venerdì, Marzo 29, 2024
Uncategorized

Doppia tutela per il ritratto: il caso Audrey Hepburn

1- Il ritratto e la Legge sul diritto d’autore

La tutela giuridica del ritratto, il quale è da intendersi come la raffigurazione della fisionomia di una persona, è garantita dall’art. 96 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 [1], che stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” a meno che non ricorra una delle circostanze di cui all’art. 97 della medesima legge [2], ovvero che “la riproduzione dell’immagine” sia “giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali” o, anche, “quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Dal testo della norma emerge come il ritratto debba essere considerato in sé e per sé, essendo lasciata intendere l’irrilevanza non solo del modo ma, anche, del mezzo di diffusione, che può consistere tanto in un dipinto quanto in una banale fotografia (da intendersi, si ribadisce, come ritratto al 100%, in quanto la “semplice fotografia” [3] è frutto di un’operazione puramente tecnica e, quindi, priva della qualità di “opera). Elemento fondamentale perché l’immagine di una persona realmente esistente, raffigurata nell’opera, possa essere diffusa è, come suddetto, il consenso del diretto interessato, requisito dal quale è palesemente desumibile che, accanto al diritto d’autore sull’opera d’arte dallo stesso creata, il legislatore ha, altresì, riconosciuto la sussistenza di un diritto all’immagine in capo al soggetto ritratto [4], subordinando l’esercizio del “primo” diritto al consenso del titolare del diritto connesso.

Giova sottolineare che il diritto soggettivo all’immagine, dal legislatore ricompreso nell’ambito dei diritti della personalità, è da intendersi come il diritto a non far conoscere le proprie sembianze al di là della loro diretta esposizione al pubblico, ovvero oltre i limiti corrispondenti alla vista diretta, e, pertanto, come tentativo di tutelare la sfera privata del singolo da ingerenze esterne diverse da quelle “lecite” (ovvero previste dalla legge). In specie la fattispecie dell’abuso dell’immagine altrui è prevista dall’art. 10 del codice civile, il quale statuisce che: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”[5].

In base alla lettera della suddetta disposizione normativa, pertanto, è da intendersi comunque vietata l’esposizione e la messa in commercio del ritratto altrui qualora la stessa risulti pregiudizievole per il decoro e la reputazione della persona interessata, e questo sia nel caso in cui il soggetto ritratto sia un privato o una personalità pubblica.

2- I ritratti di soggetti “notori”

Posta la questione circa l’abuso, pregiudizievole della reputazione e del decoro, dell’immagine altrui, appare necessario soffermarsi sul fatto che, in relazione ai soggetti “pubblici” o, comunque, “celebri”, sorge il dubbio che le maglie della tutela all’immagine garantita ex lege siano più larghe o, più precisamente, che la diffusione del ritratto di una persona notoria sia più “libera”. Sul punto, tuttavia, rileva la “smentita” della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 1475 del 1991 [6], in base alla quale: “Tutte le eccezioni previste nell’art. 97 legge sul diritto di autore sono ispirate ad esigenze di carattere pubblico, o comunque di interesse collettivo […] La legge non stabilisce semplicemente che è libera la pubblicazione del ritratto di una persona notoria, ma che la divulgazione è libera quando è giustificata dalla notorietà del ritrattato. L’impiego del termine giustificazione è significativo. La divulgazione del ritratto di persona notoria è dunque lecita non per il fatto in sé che la persona ritrattata possa dirsi notoria ma se ed in quanto risponda ad esigenze di pubblica informazione, sia pure in senso lato; quando cioè esclusiva ragione della diffusione sia quella di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico. Quando, al contrario, la divulgazione del ritratto avvenga per altro scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l’esigenza pubblica di informazione, allora essa non è più giustificata dalla notorietà della persona; la notorietà non è più una giustificazione, ma il fatto che induce ad una divulgazione che porta vantaggi, spesso a contenuto patrimoniale, a colui che la divulgazione esegue. Questa osservazione vale essenzialmente per i casi […] dello sfruttamento del ritratto di persone celebri per fini pubblicitari. Qui la notorietà della persona è il mezzo per raggiungere lo scopo, economicamente redditizio, di lanciare propagandisticamente un prodotto abbinandone il ricorso, nella memoria del potenziale cliente, all’immagine della persona celebre”.

Occorre, inoltre, posta una netta distinzione, sempre in tema di diffusione dell’immagine altrui tramite ritratto, tra il caso in cui la stessa comporti unicamente una lesione dell’onore, della reputazione o della riservatezza del soggetto (quindi, all’immagine) oppure, nell’eventualità in cui quest’ultimo svolga un’attività lavorativa per la quale la riproduzione dell’immagine viene normalmente acconsentita a fronte di controprestazione patrimoniale, ciò comporti un danno economico [7]. In caso di violazione del diritto d’immagine, infatti, si avrà un danno di natura non patrimoniale mentre, al contrario, in caso di uso dell’immagine altrui senza autorizzazione ci si troverà davanti ad un danno di tipo patrimoniale

In merito, si rileva che, con la sentenza n. 12433 del 16 maggio 2008, la Suprema Corte di Cassazione, ha confermato, in materia di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla pubblicazione senza previo consenso (ma senza lesione dell’immagine) della fotografia (quale ritratto), la validità di principi, ormai consolidati in dottrina e in giurisprudenza, in base ai quali la quantificazione del danno economico debba avvenire sulla base del c.d. “prezzo del consenso alla pubblicazione”, pari al vantaggio economico che la persona raffigurata “avrebbe potuto conseguire se – essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione – avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso”[8]. La Corte ha, altresì, precisato che, ai fini della concreta quantificazione del prezzo del consenso “la liquidazione va compiuta, qualora si tratti di persona non nota ai sensi dell’art. 2056 c.c. [9], con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall’autore dell’illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d’altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo”. In caso, invece, di risarcimento di danni non patrimoniali dovuti per violazione del diritto all’immagine, la sentenza in esame ha stabilito che “l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 c.c. [10], sia ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 29, (ndr. oggi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [11]) ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 Cost. [..]”

3- Il caso “Audrey Hepburn”

Con riferimento alla tematica in oggetto, giova portare all’attenzione la controversia che ha visto come protagonista il ritratto di una delle più celebri stelle del cinema di tutti i tempi, Audrey Hepburn. In particolare, gli eredi della diva hanno citato la società italiana 2223 S.A.S, che aveva prodotto e distribuito capi di abbigliamento ritraenti A. Hepburn che alzava il dito medio o appariva ricoperta di tatuaggi o mentre faceva grossi palloncini con le chewing gums. La principale motivazione addotta dai ricorrenti, in specie, era la violazione, da parte della detta società, delle norme in materia di tutela del diritto d’autore per avere, senza il loro espresso consenso, utilizzato a fini commerciali, direttamente o quale intermediario, l’immagine dell’attrice. Da parte sua, la 2223 S.A.S non solo contestava l’asserzione per cui la versione del ritratto della Hepburn scelto per la realizzazione dei capi di abbigliamento contestati (nello specifico, magliette) fosse pregiudizievole per l’onore, la reputazione ed il decoro dell’attrice, essendo la stessa opera diversa e del tutto originale, frutto dell’attività creatrice dell’autore, ma sosteneva, altresì, che, alla luce della notorietà della persona ritratta, il consenso non risultava necessario.

L’organo giudiziario adito per la risoluzione della vicenda in oggetto è stato il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Impresa, che, con la sentenza n. 940 del 27 febbraio 2019 [12], si è espresso a favore dei ricorrenti, con conseguente condanna della società. Nel merito il Giudice, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto, ha, anzitutto, ritenuto non ricorrenti le ipotesi giustificanti l’uso dell’immagine altrui senza previo consenso di cui all’art. 97 della legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, in quanto non risultava rinvenibile né un interesse pubblico all’informazione né, tantomeno, un interesse della collettività ad un’informazione di qualche utilità sociale, alla luce del fatto che la produzione e la commercializzazione delle dette magliette, pur se in un contesto lontanissimo da quello cinematografico, in ogni caso si fondava sullo sfruttamento commerciale a fini di lucro. In secondo luogo, poi, il Collegio ha ritenuto un siffatto ritratto lesivo dell’onore, della reputazione e del decoro di un’attrice, da sempre icona di stile, eleganza ed emancipazione femminile.

Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale di Torino ha condannato la società 2223 S.A.S al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un ammontare di 45.000 €, quantificati in base al criterio del c.d. prezzo del consenso (ovvero il prezzo che le parti avrebbero convenuto se avessero stipulato un accordo per lo sfruttamento dei diritti d’immagine); nonché al risarcimento del danno da “annacquamento” (ovvero comportante perdita di valore) dell’immagine dell’attrice e, infine, al risarcimento dei danni morali in misura pari a 5.000 €.

Risulta, quindi, pacifico che, perché sussista illecito utilizzo dell’immagine altrui è necessario che questa venga divulgata, a mezzo di fotografie o filmati pubblici, non per finalità di informazione ma per mero sfruttamento commerciale o pubblicitario della stessa senza previo consenso del diretto interessato.

[1] Art. 96 Legge n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii;

[2] Art. 97 Legge n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2014/06/23/legge-n-633-1941-titolo-ii;

[3] Artt. 87 e 88 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig;

[4] Cfr. art. 10 Codice civile, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art10.html;

[5] Art. 10 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art10.html;

[6] estratto sentenza della Suprema Corte di Cassazione, I sez. civile, 2 maggio 1991, n. 1475, contenuto nella sentenza n. 1875 del 23/01/2019 della Suprema Corte di Cassazione, disponibile qui: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-1875-del-23-01-2019;

[7] Cfr. Cassazione, sez. civ., sentenza n. 4031 del 1991: “Il consenso alla divulgazione di un proprio ritratto, almeno per quanto riguarda una certa categoria di persone, si concreta, normalmente, in un vero e proprio negozio avente per oggetto un “pati” in funzione di una controprestazione a carattere patrimoniale”, sentenza n. 1875 del 23/01/2019 della Suprema Corte di Cassazione, disponibile qui: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-1875-del-23-01-2019;

[8] Corte di Cassazione, sentenza n. 12433 del 16/05/2008, disponibile qui: http://www.webgiuridico.it/sentenze2008/12433-2008.htm;

[9] Art. 2056 c.c., disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2056.html;

[10] Cfr. art. 10 Codice civile, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art10.html;

[11] Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disponibile qui: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm;

[12] Sentenza del Tribunale di Torino, Sezione specializzata per le Imprese, n. 940/2019, pubblicata il 27/02/2019,RG n. 12322/2017, disponibile qui: https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/20190227_RG12322-2017-1.pdf;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

Lascia un commento