne consegue un incremento del rischio di essere vittima di abusi sessuali [10]. Oltre all’esposizione ai rischi, però, l’anticipazione dell’adolescenza significa un lasso di tempo maggiore tra lo sviluppo del sistema limbico e quello della corteccia prefrontale. Vuol dire più tempo con meno capacità di autoregolazione. Ciò non significa che l’adolescente non sia in grado di intendere e di volere: gli adolescenti sono in grado di intendere i pericoli e le conseguenze dei comportamenti a rischio come un adulto, ma ricercano una stimolazione emotiva con forte smania [11]. Solo intorno ai 16 anni inizia ad organizzarsi meglio la comunicazione tra sistema limbico e corteccia pre-frontale, aiutando l’adolescente a pianificare meglio, ma ciò non vuol dire che abbia ancora sviluppato le competenze cognitive di autoregolazione che gli permetteranno di adeguare il comportamento alla pianificazione. È solo intorno ai 20 anni che l’adolescente impara a controllare meglio i propri impulsi, a valutare le conseguenze a lungo termine e a resistere alla pressione dei pari, ma ciò non vuol dire che sia eccellente nel frenarsi. Intendo calcare ulteriormente il tema, ciò non porta a discriminare tra adolescenti “buoni”, in grado di controllarsi e adolescenti “cattivi” che invece seguono le emozioni. Significa che le condizioni in cui l’adolescente cresce lo porteranno a riflettere o agire di più [12]. Per questi motivi, un approccio rieducativo è l’unico sensato nel prevenire la cristallizzazione in condotte devianti e costruire la fiducia nelle istituzioni, quando un approccio punitivo non fa altro che impedire una scarica necessaria, creando un ambiente fertile per la devianza [13]; attraverso l’intervento psicologico e psico-sociale è possibile reintegrare la persona e aiutarla a maturare le proprie strutture fisiologiche e cognitive, rendendolo più competente nella vita personale e lavorativa. A questo proposito si rivela fondamentale un approccio cosiddetto sistemico al caso specifico, che valuti l’ambiente familiare e l’ambiente sociale in cui si sviluppa l’individuo, giacché se questi è vittima di soprusi da parte della famiglia, o da parte dei coetanei, o magari da parte degli insegnanti a scuola, la condotta deviante può rappresentare una richiesta di aiuto incomunicabile in altri modi, il sintomo nevrotico di un ambiente insalubre.

2. La rieducazione del minore

Al minorenne sono attribuite, in ragione del proprio status, delle tutele particolari e diverse rispetto a quelle previste per il maggiorenne in un’ottica di maggior tutela e rieducazione dello stesso ai fini del suo recupero e reinserimento sociale, fermo restando però il valore punitivo della disciplina addotta. In tal senso è necessario un quadro completo dei principi regolatori dettati in materia di Processo Penale Minorile. [14]

Principio di minima offensività
L’azione penale non deve impedire uno sviluppo corretto della persona del minore: essa, in realtà, deve essere esercitata in un’ottica di mancata compromissione della psiche e dell’immagine sociale del ragazzo che commette il reato. In particolare il mondo del diritto penale e quello del minorenne tendono il più possibile verso la limitazione dei contatti: il primo, dunque, deve evitare un’invasione del secondo tale da marginalizzare il soggetto in modo irrecuperabile.
In particolare verso il soggetto minore d’età si tende, in tal modo, ad esporre il meno possibile la personalità dello stesso alle influenze previste dal diritto penale per la persona del maggiorenne: estrinsecazione del principio enucleato è, ad esempio, l’istituto del collocamento in comunità previsto dall’art. 22 del Codice del Processo Penale Minorile per cui «con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione».

Principio di adeguatezza
Il cui valore è essenzialmente chiarito dall’art. 1 del C.P.P. Minorile per cui «nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne».
Dalla disposizione si evince come le misure adottate dal giudice debbano, dunque, adattarsi alla personalità del soggetto mediante una supposta analisi caso per caso basata sia sul fattore psicologico che sociale. Proprio una visionaria Sentenza della Corte di Cassazione dell’Aprile del 1973 [15] statuì — ispirando poi il successivo sviluppo normativo — come «non può disconoscersi che il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale dei minorenni. Esso non è soltanto l’organo titolare dell’esercizio dell’azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l’organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse – dovere dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva. Anche sotto questo profilo la scelta del legislatore corrisponde ad un accettabile criterio di ragionevolezza, che serve a legittimarla».

Principio di residualità della detenzione
Limitare così la carcerizzazione ai soli casi in cui si renda necessaria la difesa sociale nella sempre presente ottica di maggior reinserimento sociale del soggetto: in tal modo il C.P.P. Minorile presenta una serie di misure alternative. Si faccia l’esempio dell’istituto della Sospensione del Processo con Messa alla Prova disciplinato dall’art. 28, per cui: «Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno» [16].
Il principio, in conclusione, tende a garantire il primato dell’esperienza educativa sulla prosecuzione e finalizzazione del processo penale in rapporto alla personalità del soggetto, all’ambiente sociale che lo circonda, in base alla valutazione sulla tenuità del fatto o dell’occasionalità del comportamento.

Principio di destigmatizzazione
Espressione dell’altresì chiarito principio di minima offensività, avente ad oggetto la persona del soggetto nella sua estrinsecazione individuale e sociale: si mira, in tal modo, alla protezione dello stesso dalla svalutazione sociale.
Espressioni esemplificative del principio sono: l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova; notificazioni eseguite in maniera riservata; divieto di diffusione di informazioni e immagini del minore [17].

Quanto precedentemente descritto, si declina dal punto di vista psicologico, nell’evidenziare una serie di prassi scientificamente consolidate per il reinserimento del minore. Queste non si possono limitare al semplice studio o lavoro, poiché senza un adeguato supporto, queste attività possono essere vissute dal minore come un’esperienza di prigionia e deprivazione [18], precludendo, di fatto, lo spazio di riflessione sull’accaduto, da accompagnare ad un adeguato supporto emotivo, che abiliti il metabolismo dell’esperienza. Possiamo suddividere gli interventi possibili a più livelli, a seconda del caso specifico che si presenta [19]:

Interventi Individuali       
Questa macro-categoria di intervento si focalizza sul singolo, attraverso incontri cadenzati rivolti ad esplorare l’esperienza, le emozioni suscitate in quel momento, quelle suscitate a posteriori, comprendere la situazione presente come frutto delle scelte passate e costruire nuove strategie che avrebbero potuto portare ad un esito diverso. Attraverso questi interventi è altresì possibile lavorare sulla fiducia in sé e sull’autoefficacia nell’attuare comportamenti che tengano meglio conto delle conseguenze.
Questa tipologia di interventi, da soli, non sono necessariamente efficaci nel promuovere uno stile di vita più sano, poiché, come abbiamo già accennato, questi comportamenti possono dipendere da un ambiente deprivante; è dunque importante un’analisi sistemica e comprendere quali siano i punti critici effettivi dell’ambiente in cui l’individuo vive quotidianamente.

Interventi Familiari [20]
Questo è un gruppo particolare; a seconda del caso specifico, può essere all’oscuro delle pratiche del minore o può esserne attivo promotore (direttamente o indirettamente). Questa tipologia di interventi si focalizza sulle pratiche genitoriali, da ripensare in modo che supportino un reinserimento del minore e la sua accettazione nel sistema famiglia, oltre a nuove modalità di relazione che permettano ai genitori di partecipare alla vita del figlio in modo non invasivo e più responsabile.

Interventi di gruppo [21]
Per gruppo possiamo intendere due costruzioni: una comunità o un gruppo di lavoro(psicologico). La prima è una comunità già esistente, costituita dal gruppo di pari coinvolto nel reato, o una comunità locale a rischio in cui il minore è inserito che può avere un ruolo nel supportare la devianza; il secondo, viene realizzato ad hoc secondo diversi criteri: per comunanza di reato, stimolando la riflessione sulle diverse esperienze e il rispecchiamento tra i partecipanti; un gruppo di lavoro che coinvolga aggressori e vittime, in modo da ricostruire, attraverso un gioco di ruoli, l’accaduto e portare i partecipanti ad immedesimarsi nel ruolo opposto. Il lavoro con questi gruppi è funzionale alla riflessione sull’esperienza di reato, permettendo ai partecipanti di costruire o ricostruire relazioni incrinate o assenti, in modo da far nascere una comunità che sia di riferimento per la prevenzione delle recidive, la creazione di nuove strategie e la promozione di comportamenti sani. Grande vantaggio degli approcci di comunità, è la possibilità di estendere l’influenza salutare di questa agli altri gruppi con cui i partecipanti entrano in contatto, promuovendo una responsabilità civica sul territorio stesso; questo ci porta al prossimo ordine di interventi:

Interventi territoriali e istituzionali [22]
Ad oggi, grazie alla possibilità di raccogliere dati e alla velocità con cui si possono scambiare informazioni, è possibile valutare i territori più a rischio ed uscire dalla prospettiva individuale. Il reato del minore, in certi casi, può diventare sintomo di una realtà territoriale (oltre che familiare) che non ne permette la libera espressione e una crescita sana. Agire in modo punitivo sul minore non fa cessare in alcun modo il motore di devianza di un territorio, di certo non lo riavvicina alle istituzioni pubbliche. Al contrario, può favorire un’accresciuta fiducia nelle comunità e sistemi devianti. Per contrastare questo fenomeno diventa cruciale analizzare come viene gestita la giustizia per i giovani provenienti da località specificamente a rischio, i quali non sono senza speranze, finché le istituzioni non cedono terreno nella possibilità di recuperare quel territorio, come ben evidenzia in modo indiretto il principio di destigmatizzazione. Gli interventi a questo livello possono essere attuati nel sistema scuola, ambito di eccellenza per la maturazione della fiducia nelle istituzioni pubbliche, con ripercussioni sull’intera prospettiva di adultità del minore. Il precedente livello, quello di gruppo, ci mostra come si possono intersecare gli interventi di ri-educazione dell’individuo nella comunità, e rendere la comunità stessa foriera di buone pratiche.

Quest’ultimo passaggio ci mostra la realtà di questa classificazione, funzionale ad una distinzione puramente tecnica. Un buon intervento di reinserimento dovrebbe articolarsi attraverso tutti questi livelli, non solo per lavorare sul singolo, ma per impattare sul sistema di cui il reato è specchio e sintomo, partendo da una solida base di analisi dati in grado di evitare il semplice artificio tecnico calato dall’alto, per supportare, invece, un intervento su misura che possa essere ben interiorizzato [23].

[1] Apporto psicologico: Dott. Emiliano Ceglie, Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche, videomaking e storytelling, innovazione dei modelli organizzativi; apporto giuridico: Dott. Antonio Esposito.
[2] Si veda “Il minore, il diritto penale e la rieducazione” di Antonio Esposito, Ius in Itinere, Marzo 2020
[3] Sul punto si veda Brocardi
[4] Sentenza n. 33004/2015, Corte di Cassazione Sez. Pen.
[5]Linda Patia Spear, Adolescent Neurodevelopment, in “Journal of Adolescent Health”, 52, II, supp. 2, 2013, pp. S7-S13
[6]Cary J. Roseth, David W. Johnson e Roger T. Johnson, Promoting Early Adolescents’ Achievement and Peer Relationships: The Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures, in “Psychological Bulletin”, 134, II, 2008, pp. 223-246.
[7] Jason Chein et al., Peers Increase Adolescent Risk Taking by Enhancing Activity in the Brain’s Reward Circuitry, in “Developmental Science”, 14, II, 2011, F1-F10.
[8]Dati ricavati dal sondaggio National Crime Victimization, sulla popolazione USA
[9] Lee, H., Heller, A. S., van Reekum, C. M., Nelson, B., & Davidson, R. J. (2012). Amygdala-prefrontal coupling underlies individual differences in emotion regulation. NeuroImage, 62(3), 1575–1581.
[10] M. Celio, N.S. Karnik e H. Steiner, Early Maturation as a Risk Factor for Aggression and Delinquency in Adolescent Girls: A Review, in “International Journal of Clinical Practice”, 60, X, 2006, pp. 1254-1262; Penelope K. Trickett et al., Child Maltreatment and Adolescent Development, in “Journal of Research on Adolescence”, 21, I, 2011, pp. 3-20.
[11] C.F. Geier et al., Immaturities in Reward Processing and Its Influence on Inhibitory Control in Adolescence, in “Cerebral Cortex”, 20, VII, 2010, pp. 1613-1629; Theresa Teslovich et al., Adolescents Let Sufficient Evidence Accumulate Before Making a Decision When Large Incentives Are at Stake, in “Developmental Science”, 17, I, 2014, pp. 59-70.
[12]WIKSTRÖM, P.‐O.H. and LOEBER, R. (2000), DO DISADVANTAGED NEIGHBORHOODS CAUSE WELL‐ADJUSTED CHILDREN TO BECOME ADOLESCENT DELINQUENTS? A STUDY OF MALE JUVENILE SERIOUS OFFENDING, INDIVIDUAL RISK AND PROTECTIVE FACTORS, AND NEIGHBORHOOD CONTEXT*. Criminology, 38: 1109-1142
[13] Wiley, S. A., & Esbensen, F.-A. (2016). The Effect of Police Contact: Does Official Intervention Result in Deviance Amplification? Crime & Delinquency, 62(3), 283–307.
[14] Sul punto Diritto penale minorile: che cos’è e a cosa serve in Unicusano.it
[15] Corte Cost., 30 Aprile 1973, n. 49
[16] Si veda sul punto ADIR – La decarcerizzazione
[17] Si veda altresì il Ministero della Giustizia

[18]Weiner, B. – The Classroom as a Courtroom. Social Psychology of Education 6, 3–15 (2003). Berenburg, J. G., KROHN, M. D. – Labeling, life chances, and adult crime: the direct and indirect effects of official intervention in adolescence on crime in early adulthood. Criminology Volume 41, Number 4 (2003)[19]Ekblom, P. (2001) The conjunction of criminal opportunity: A framework for crime reduction toolkits.
[20]Perkins-Dock, R. E. (2001). Family Interventions with Incarcerated Youth: A Review of the Literature. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 45(5), 606–625.
[21]Saegert, S., Winkel, G. Crime, Social Capital, and Community Participation. Am J Community Pschol 34, 219–233 (2004).
[22]Crawford, A and Evans, K (2017) Crime Prevention and Community Safety. In: The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press, 797 – 824.
[23]Biesta, G. (2007), WHY “WHAT WORKS” WON’T WORK: EVIDENCE‐BASED PRACTICE AND THE DEMOCRATIC DEFICIT IN EDUCATIONAL RESEARCH. Educational Theory, 57: 1-22.Biesta, G.J.J. Why ‘What Works’ Still Won’t Work: From Evidence-Based Education to Value-Based Education. Stud Philos Educ 29, 491–503 (2010)

Fonte immagine: Pixabay. com

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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