venerdì, Aprile 19, 2024
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Il disastro ambientale non abroga il disastro c.d. “innominato”

disastro

La Suprema Corte saluta il 2017 chiarendo definitivamente i rapporti tra il delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater del codice penale[1] ed il cosiddetto “disastro innominato” ex articolo 434, c.p.[2].

La questione, trattata all’interno di una lunga e complessa sentenza della Sezione prima della Corte di Cassazione del 29 dicembre 2017, n. 58023, prende le sue mosse da una ricostruzione dei rapporti tra le due fattispecie delittuose in seguito alla condanna per “disastro” ex articolo 434, comma 2, c.p. di alcuni titolari di aziende campane che avevano smaltito in terreni agricoli diverse tonnellate di rifiuti pericolosi, causando l’irreparabile alterazione delle matrici ambientali presenti.

Gli Ermellini affrontano in tal maniera la controversa questione derivante dall’introduzione del nuovo delitto ad opera dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che si dubitava avesse di fatto abrogato il secondo comma dell’art. 434 c.p..

Dubbio che appare più che mai lecito, data la natura del disastro innominato quale reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionantesi nei casi di contaminazione da sversamento di rifiuti con la sola “immutatio loci” idonea a cagionare un danno di eccezionale gravità[3].

Dall’altro lato, ai fini della configurabilità del disastro ambientale, sono necessarie una serie di condotte integranti singolarmente il reato di inquinamento ambientale[4], che valutate complessivamente portino all’evento lesivo-conseguenza rappresentato da una compromissione o deterioramento irreversibile delle matrici ambientali[5].

Nondimeno, appare evidente anche al lettore meno esperto come le due fattispecie vadano sovrapponendosi, a causa dell’ampia formula utilizzata dal Legislatore nella descrizione della condotta penalmente rilevante.

Risolvendo definitivamente la questione, la Suprema Corte ha affermato che la clausola di riserva contenuta nell’articolo 452-quater che introduce il nuovo delitto di disastro ambientale (“fuori dai casi previsti dall’articolo 434“) funge da spartiacque, chiarendo come tale disposizione non vada interpretata quale nuova incriminazione con conseguente abrogazione del vecchio delitto, ma nella sua veste di trattamento penale modificativo, ove il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore con l’aggiunta di elementi ulteriori, che denotano allo stesso tempo una funzione e dei connotati specializzanti.

Con tale pronuncia, inoltre, la Cassazione aderisce al fine ultimo del Legislatore “salvando” di fatto espressamente i procedimenti in corso, ai quali trova applicazione la disciplina vigente all’epoca, cioè il disastro “innominato” ex articolo 434, c.p..

Allo stesso tempo, però, i Giudici di Palazzo Cavour non definiscono la reale portata della clausola di riserva summenzionata, lasciando aperta la questione se il reato di “disastro innominato” possa trovare applicazione in tutte le ipotesi di disastro (anche ambientale lato sensu) non inquadrabili nella nuova fattispecie ex articolo 452-quater.

 

 

 

[1] L’articolo in questione dispone che “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

[2] La lettera dell’articolo prevede che: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”.

[3] Cfr. in tal senso Cass. 14 luglio 2011, n. 46189.

[4] Previsto all’art. 452 bis, secondo cui: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

[5] Cfr. Cass. Pen, Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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