lunedì, Dicembre 2, 2024
Diritto e Impresa

Distribuire acconti in una società in liquidazione: è possibile?

L’art. 2491, sotto la rubrica “Poteri e doveri particolari dei liquidatori”, detta la disciplina del completamento dei conferimenti e quella degli acconti in liquidazione, prevedendo, nel primo comma, il potere particolare dei liquidatori di richiedere ai soci proporzionalmente i versamenti ancora dovuti qualora i fondi risultino insufficienti al pagamento dei creditori sociali; mentre nel secondo comma, il divieto per i liquidatori di procedere a ripartizioni di acconti sul risultato di liquidazione, “salvo che tale ripartizione non incida sulla disponibilità di somme idonee all’integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”. Infine, nel terzo comma è disciplinata la particolare fattispecie di responsabilità conseguente alla violazione delle disposizioni sulla ripartizione di acconti in liquidazione.

Come si evince dalla norma, è espressamente fatto divieto ai liquidatori di ripartire ai soci acconti sul risultato di liquidazione. Il divieto, sicuramente funzionale ad assicurare la subordinazione della realizzazione dell’interesse dei soci a quella dei creditori, non è tuttavia assoluto[1].

Difatti, la norma precisa che è consentito ai liquidatori di procedere alla distribuzione di acconti di liquidazione qualora dai bilanci[2] risulti che tal ripartizione non incida sulla disponibilità di somme idonee a soddisfare integralmente e tempestivamente i creditori sociali[3].

Cosi, la valutazione dell’esistenza della disponibilità di tali somme idonee all’integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali si fonda, nella sostanza, su un test di liquiditàche non ha ad oggetto la sola giacenza di essa, come invece richiedeva l’art. 2280, comma 1  ma anche, e in particolar modo, il cash flow, con una verifica di corrispondenza dei tempi previsti di incasso con i termini di scadenza dei debiti sociali[4]”.

La decisione sull’assegnazione ai soci di acconti di liquidazione presuppone, quindi, una chiara valutazione prospettica  sull’esistenza delle disponibilità liquide atte a soddisfare “integralmente e tempestivamente” i creditori sociali[5].

Menzione particolare la merita la locuzione secondo cui la ripartizione di acconti di liquidazione può esser condizionata dai liquidatori alla prestazione da parte dei soci di idonee garanzie, che meglio si confà alla lettura della norma qui esaminata posto che risulterebbe ultronea una garanzia a carico dei soci se presupposto per la distribuzione di acconti di liquidazione fosse stata l’attuale disponibilità delle somme.

Tal previsione si giustifica in considerazione dell’alea intrinsecamente connessa alla valutazione effettuata dai liquidatori in ordine alla disponibilità di somme necessarie per la soddisfazione dei creditori sociali ed è funzionalmente  diretta a neutralizzare il margine di rischio connesso ad un erronea valutazione del liquidatore[6] dalla quale può scaturire la responsabilità, personale e solidale, dei liquidatori verso i creditori sociali.

Cosi, la richiesta di prestazione di tal idonee garanzie è rimessa alla discrezionalità  dei liquidatori e non è dunque condizione per il pagamento di acconti di liquidazione[7]. Qualora, i flussi finanziari non siano in grado di garantire l’integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, in assenza di una restituzione da parte dei soci degli acconti ricevuti, le garanzie di cui sopra possono essere suscettibili di escussione[8].

È opinione poi prevalente che gli acconti ripartiti ai soci siano ripetibili nel corso della liquidazione ed a sostegno del principio di ripetibilità appena richiamato si rileva che la disposizione contenuta nel secondo comma fa riferimento ad acconti sul risultato della liquidazione. Gli acconti dunque rimangono provvisori e sono suscettibili di ripetizione da parte dei liquidatori  fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese[9].

Chiosa finale in merito alla possibilità prevista dal comma 3 dell’articolo in commento circa la responsabilità, personale e solidale, cui incorrerebbero i liquidatori per i danni cagionati ai creditori a causa dell’indebita ripartizione di acconti sul risultato di liquidazione[10]. Questa disposizione, che trova giustificazione nell’esplicito riconoscimento della facoltà di distribuire acconti, si colloca in un sistema di responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali basato sull’azione esercitabile da costoro ai sensi dell’art. 2394, norma ovviamente dettata in relazione all’organo amministrativo ma che è applicabile ai soggetti liquidatori in forza del rinvio operato dal comma 2 dell’art. 2489 e sull’ipotesi di responsabilità configurata dall’art. 2495, comma 2.

È opportuno altresì precisare che le fattispecie di cui all’art. 2491 e all’art. 2394 c.c. riguardano condotte illecite non coincidenti. Pertanto, la responsabilità prevista dall’art. 2491, comma 3, consegue all’effettuazione di distribuzione di acconti sul risultato di liquidazione lesive della capacità della società di soddisfare tempestivamente i creditori sociali: condotta che non implica necessariamente il compimento di atti lesivi del patrimonio sociale da parte dei liquidatori, ben potendo gli stessi aver agito, sino al momento della distribuzione degli acconti, nel senso della massimizzazione del valore realizzabile dalla liquidazione del patrimonio sociale.

Pertanto, i liquidatori incorreranno nella responsabilità paventata dal comma 3 dell’art. 2491 ogni qual volta procedano alla distribuzione di acconti sul risultato di liquidazione avendo omesso di accertare, secondo la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, se la stessa possa poi pregiudicare la soddisfazione dei creditori sociali[11].

Concludendo, circa la natura di tal responsabilità ex art. 2491 c.c., le precedenti considerazioni consentono di configurare tale condotta come direttamente lesiva dei diritti dei creditori e  di attribuirle natura extracontrattuale, restando, pertanto, a carico dei creditori l’onere della prova[12].

[1] ABBADESSA P., PORTALE G.B., Le Società per azioni, Codice Civile e norme complementari, p. 2952 ss.

[2] Il legislatore non specifica a quali bilanci i liquidatori debbano riferirsi per la valutazione della disponibilità delle somme, ma non pare vi siano dubbi nel ritenere che il riferimento sia ai bilanci di liquidazione. Tale constatazione non impedisce, comunque, di rilevare che ai fini della distribuzione di acconti di liquidazione, stante la delicatezza dell’operazione, i liquidatori possano procedere alla redazione di una situazione patrimoniale ad hoc, al fine di cristallizzare la situazione contabile al momento della distribuzione ai soci così riducendo il rischio di possibili mutamenti patrimoniali intervenuti medio tempore; anzi, “Nulla vieta, tuttavia, anzi il criterio di diligenza sembrerebbe imporlo, che i liquidatori predispongano un apposito bilancio laddove la distribuzione degli acconti venga effettuata in epoca lontana rispetto alla data di riferimento dell’ultimo bilancio portato all’approvazione dell’assemblea, ovvero laddove si siano verificati fatti di rilievo successivamente a tale data”, così si esprime, in modo del tutto condivisibile, PARRELLA sub art. 2491 in SANDULLI e SANTORO (a cura di), “La riforma delle società”, III, Torino, 2003, p. 292, nota 4.

[3] Sarebbe, infatti, del tutto incongruo valutare la tempestività della soddisfazione dei creditori sociali attenendosi solo ad una valutazione sulla disponibilità attuale di somme senza tenere in debito conto le prospettive della liquidazione quali risultanti dai bilanci posto che, astrattamente, potrebbe verificarsi il caso in cui la Società, pur avendo la disponibilità attuale di somme, presenti delle prospettive di liquidazione nefaste tali da far ipotizzare che alla scadenza la Società non avrà la provvista per far fronte ai debiti sociali, ciò che suggerirebbe, quindi, ai liquidatori di evitare la distribuzione di acconti. Di tale opinione pare essere anche NICCOLINI, op. cit. (nota 239), p. 1803 laddove afferma “Il richiamo ai bilanci (che dovrebbero intendersi i bilanci già approvati dall’assemblea nel corso della liquidazione) assolverebbe poi ad altra funzione, quella di collegare – in qualche misura e per quanto possibile obiettivizzandola – la previsione degli esiti della liquidazione a più precisi elementi valutativi, senza affidarla al solo giudizio prognostico (ed inevitabilmente soggettivo) dei liquidatori, ed impegnando i liquidatori stessi a valutare la situazione quale emerge dal complesso di tutte le tavole contabili, la cui unitaria valutazione è in grado di offrire un più nitido, e probabilmente più attendibile, quadro di riferimento in ordine alle prospettive ed agli esiti della liquidazione”.

Si ricordi sul punto Cass., I 31 agosto 2005, n. 17585 in Soc., 2006, 855 in cui si afferma che: “il previgente art. 2452 c.c. consentiva la ripartizione anticipata solo in quanto i creditori fossero stati pagati o fossero state accantonate le somme a ciò necessarie.

[4] ABBADESSA P., PORTALE G.B., Le Società per azioni, Codice Civile e norme complementari, p. 2952 ss.

[5] SALAFIA, Art 2491, in Codice Commentato delle nuove società, a cura di BONFANTE, CORAPI, MARZIALE, RODOLF, SALAFIA, IPSOA, 2004 sottolinea come il liquidatore non possa procedere alla distribuzione di acconti , salvo la prestazione da parte dei soci di idonee garanzie, quando, pur in presenza di un patrimonio capiente, la composizione di questo sia tale da rendere impossibile o anche incerto il rispetto delle scadenze dei debiti sociali.

[6] Sul punto si veda NICCOLINI, op.cit.

[7] Osserva STRAMPELLI, Art. 2491, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. A cura di BIANCHI E STRAMPELLI, in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea, Giuffrè, 2016 che “la prestazione di garanzie da parte dei soci rappresenta una tutela aggiuntiva rispetto a quella rappresentata dalla disponibilità delle somme necessarie alla soddisfazione dei crediti”.

[8] Sul punto si veda ROSSI, Art 2491, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti , III, Cedam, 2005.

[9] E’ opportuno inoltre ricordare che la disciplina trattata differisce da quella degli acconti sui dividendi i quali, ai sensi dell’art. 2433 bis comma 7, sono chiaramente irripetibili, se erogati nel rispetto delle regole e riscossi dai soci in buona fede.

[10] L’indebita ripartizione di acconti sul risultato finale di liquidazione espone i liquidatori anche a responsabilità penale. Abrogata la disposizione contenuta nel vecchio art. 2625, l’art, 2633 afferma ora la punibilità, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora la distribuzione rechi danno ai creditori. Da ricordare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue, tuttavia, il reato.

[11] Sul punto si veda PARRELLA, Commento all’art. 2491, p. 293 il quale evidenzia che “la responsabilità sussisterà a maggior ragione nel caso in cui essi, per imperizia o dolosamente, abbiano omesso di rilevare nei bilanci societari taluni debiti, giungendo cosi ad una valutazione chiaramente falsata degli effetti della distribuzione di acconti sul risultato di liquidazione”.

[12]In merito SANTUS A., DE MARCHI G., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. Not., 2003; PARRELLA, op.cit., p. 292. Di contro, ROSSI., Commento all’art. 2491 c.c. p. 2260 il quale, vista l’espansione della categoria della responsabilità da contatto sociale, propende per una natura contrattuale.

Lascia un commento