sabato, Aprile 20, 2024
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Controlled foreign companies (Cfc) – disciplina fiscale e breve riflessione sulla sulla compatibilità con il diritto europeo

 

La normativa fiscale riguardante le cosiddette controlled foreign companies (cfc) è stata introdotta dall’articolo 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

(Per un’analisi dettagliata della disciplina in materia di controlled foreign companies si rimanda a questo link )

 

Presupposto impositivo per l’applicazione della normativa relativa alle cfc è il possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato da imprese, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa in Italia, o dai soggetti di cui agli articoli 5 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e 87, comma 1, lettere a), b) e c) (soggetti passivi IRPEG) del TUIR, residenti nel territorio dello Stato.

Rientrano in detta disposizione anche i redditi conseguiti da controllate estere, ancorché non residenti in uno degli Stati o territori individuati dal citato decreto ministeriale, che tuttavia provengano da stabili organizzazioni situate in uno di detti Stati o territori.  Inoltre, a norma dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001 n. 429 per la verifica della sussistenza delle condizioni di controllo previste quali requisiti per l’applicazione della normativa indicata, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o, diversamente, alla data di chiusura del periodo di gestione del soggetto estero controllato.

La Suprema Corte, con la Sentenza  del 16 dicembre 2015, n. 25281 si pronuncia  in merito alla compatibilità dell’art.167 del d.p.R 22 dicembre 1986, n.917 (“TUIR”) in materia di imprese estere controllate (“CFC”) con il diritto di stabilimento ex art. 54 TFUE e le convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni.

Nella fattispecie oggetto della controversia una società residente in Italia contestava l’imputazione per trasparenza ex art. 167 TUIR dei redditi conseguiti da una società residente nella Repubblica di Cipro controllata indirettamente per il tramite di società controllate residenti rispettivamente in Grecia e Francia. In merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, la pionieristica sentenza dispone una immediata sovrapponibilità della norma interna (art. 167 TUIR) con i principi formulati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Cadbury Schweppes del settembre 2006 e cioè che l’inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato, allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, è incompatibile con il diritto di stabilimento “a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta. (…) L’applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive”.

 

Riferimenti

  • (causa C-196/04, Cadbury Schweppes Plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro Commissioners of Inland Revenue)
  • (Cassazione Civile, Sez. V, 16 dicembre 2015, n. 25281)

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