venerdì, Marzo 29, 2024
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Il divieto di aiuti di Stato: il caso Apple

È di stamattina la condanna inflitta dalla Commissione UE nei confronti della Apple Inc., la società più capitalizzata al mondo, in virtù di un accordo fiscale stipulato da questa con l’Irlanda, grazie al quale il colosso di Cupertino, in cambio di un ingente investimento sul territorio, ha beneficiato di un regime fiscale particolarmente propizio, caratterizzato da un’aliquota media di appena l’1%, a fronte della normale aliquota irlandese del 12,5%. Di qui la decisione della Commissione, secondo cui l’Irlanda «ha garantito benefici fiscali illeciti fino a 13 miliardi di euro», considerati pertanto come aiuti di Stato, vietati dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

All’interno dell’Unione politica e monetaria, il generale principio della libera concorrenza va applicato, oltre che alle imprese, anche agli stessi Stati membri. È evidente, infatti, come la politica economica di uno Stato membro, tesa ad agevolare la produzione di certe imprese nazionali o a sostenere determinati settori produttivi in crisi, provochi un’alterazione (anche solo potenziale) del regime concorrenziale del mercato interno, in quanto dette imprese “aiutate” si troverebbero di certo in una situazione di maggiore competitività rispetto alle proprie concorrenti.

Gli artt. 107-109 TFUE forniscono una nozione volutamente generica di aiuto di Stato, facendovi rientrare un ampio novero di provvedimenti difficilmente inquadrabili in astratto, ma determinabili solo in concreto, tenendo conto cioè delle loro effettive modalità di attuazione e degli effetti ad essi ricollegabili. Affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto, essa deve possedere varie caratteristiche:

  • presentare un carattere selettivo, creando un vantaggio economicamente apprezzabile per determinate imprese o per talune produzioni nazionali (una politica economica che favorisca l’economia nazionale nel suo complesso non sarà considerata aiuto di Stato);
  • falsare o minacciare di falsare la concorrenza, non solo attuale ma anche potenziale e futura;
  • incidere sugli scambi degli Stati membri, rafforzando la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari;
  • avere un’incidenza concreta sul bilancio dello Stato che li ha erogati, comportando il trasferimento diretto o indiretto di risorse da tale Stato all’impresa;
  • essere imputabile allo Stato stesso (non necessariamente alle sue Autorità centrali, bensì diffusamente riferibile a qualsiasi livello delle sue amministrazioni pubbliche).

Gli aiuti sono sottoposti ad una procedura di controllo affidata alla Commissione ex art. 108 TFUE, la quale investe sia gli aiuti esistenti che gli aiuti nuovi.

Per aiuti esistenti si intendono: quelli ai quali sia già stata data esecuzione prima del Trattato di Roma e che sono ancora applicabili dopo la sua entrata in vigore, o all’atto di adesione per gli Stati che vi abbiano aderito successivamente; quelli posteriori, notificati alla Commissione, rispetto ai quali essa non abbia mosso obiezioni o si sia espressa in senso favorevole alla loro compatibilità, ovvero non abbia preso posizione entro un “termine ragionevole” dalla data della notifica; un determinato regime di aiuti già approvato dalla Commissione, che ne ha fissato termini e condizioni di concessione; misure che non costituivano aiuto al momento della loro attuazione, ma che lo sono diventate a causa dell’evoluzione del mercato interno e senza che lo Stato membro sia intervenuto per modificarle; infine, aiuti concessi illegalmente da oltre dieci anni, senza che la Commissione sia intervenuta per ordinarle il recupero.

Nel caso di aiuti nuovi, qualsiasi progetto deve essere notificato in via preventiva alla Commissione, al fine di evitare che questo possa provocare effetti distorsivi della concorrenza prima che ne venga accertata la compatibilità col mercato interno. Tale onere di notifica è pressoché inderogabile, essendone esentati solo gli aiuti cd. de minimis e quelli rientranti nelle specifiche categorie per le quali la Commissione abbia adottato appositi regolamenti di esenzione (purché ovviamente presentino le caratteristiche da questi previste). In caso di inosservanza di tale obbligo, la Commissione potrà proporre ricorso alla Corte di giustizia per infrazione, ottenendo una pronuncia di illegittimità delle misure adottate.

All’esito della procedura ex art. 108 TFUE, qualora si accerti che gli aiuti siano stati erogati dallo Stato in maniera illegale, questi dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie, ripristinando lo status quo ante ed eliminando così l’indebito vantaggio di cui abbia usufruito l’impresa nei confronti dei suoi concorrenti, alterando il regime della libera concorrenza.

Dott. Francesco Tuccillo

Francesco Tuccillo, napoletano, classe 1992. Appassionato di musica e amante dei viaggi. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha dapprima iniziato la pratica forense presso lo Studio Legale di famiglia, specializzato in diritto civile e bancario, per poi affiancarvi successivamente anche quella penale presso uno Studio perito di colpa medica, frodi assicurative e diritto penale economico latamente inteso. Socio di ELSA Napoli, ha partecipato a due Legal Research Group, nei quali ha approfondito i temi «Adempimento di un dovere e favoreggiamento personale: è punibile il medico che opera a domicilio un latitante?» e «La responsabilità penale del notaio». Collabora da giugno con la testata online "ildenaro.it", quale coautore della rubrica "Ius in itinere", per la quale ha pubblicato articoli di diritto commerciale, penale, civile e dell’Unione Europea. Collabora con la V cattedra di “Diritto Penale. Parte generale” presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

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