giovedì, Aprile 18, 2024
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Drone law: diritto dei droni e diritto sui droni

Nota di redazione: questo è il primo di una serie di articoli relativi alle numerose questioni giuridiche connesse all’uso dei droni. L’obiettivo è inquadrare il dirompente fenomeno tecnologico e fare chiarezza circa la sua regolamentazione.

I droni vengono spesso rappresentati nell’immaginario collettivo, come degli apparecchi volanti di piccole e medie dimensioni comandati da un individuo a terra. In realtà, con il termine “drone civile”, poco tecnico ma sicuramente comunicativo, si fa riferimento a qualsiasi mezzo a pilotaggio remoto non ad uso militare, comandato in tempo reale (o con missione programmata) da un pilota, attraverso un sistema di comandi specifico.

Nella categoria dei mezzi a pilotaggio remoto sono ricompresi:

  • gli UAVs (unmanned aerial vehicles), cioè i droni aerei, che rappresentano nell’immaginario collettivo il concetto stesso di drone;
  • i droni marini o subacquei che grazie alla ricerca scientifica nel campo della robotica stanno divenendo sempre più utili alle autorità nazionali per lo studio e la salvaguardia del mare e delle specie viventi;
  • i Rover, cioè i droni terrestri, che non volano, non nuotano ma attraverso cingoli procedono anche su terreni impervi e svolgono operazioni in scenari pericolosi per la vita umana.

Nelle trattazioni connesse ai mezzi aerei a pilotaggio remoto dal punto di vista giuridico, spesso, si utilizzano come sinonimi il termine internazionale Uav (veicolo aereo senza pilota a bordo), il termine europeo Rpas (Remotely Piloted Aircraft System) e il termine italiano Sapr (sistemi aerei a pilotaggio remoto).

Drone Law

Chiarito cosa generalmente si intende per drone, è immediato pensare alle diverse implicazioni legali che l’impiego di tali dispositivi comporta. Pertanto, si parla di Drone Law in una duplice chiave: da una parte, in termini di diritto dei droni, intendendosi la normativa ad hoc per il settore dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, e dall’altra, in termini di diritto sui droni, con cui ci si riferisce all’eventuale applicabilità delle leggi civili e penali in materia di droni.

Si intuisce, quindi, che con l’utilizzo del termine Drone Law non si vuole preferire un inglesismo alla lingua italiana per spettacolarizzazione di linguaggio, bensì usare un termine, sì comunicativo, ma che possa racchiudere con completezza entrambi i significati. Vediamoli nel dettaglio. 

Diritto dei Droni

La normativa che disciplina specificatamente l’utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, è così composta:

  • le fonti internazionali, in special modo le circolari e i manuali dell’ICAO1 (International Civil Aviation Organization) che svolgono importante opera di impulso e sensibilizzazione sui problemi relativi all’aviazione civile e agli UAVs;
  • la Dichiarazione di Riga del 20152 con cui si è annunciato il primo forte interesse della Commissione Europea a regolamentare il settore dei Rpas, sovvertendo di fatto l’impianto delineato nel 2008 per cui ogni Stato membro era invitato ad emanare in autonomia un proprio regolemento di settore;
  • il Regolamento UE 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile3 entrato in vigore l’11 settembre 2018, dopo la redazione della Opinion 01/2018 da parte dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea – EASA, che diverrà normativa comune a tutti gli stati membri solo quando verranno emanati gli atti esecutivi (probabilmente nei primi mesi del 2019);
  • in Italia, il Codice della Navigazione (Parte seconda)4 e soprattutto il regolamento ENAC5 sui mezzi aerei a pilotaggio remoto con le relative circolari6 che costituisce la disciplina italiana sull’utilizzo degli APR, cioè i Sistemi aerei a pilotaggio remoto e gli aeromodelli (la differenza consiste nella diversa finalità di utilizzo, la prima lavorativa, la seconda ludica). Il regolamento si preoccupa anche di prevedere le sanzioni amministrative che possono essere comminate per il mancato rispetto della disciplina da parte dell’operatore e del pilota7. Fino all’emanazione degli atti esecutivi in seno alla Commissione Europea, la disciplina vigente in Italia sarà solo ed esclusivamente il regolamento ENAC, tuttavia si prevede che nel frattempo esso sarà riformato per avvicinarlo all’impianto delineato in Europa che sarà in futuro legge.

Diritto sui Droni

Ci si riferisce alle normative italiane, europee ed internazionali che disciplinano importanti settori giuridici e che si applicano inevitabilmente anche al campo dei droni.

In tema di responsabilità civile nell’utilizzo dei sistemi aerei a pilotaggio remoto per finalità professionali normalmente siamo dinanzi ad un contratto d’appalto8  stipulato tra il committente e l’appaltatore (cioè l’operatore) che nella maggior parte dei casi si servirà di un suo dipendente con l’attestato di pilota per lo svolgimento del servizio con drone. Solo per accennare, nell’esempio tipico appena descritto, mentre il committente avrà un mero potere di controllo e vigilanza, l’appaltatore risponderà per i danni cagionati a terzi ex art.2043 del codice civile.9

Qualora il Sapr abbia montata una videocamera sarebbero due i principali riferimenti normativi: da una parte, il GDPR – General Data Protection Regulation e il Codice Privacy riformato10 e dall’altra, la legge italiana sul diritto d’autore11 che tutela l’opera di ripresa video effettuata dall’operatore.

Anche il Codice delle assicurazioni è da tenere in grande considerazione, visto che attualmente ogni Sapr deve essere obbligatoriamente assicurato (tranne i c.d. Trecentini)12.

In tema di responsabilità penale nell’utilizzo dei Sapr potrebbero trovare diretta applicazione diversi articoli del codice penale tra cui:

  • art. 449 c.p. “Delitti colposi di danno” e art. 450 c.p. “Delitti colposi di pericolo” in caso di danno cagionato a terzi a causa della caduta dell’aeromobile;

  • art. 260 c.p. “Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio” nel caso di videoriprese in zone militari o infrastrutture critiche;

  • art. 432 c.p. “Attentati alla sicurezza dei trasporti” che costituiscono casi purtroppo molto ricorrenti di volo con mezzi a pilotaggio remoto nelle aree aeroportuali13;

  • art. 615 bis c.p. “Interferenze illecite nella vita privata” che rappresenta il fatto tipico per le violazioni della privacy effettuate attraverso un APR;

  • art. 660 c.p. “Molestia o disturbo alle persone” a causa del sorvolo con APR.

Il ruolo del giurista

Sembra, quindi, essere lapalissiano come il ruolo del giurista attento all’innovazione sia quello di scandagliare i fenomeni tecnologici per cercare, analizzare e risolvere le problematiche giuridiche connesse. Un dovere nei confronti della totalità dei consociati che, però, spesso viene avvertito da alcuni come un freno al progresso. La sfida attuale e futura del diritto non è di lasciare il passo al rapido progresso tecnologico, bensì provare a stare al passo.

Il ruolo del giurista 2.0 deve essere, quindi, innanzitutto quello di conoscere i fenomeni, in questo caso i droni civili e il loro utilizzo. Basti pensare che gli UAVs sono già usati nel settore fotografico, cinematografico, agrario, archeologico, edile, della sicurezza privata con notevole successo e presto verranno utilizzati su larga scala per il settore delivery.

Il secondo passo è quello di capire le problematiche giuridiche connesse e risolverle attraverso una regolamentazione attenta, bilanciando tra loro l’interesse pubblico all’apporto della tecnologia correlato alla sicurezza, e l’interesse economico degli investitori.

In conclusione si vuole evidenziare come l’Italia sia stata molto attenta al fenomeno dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, capendone subito non solo le potenzialità ma anche le criticità derivanti dal volo di mezzi aerei civili, arrivando ad essere nel 2015, grazie ad ENAC, uno dei primi esempi al mondo di regolamentazione sugli APR. Si aspetta con trepidante attesa l’emanazione del Regolamento Europeo sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, nella speranza che consegni a tutti gli Stati membri una disciplina comune, chiara e completa.

1 Per maggiori informazioni sull’attività degli UAS (Unmanned aircraft system) da parte dell’ICAO, visitare la pagina www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx

2 Dichiarazione di Riga del 2015, disponibile qui: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declaration-drones.pdf

3 Il Regolamento UE 2018/1139, disponibile qui: https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Set/REGOLAMENTO_UE_2018_1139.pdfPer maggiori informazioni sulle fasi che hanno portato al regolamento visitare la pagina www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

4 Codice della Navigazione, Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, disponibile qui: http://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/navigazione;jsessionid=ryhp2wS4IKbfUnZdmYwXhg__.ntc-as2-guri2. In particolare si veda la Parte seconda “Della navigazione aerea”.

5 Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, edizione 2 del 2015, aggiornato all’emendamento 4 del 21 maggio 2018, disponibile qui: https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Lug/Regolamento_APR_Ed2_Em4_180704.pdf.

6 Per maggiori informazioni sulla normativa sui droni a cura dell’ENAC, visitare la pagina www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/normativa-droni.

7 Il Regolamento ENAC all’art. 30 stabilisce che “L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti” ma anche che “L’effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del Codice della Navigazione, secondo le diverse fattispecie.

8 Art. 1665 del Codice Civile “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”

9 Secondo Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2016, n. 6231 sulla responsabilità nel contratto d’appalto.

10 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT; D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni, disponibile qui: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+(Testo+coordinato)

11 Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, disponibile qui: 

12 Art. 32 del Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto.

13 Per maggiori informazioni, consultare il Rapporto ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza nel Volo), disponibile qui: http://www.ansv.it/cgi-bin/ita/Rapporto%20ANSV%202017.pdf, pagina 95.

Francesco Massari

Laureando in Giurisprudenza con tesi sperimentale in diritto delle nuove tecnologie dal titolo “Drone Law: the responsibility for the use of unmanned aerial vehicles. La Data Protection nell'Internet of Things”. Studio l'ICT Law, in particolare l'Internet delle cose. Mi occupo di analizzare la regolamentazione dei sistemi aerei a pilotaggio remoto e le responsabilità giuridiche connesse al loro utilizzo. Ho partecipato a importanti convegni e seminari formativi dedicati ai droni civili e alla cyber security. Credo nel potenziale dei Big Data generati dall'Internet of Things, tanto da partecipare nel novembre 2018 all'Innovation Camp, un interessante corso di formazione organizzato da Samsung Italia e Ranstad, in cui ho conseguito con ottimo punteggio il certificato di Innovation Designer. Dopo altre esperienze in portali di informazione, nel dicembre 2018 approdo nella stimolante redazione di Ius In Itinere nel gruppo IP & IT diretto da Simone Cedrola, occupandomi di redigere articoli giuridici sull'IoT, in special modo sulla Drone Law. Per altre informazioni invito a visitare il mio sito personale Iot & Drone Law.

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