giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Dolo eventuale o colpa cosciente: la nuova tappa compiuta dalla Corte di Assise d’Appello di Roma

A cura di: Francesco Di Gennaro

Problematica di grande interesse ed al contempo di difficile risoluzione, nel panorama giurisprudenziale e dottrinale italiano, è rappresentata dalla corretta perimetrazione delle categorie giuridiche di dolo eventuale e colpa cosciente.

Elemento costitutivo del reato è la colpevolezza intesa come complesso degli elementi soggettivi su cui si fonda la responsabilità penale[1].

Il principio di colpevolezza trova fondamento costituzionale nell’articolo 27 co. 1, Cost. che, ad oggi, è interpretato estensivamente non solo, dunque, come divieto di responsabilità per fatto altrui ma, in senso più ampio, come responsabilità per fatto proprio colpevole.

Tale orientamento, del resto, ha trovato piena conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che l’imputazione subiettiva del fatto criminoso richieda la possibilità di ascrivere, quantomeno a titolo di colpa, ciascun elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice all’autore[2].

La disposizione predetta va letta, contestualmente, al comma 3 del medesimo articolo che sancisce il finalismo rieducativo della pena.

Dall’analisi organica delle due disposizioni emerge, con chiarezza, che la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente, educandolo al rispetto delle regole della convivenza, non può prescindere dall’accertamento dell’elemento psicologico, anche a titolo di mera disattenzione o imprudenza, che manifesti la ribellione e la noncuranza dei beni giuridicamente tutelati.

Nel nostro ordinamento vi è differenza tra dolo, ossia volontarietà nell’agire, e colpa quale atteggiamento contrastante con singole regole di condotta o comunque genericamente imprudente, imperito o negligente.

A loro volta tali due macro-categorie si suddividono in ulteriori livelli rappresentativi di diverse forme di gravità.

 Il dolo intenzionale caratterizzato dalla massima intensità della volontarietà e, dunque, esposto ad un giudizio di maggiore riprovevolezza; dolo diretto ove si accetta la conseguenza dannosa, certa o altamente probabile, derivante dal proprio agire; dolo eventuale connotato da una mera probabilità degli effetti negativi della propria condotta.

L’articolo 61 n. 3 del codice penale introduce la figura della colpa cosciente o con previsione, istituto particolarmente complesso alla luce del dibattito generato dalla necessità di differenziare tale colpa con l’istituto del dolo eventuale quale ipotesi marginale di dolo.

 I confini che separano i due istituti sono labili ed incerti e si espongono a diversi orientamenti e valutazioni, tanto da far emergere, nel tempo, una serie di teorie differenti. Secondo le teorie intellettualistiche classiche diversi predicati possono essere utilizzati per distinguere le due categorie: la probabilità, la mancata predisposizione di misure astrattamente volte ad evitare l’evento e l’approvazione dello stesso sarebbero indici rilevatori di un dolo eventuale; possibilità, rappresentazione astratta e prevenzione darebbero, a contrario, la stura alla configurazione di una colpa con previsione.

Secondo la teoria volontaristica l’unico criterio adoperabile risiede nella formula di Frank, per la quale se il soggetto avesse agito anche in presenza di un’assoluta certezza sulla realizzazione dell’evento allora dovrebbe parlarsi di dolo e non di colpa.

 Tale indirizzo è, inevitabilmente, connotato da evidenti difficoltà sotto il profilo probatorio dovendo accertare un presunto atteggiamento psicologico del soggetto agente.

Secondo altro orientamento, fortemente minoritario, vi sarebbe dolo in presenza di un rischio non controllabile.

Una svolta rispetto a tale annosa questione è stata fornita dalla sentenza Thyssenkrupp delle Sezioni Unite nel 2014[3]. La suprema Corte ha in questo caso accolto la teoria del cd. bilanciamento che, analizzando una serie di indici, perviene alla corretta qualificazione dell’atteggiamento psicologico dell’agente. I criteri adoperati sono i seguenti:

  1. La personalità del soggetto, le sue esperienze e la sua storia;
  2. le modalità della condotta;
  3. il tipo di evento (ad esempio in presenza di un evento potenzialmente autolesivo);
  4. contesto in cui la condotta si iscrive;
  5. la maggiore o minore distanza della condotta dalle regole cautelari previste;
  6. rapporto tra evento di cui si accetta il rischio ed il fine perseguito;
  7. repentinità ed impulsività della condotta.

Oltre a tali indici, la Cassazione ha individuato come quid pluris la formula di Frank per la quale “va valutata la possibilità di ritenere che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento”[4].

Le Sezioni Unite, in un arresto successivo[5], hanno precisato, peraltro, che tali elementi indiziari non incarnano ex se la prova della colpevolezza a titolo di dolo eventuale, ma rappresentano elementi utili a ricostruire il processo decisionale dell’agente e i relativi motivi, con particolare riguardo al risultato finale che deve coincidere con la realizzazione di una condotta che si fondi sulla nitida e ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell’evento.

Applicando tali coordinate ermeneutiche rispetto ad una vicenda di omicidio di un giovane ragazzo avvenuta a Ladispoli il 18 maggio 2015, i giudici di primo e di secondo grado sono addivenuti a conclusioni differenti.

La Corte di Assise di Appello di Roma[6], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato l’originaria imputazione ai sensi degli artt. 589 e 61 n. 3 c.p.  ritenendo che si trattasse di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente.

All’esito del processo di primo grado l’autore del reato era stato considerato responsabile di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale per essersi rappresentato il rischio morte ed averlo accettato (la Corte utilizza l’espressione “accada quel che accada”)[7].

Il giudice a quo mette in risalto la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali[8] nonostante l’indirizzo della precedente sentenza Thyssenkrupp sia stato fatto proprio da numerose pronunce successive (es. Cass. 1 sez. nr. 18220/15, Cass. 4 sez. nr. 35585/17, Cass. sez. 4 nr. 14663/18).

Il giudice di prime cure nega, inoltre, la validità della formula di Frank negandone il riconoscimento quale principio di diritto consolidato criticandone, al contempo, la configurazione anacronistica alla luce dei nuovi ed evoluti mezzi probatori.

I giudici della Corte d’Assise d’appello di Roma ripercorrono il medesimo iter ricostruito dalla precedente giurisprudenza, con particolare riguardo alla sentenza sul caso ThyssenKrupp.

Applicando i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità al caso concreto, la Corte ha ritenuto di non condividere il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, secondo il quale il bilanciamento delle conseguenze avrebbe fatto propendere il soggetto agente per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. Al contrario – si legge nella sentenza – «se ciò che si vuole evitare è che si venga a sapere che ha sparato, non avrà intenzione a cagionare un evento che comporterebbe ineluttabilmente l’emersione proprio di ciò che vuole tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le conseguenze per sé negative avendo la certezza che l’evento stesso possa verificarsi, tanto è vero che chiede di tacere sullo sparo, evidentemente perché non vi è in lui la certezza che il giovane soccomberà alla ferita e, soprattutto, non vi è l’accettazione dell’evento morte».

Non è stato possibile ritenere, alla luce dell’impianto probatorio, che l’agente non avrebbe arrestato la propria condotta qualora avesse avuto la piena certezza circa la realizzazione dell’evento.

La ricostruzione del giudice di primo grado, secondo la Corte d’Assise d’Appello, mostra un vulnus nella parte in cui intende riconoscere un’ipotesi dolosa in presenza di un evidente conflitto tra la accettazione dell’evento morte e le diverse richieste di soccorso, seppur effettuate con metodi imprudenti ed inefficaci.

Il modus operandi sembra contrastare con il presunto obiettivo di celare la propria condotta e le conseguenze nefaste che da questa potevano scaturire.

La colpa cosciente è configurabile qualora l’agente abbia previsto un dato evento come possibile conseguenza della propria condotta ma, nonostante ciò, agisca con la consapevolezza di poterlo evitare.

La Corte ha posto poi l’accento sul fatto che, anche volendo ignorare la formula di Frank, non si potrebbe comunque eludere il principio del favor rei che, come da consolidata giurisprudenza, impone al giudice di applicare l’imputazione soggettiva meno grave qualora si trovi dinanzi ad impianti probatori incerti, contrastanti ed irrisolti.

Il fondamento del favor rei va ravvisato nel principio di legalità e nella necessità che il giudizio sulla colpevolezza sia condotto escludendo possibili contaminazioni con criteri valutativi extra-giuridici sul fatto e sull’autore del reato.

Il giudice dell’impugnazione ha dovuto, per tali motivi, stabilire che “il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso”[9].

Con tale pronuncia si addiviene, quindi, ad un ulteriore chiarimento circa i confini delle figure di dolo eventuale e colpa cosciente, confermando i parametri fissati dalla precedente giurisprudenza, in particolare sul caso ThyssenKrupp, arricchiti da nuove e rilevanti specificazioni da parte del giudice di merito.

[1] R. Garofoli, Manuale di diritto penale, edizione 2018.

[2] Corte Costituzionale, sentenza n. 364, 24 marzo 1988.

[3] Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 38343, 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014).

[4] cd. prima formula di Frank.

[5] Caso Brega Massone, Cassazione Penale, sentenza n. 14776 , 3 aprile 2018

[6] Corte di Assise di Appello di Roma, Sez. I, sentenza n. 3, 1 marzo 2019 (ud. 29 gennaio 2019).

[7] Corte di Assise di Roma, sentenza n.11, 18 aprile 2018.

[8] Sul punto il richiamo in sentenza, pagina 33, della Corte di Assise d’appello di Roma circa la struttura della sentenza di primo grado e la relativa critica alla prevalente giurisprudenza di legittimità.

[9] Corte di Assise di Appello di Roma, Sez. I, sentenza n. 3, 1 marzo 2019 (ud. 29 gennaio 2019).

Fonte immagine. www.lastampa.it

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