venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

È possibile una mafia a Roma? Le motivazioni della sentenza su Mafia Capitale e l’applicabilità dell’art. 416 bis

Con la sentenza n. 11730/2017 depositata in data 16/10/2017 sul caso conosciuto come Mafia Capitale, i Giudici del Tribunale Penale di Roma hanno escluso l’applicabilità dell’aggravante mafiosa con riferimento all’associazione criminale gestita da Carminati. I giudici hanno sottolineato come “Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere non è necessario né un numero notevole di persone (essendo sufficiente la presenza di tre persone) né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; ciascun associato deve avere la consapevolezza di fare parte del sodalizio criminale e deve partecipare, con il proprio contributo causale, alla realizzazione del programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura ed approntati i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti”[1]. L’accordo criminoso, pertanto, a differenza del reato continuato si distingue per l’attuazione di un programma più vasto, mantenendo saldo il vincolo associativo e creando maggior allarme sociale.[2] Infine, l’associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere per non essere necessariamente diretta alla commissione di delitti (pur potendo questi, ovviamente, rappresentare lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi) ma può essere finalizzata a realizzare taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416 bis codice penale, fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di ”profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”.[3] Il metodo mafioso si connota dal lato attivo per l’utilizzazione, da parte degli associati, della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l’esterno dell’associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l’attività delittuosa.

Come sottolineato da Fiandaca, l’impostazione accusatoria aveva prospettato in Mafia Capitale una ricostruzione in chiave di organizzazione mafiosa romana «originaria e originale», venuta a esistenza quale «punto d’arrivo di organizzazioni che hanno preso le mosse dall’eversione nera, anche nei suoi collegamenti con apparati istituzionali, che si sono evolute, in alcune loro componenti, nel fenomeno criminale della banda della Magliana, definitivamente trasformata in Mafia capitale. Un’organizzazione criminale tanto pericolosa quanto poliedrica che (…) opera, soprattutto, in un mondo di mezzo, un luogo dove (…) si realizzano sinergie criminali e si compongono equilibri illeciti tra il mondo di sopra, fatto di colletti bianchi, imprenditori e istituzioni, e il mondo di sotto, fatto di batterie di rapinatori, trafficanti di droga, gruppi che operano illecitamente con l’uso delle armi». Per effetto di questa progressiva metamorfosi evolutiva, Mafia capitale avrebbe assunto una fisionomia mafiosa originale, tale per cui il ricorso alla violenza e ai tipici reati mafiosi si sarebbe ridotto al minimo indispensabile, mentre il principale settore d’intervento sarebbe stato costituito dagli affari e dagli appalti pubblici conseguiti anche con sistematici metodi corruttivi.[4]

Se per le mafie cosiddette “storiche” la carica intimidatoria si è formata con la pratica criminale perpetrata in un determinato territorio, per le associazioni non riconducibili alle mafie storiche è necessario verificare la presenza di atti di violenza e\o di minaccia e se tali atti abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, tale da determinare assoggettamento ed omertà e tale da consentire alla associazione di raggiungere i suoi obiettivi proprio in conseguenza della “fama di violenza” ormai raggiunta. Altri importanti elementi connotanti tali associazioni, in particolare il sodalizio romano, e che ne contraddistinguono la operatività sono la riservatezza, che ciascun sodale deve far propria al fine di assicurare la segretezza del vincolo ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con particolare attenzione alle comunicazioni telefoniche[5], e il rigido vincolo gerarchico, facendo apparire chiaro che i sodali e gli affiliati all’associazione sottostanno alle decisioni prese per l’associazione.[6] La ricorrenza di tali indici, pur non potendo considerarsi decisiva, concorrerebbe a rafforzare la tesi che il sistema del sodalizio romano sia configurabile come mafioso, in quanto dimostrativa della sussistenza di comportamenti e modelli organizzativi tipici delle organizzazioni mafiose.

I giudici del Tribunale di Roma si sono dapprima concentrati sull’aggregazione e la programmazione da parte dei sodali per la formazione di un unico gruppo criminale, consapevole di un’azione ad ampio raggio. A seguito dei dibattimenti, è risultato che l’organizzazione con base operativa nel distributore di Corso Francia è rimasta distinta dall’organizzazione interessata alla pubblica amministrazione. La Cupola romana avrebbe perseguito i propri malaffari mediante cooperative, percependo ingenti fondi pubblici stanziati dal Comune di Roma. Mentre sul piano funzionale, gli illeciti guadagni sarebbero stati realizzati mediante l’affidamento diretto degli appalti, sul piano giuridico l’illecita aggiudicazione degli appalti sarebbe avvenuta sulla base della necessità e dell’urgenza imposta dall’”emergenza”.[7]

Tra le due organizzazioni, sembrerebbe che solo Carminati e Brugia, quest’ultimo come braccio destro esecutivo, avessero rapporti costanti con le due realtà, che altrimenti rimanevano separate e indipendenti. Nel corso delle indagini, non sono emerse intercettazioni che attestassero il coinvolgimento degli affiliati di Corso Francia nel conseguimento illecito di appalti pubblici. Ritiene dunque il Tribunale che i due mondi (quello del recupero crediti e quello degli appalti pubblici) siano nati separatamente e separati siano rimasti, quanto a condotte poste in essere e consapevolezza soggettiva dell’agire comune. E la stessa diversità delle cautele adottate dagli imputati (come riferito dagli operanti : a basso livello, attraverso le utenze di normale utilizzo, per i fatti di criminalità comune; a livello intermedio per i collegamenti con il mondo imprenditoriale; a livello di massima cautela, attraverso l’utilizzo di utenze dedicate, per i rapporti politico-istituzionali ed attraverso l’impiego del jammer “anti-intercettazioni” per le conversazioni che si svolgevano presso la sede della 29 Giugno) conferma la separazione e la diversità strutturale ed organizzativa tra i due gruppi.[8] Da tale analisi dei Giudici, risulterebbe non configurabile l’aggravante mafiosa sia per l’elemento oggettivo (la costituzione di un gruppo destinato alla commissione di un numero indeterminato di un certo tipo di delitti) sia per l’elemento soggettivo che è integrato dal dolo specifico quale volontà di associarsi con lo scopo di contribuire alla realizzazione del programma della associazione, programma che deve essere conosciuto almeno nelle sue linee generali e del quale l’associato accetti il rischio.

Come ultimo aspetto e tema fondamentale del processo è il rapporto tra l’associazione criminale e le realtà imprenditoriali, con l’utilizzo di intimidazioni volte al limitare la partecipazione alle gare pubbliche.

Gli effetti della forza intimidatrice immanente al vincolo associativo sarebbero stati orientati non tanto a determinare il condizionamento delle attività svolte dai pubblici funzionati corrotti quanto invece a creare e mantenere all’esterno una conventio ad excludendum volta ad impedire ogni possibile, libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che non intendevano conformarsi al sistema delle regole imposte dalla organizzazione criminale : dunque, con contemporanea violazione delle regole connesse ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione nonché, sul fronte privato, con violazione delle regole in tema di libertà di iniziativa economica e di concorrenza sui mercati.

Se per l’accusa, l’associazione ha fatto ricorso alla forza di intimidazione per “una forte pressione sui rappresentanti delle altre cooperative che pure partecipavano alle gare d’appalto del Comune e che sono stati costretti a recedere dalle iniziali ambizioni o comunque a venire a patti in senso a loro poco favorevole”, i fatti accertati denotano non una conventio ad excludendum imposta da una associazione mafiosa, ma l’esistenza di un diffuso sistema di assegnazione delle gare pubbliche secondo criteri di spartizione politica, realizzati attraverso il sistematico ricorso a gare truccate destinate a garantire la spartizione; ed in tale sistema Buzzi ed i suoi sodali si inserivano al pari degli altri “imprenditori” operanti nel settore.[9]

Altro aspetto interessante, a sostegno della tesi di non applicabilità dell’aggravante mafiosa per Mafia Capitale, è stato affrontato dal Prof. Visconti in un paragone con le mafie storiche: un’organizzazione criminale come Cosa nostra o la ‘ndrangheta, in caso di arresti massicci, vive una temporanea crisi prima che i componenti vengano rimpiazzati; la loro forza risiede nel consolidamento territoriale e nella tradizione e l’associazione, considerabile come spersonalizzata, diventa più pericolosa. Nel caso di Mafia Capitale, con gli arresti dei vertici, l’associazione è venuta meno e non è in gradi di condizionare Roma.[10]

“Nel caso denominato «Mafia capitale» si configurano, in luogo di una unica associazione mafiosa, due associazioni criminali (l’una dedita all’usura e al recupero crediti mediante attività estorsive, l’altra operante nell’ambito degli appalti pubblici mediante corruzioni e turbative d’asta), prive di caratteri di mafiosità autonoma o derivata, e perciò ciascuna riconducibile alla generale fattispecie di associazione per delinquere, considerata l’impossibilità ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p. sia di tenere conto del requisito della «riserva di violenza» (che può riguardare solo le associazioni derivate da associazioni «storiche», in grado di beneficiare della intimidazione già praticata dalle strutture di derivazione), sia di attribuire rilievo al ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di condotte politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica.”[11]

[1] Trib. Pen. Roma, sent. 11730/2017, p. 3049 e ss.

[2] Cass. Sez. 5 sentenza n. 42635/2004; Cass. Sez. 2 sentenza n. 933/2013

[3] Cass. Sez.1 sentenza. 5405/2000

[4] Cfr. G.Fiandaca,  Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa, nota a sentenza, Foro it. anno 2018, parte II, col. 176

[5] Utilizzo di utenze telefoniche con periodico e contestuale cambio degli apparati cellulari, il frequente utilizzo dei telefoni pubblici, le conversazioni telefoniche alludenti ai luoghi dove incontrarsi. Informativa Ros Reparto Anticrimine, p. 265 e ss.

[6] Informativa Ros Reparto Anticirimine, p. 265 e ss.

[7] Informativa Ros Reparto Anticrimine, p. 931 e ss.

[8] Cfr. Trib. Pen. Roma, sent. 11730/2017, p. 3063

[9] Significativa, in proposito, la vicenda Odevaine, risultato percettore di tangenti – per la sua attività di “facilitatore” – non solo dal gruppo Buzzi ma anche, ed in misura ancora maggiore, dal gruppo facente capo alla cooperativa La Cascina. Trib. Pen. Roma, sent. 11730/2017, p. 3128 e ss.

[10] A Reggio Calabria una “grande” e vitale ‘ndrangheta e una “piccola” città; a Roma, all’opposto, una “piccola” mafia, peraltro disarticolata dagli arresti, e una gigantesca metropoli. Cfr. C. Visconti, “La Mafia è dappertutto. FALSO!”, p. 35, Bari, 2016

[11] Trib. Pen. Roma, sent. 11730/2017, in Foro it. anno 2018, parte II, col. 145

Gianluca Barbetti

Gianluca Barbetti nasce a Roma nel 1991. Appassionato di diritto amministrativo,ha conseguito la laurea in Legal Services con una tesi sui servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle società partecipate. Durante il percorso di studi, ha svolto diverse attività parallele per completare la propria formazione con approcci pratici al diritto, come Moot Court in International Arbitration e Legal Research Group. E' curatore e coautore di due opere pubblicate e attualmente in commercio.

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