venerdì, Marzo 29, 2024
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Dismissioni immobiliari e incarichi notarili: il Tar Lazio si pronuncia sulle intese restrittive

Il Tar Lazio si è nuovamente pronunciato sul tema delle intese restrittive della concorrenza, intervenendo, in questa occasione, con riguardo ad una materia fortemente dibattuta ed interessante: quella delle dismissioni immobiliari e degli incarichi notarili.

Ricordiamo innanzitutto il testo dell’articolo 2 della legge sulla concorrenza (Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato):

  • Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

  • Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.

  • Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Si guardi ora al caso di specie.

L’autorità garante della concorrenza e del mercato aveva avuto modo di intervenire su una questione che vedeva coinvolti il Consiglio notarile distrettuale di Roma, Velletri e Civitavecchia, quale ente rappresentativo di Imprese ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 287/1990, e l’Associazione Asnodim (Associazione Notariato Romano Dismissioni Immobiliari), quale associazione tra imprese, a valle di un procedimento che aveva visto la segnalazione di un notaio del distretto come atto d’impulso iniziale.

Suddetta autorità concludeva la sua istruttoria comminando un doppio provvedimento sanzionatorio, rispettivamente di circa 71 e 145 mila euro, nei confronti del Consiglio e dell’Associazione appena indicati, riconoscendo la presenza di un’unica intesa «avente per oggetto e per effetto di eliminare ogni possibile spazio di confronto competitivo fra i notai del distretto e di fissare i prezzi dei servizi notarili nel settore delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici e previdenziali»1

Secondo l’Autorità, nell’ambito dell’erogazione di prestazioni rese nel contesto dei processi di privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici e previdenziali, si sarebbe provveduto a una distribuzione vincolante e obbligatoria (altresì con una fissazione, in misura rigida, degli onorari) degli incarichi notarili, precludendo in tal modo: ai notai di offrire i propri servizi secondo dinamiche competitive; agli inquilini di scegliere personalmente il proprio notaio di fiducia.

Per il tramite della Delibera n. 2287 del 29 maggio 2006, invero, secondo l’AGCM, il Consiglio si sarebbe avocato il compito di designare, tramite ASNODIM, i notai a cui affidare gli incarichi di redazione degli atti di rogito e di mutuo.

Il Tar Lazio ha rigettato le doglianze dei ricorrenti.

In primo luogo merita attenzione l’orientamento, recentemente pronunciato dal Consiglio di Stato2 e confermato dal Tar suddetto, relativamente al tema della prescrizione.
Era stato invero sostenuto che, essendo stata la Delibera emanata nel lontano 2006, i termini di prescrizione quinquennale sarebbero oggi ampiamente decorsi in virtù dell’intervento tardivo dell’Autorità.

Il Tar Lazio, invece, proprio sulla scorta della sentenza suindicata, ha confermato che, nel caso di illeciti antitrust consistenti nell’adozione di atti regolatori illegittimi, trattasi di illeciti istantanei, con prescrizione decorrente dal momento dell’emanazione degli stessi.

I ricorrenti, inoltre, sostenevano che l’attività svolta dal Consiglio nella distribuzione degli incarichi non sarebbe stata soggetta alla normativa antitrust secondo la clausola generale di esenzione codificata dall’art. 8, comma 2, della legge n. 287/1990, attenendo ad un’attività di “gestione di servizi di interesse economico generale”.

Il Tar ha ribattuto in tal modo.

La sola attività posta in essere dai Consigli estranea alle prescrizioni antitrust, come emerge pacificamente dalla giurisprudenza citata e dall’inequivoco tenore letterale della norma sopravvenuta invocata dai ricorrenti, è quella strettamente disciplinare, alla quale risultano, pertanto, estranee, sia l’attività di individuazione, in maniera vincolante da parte del Consiglio, di un professionista incaricato di una determinata stipula, sia l’attività di fissazione dei prezzi.

Come costantemente rilevato dalla Corte di Giustizia, la deroga all’applicazione delle norme a tutela della concorrenza, contemplata nel Trattato in termini sovrapponibili a quelli contenuti nell’invocato art. 8, comma 2, è di stretta interpretazione.

Né la sottrazione all’ambito di applicazione delle norme a tutela della concorrenza può essere rinvenuta nella finalità perseguita dalla delibera, atteso che la stessa avrebbe potuto essere conseguita nel rispetto delle norme antitrust.

Come, infatti, recentemente osservato da questo Tar con la decisione n. 2903/2017, in più punti richiamata, invero in maniera parziale, dalle parti ricorrenti, benché la delibera del 2006 appaia finalizzata ad “assicurare un “completo ed ordinato perfezionamento del procedimento di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 410 del 2001, in modo da garantire, nella fase di assegnazione degli incarichi notarili, il rispetto dei principi generali d’efficacia, pubblicità e trasparenza”, la stessa è illegittima nella parte in cui non contiene un espresso richiamo al carattere non preclusivo della designazione del notaio per incarichi che la parte privata decida liberamente di attribuire ad un notaio di propria fiducia, ciò che ha comportato l’annullamento in parte qua del provvedimento” 3.

Relativamente al merito, invece, il Tar ha avuto modo di pronunciarsi come segue.

«Anche a voler seguire la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui l’attività di designazione era finalizzata ad evitare fenomeni di accaparramento da parte di singoli professionisti di interi blocchi di atti di dismissione, deve rilevarsi come il medesimo risultato può essere conseguito senza prevedere nomine vincolanti e stabilendo un adeguato anticipo per la comunicazione della scelta diversa da parte dell’acquirente, ferma la perseguibilità in via disciplinare degli eventuali illeciti deontologici in cui si concretizzi l’accaparramento»4.

Per questi stessi motivi e per quanto qui ricostruito, in una sentenza che offre sicuramente numerosi spunti rilevanti nella materia della tutela della concorrenza, il Tar respinge il ricorso.

1 Provvedimento n. 26625, AGCM, 30 maggio 2017

2 Consiglio di Stato, sentenza n. 167 del 2016

3 Tar Lazio – Sentenza 1° giugno 2018 n. 6105

4 Tar Lazio – Sentenza 1° giugno 2018 n. 6105

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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