giovedì, Marzo 28, 2024
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Disciplina del diritto di sciopero nel settore igiene ambientale

La legge del 12 giugno 1990 n. 146 ha introdotto limiti al diritto di sciopero nei servizi essenziali allo scopo, esplicitamente enunciato, di “contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati“. Nel definire i “servizi essenziali”, l’art. 1 qualifica come tali quelli volti a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati: il diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Allo fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, la legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi. Tra di essi emergono i diritti concernenti la tutela dell’ambiente, della salute, della libertà e della sicurezza delle persone, nonché del patrimonio storico-artistico: la sanità, l’igiene pubblica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, i servizi di protezione dell’ambiente e di vigilanza sui beni culturali, ecc.

Con particolare riferimento al settore dell’igiene ambientale, il 1˚ Marzo 2001 viene sottoscritto l’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi ambientali e/o servizi della collettività, firmato tra Federambiente e FISE e FP-CGIL, FITCISL, UILTRASPORTI.

L’art. 1 prevede, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l. n. 146/90, una procedura di conciliazione delle controversie per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi della collettività, in pendenza delle quali né i sindacati possono proclamare lo sciopero, né le amministrazioni o gli imprenditori datori di lavoro possono dare attuazione alla misura controversa (è questo il significato dell’espressione “periodo di raffreddamento”).

L’ art. 2 dispone che l’effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l’indicazione della data e dell’ora di inizio e termine dell’astensione nonché l’indicazione dell’estensione territoriale della stessa. Inoltre la proclamazione scritta deve essere trasmessa sia all’impresa che all’ufficio costituito presso l’autorità competente, con un preavviso di dieci giorni. In caso di sciopero nazionale, la comunicazione è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria, che provvedono a trasmetterla alle imprese; in tal caso il termine di preavviso è di almeno dodici giorni.

Il legislatore ha voluto rendere esplicite le finalità del preavviso precisando che esso tende a consentire all’amministrazione o all’impresa di predisporre le misure necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili, a favorire lo svolgimento di eventuali ulteriori tentativi di composizione del conflitto e a permettere agli utenti di utilizzare servizi alternativi. Le imprese hanno l’obbligo di comunicare agli utenti, nella forma adeguata ed almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, i modi e i tempi dei servizi erogati e le misure di riattivazione degli stessi, nonché di riattivare prontamente il servizio quando l’astensione è terminata.

Caratterizzanti di questo tipo di settore sono i cosiddetti “periodi di franchigia” nei quali non possono essere effettuati scioperi. Tali periodi sono:

– la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;

– dal 15 dicembre al 6 gennaio;

– dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;

– le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;

– dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale.

All’interno dei servizi pubblici essenziali indicati nell’art. 1 della l. n. 146/90, l’astensione dal lavoro non è preclusa, ma l’esercizio di essa dovrà garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati; a tal fine dovranno essere comunque assicurate alcune prestazioni indispensabili. Alla luce dell’art. 8 dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi ambientali e/o servizi della collettività, si considerano indispensabili:

  1. Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;
  2. Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
  3. Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio) dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale;
  4. Altre attività previste dallo stesso art. 8 o altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell’Accordo Regioni – Enti Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1 della Legge 146/1990.

Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L’art. 12 afferma che tale Codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente.

In ottemperanza all’art. 4, co. 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell’infrazione.

Amalia Scaperrotta

Nasce ad Ariano Irpino (AV) il 14/12/1993. Consegue la maturità scientifica ed é attualmente iscritta al quinto anno di Giurisprudenza presso l'Università degli studi del Sannio. Prossima alla laurea intende sviluppare una tesi in Negoziazione e Sviluppo Sostenibile. Da sempre sensibile ai problemi ambientali e ai temi sociali, è un energy broker presso un'azienda che si occupa di energie rinnovabili impegnata anche nel sociale. Ha partecipato al Concorso indetto dalla Fondazione Italiana Accenture, sullo Sviluppo Sostenibile, "Youth in Action for Sustainable Development Goals", in cui è arrivata in finale. È socia di Elsa ( The European Law Student's Assocation ). Nelle sue esperienze universitarie ha partecipato ad un progetto di ricerca, nell'ambito del Diritto Commerciale dal titolo "La liceità del marchio".

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