sabato, Aprile 20, 2024
Criminal & Compliance

È vietato fotografare la scheda elettorale compilata. Si rischia fino a 15.000€!

elettoraleIntrodurre nella cabina elettorale il proprio cellulare e scattare una fotografia alla scheda appena compilata è reato, e a nulla rileva l’omissione dell’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sent.01/03/2018 n. 9400, in relazione al caso verificatosi nel 2013, in cui un uomo aveva scattato una foto in cabina elettorale e si era ritrovato nelle aule giudiziarie a difendersi dall’imputazione.

L’imputato fu condannato in prima battuta dal Tribunale di Firenze in quanto colpevole del reato di cui all’art. 1 legge n. 96 del 2008, nella parte in cui sancisce: “Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.” Riguardo la pena, l’art. 4 della stessa Legge stabilisce che “chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.”, pertanto, in seguito alla conversione della pena detentiva irrogatagli in pena pecuniaria, l’importo al cui pagamento l’imputato fu condannato ammontava a 15.000€.

Detta sentenza fu impugnata, in seguito, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, poiché, malgrado l’avvenuta confessione dell’imputato, si contestava l’omissione da parte del presidente di seggio dell’invito all’imputato a non introdurre in cabina il telefono cellulare. Secondo i giudici di merito, la legge n. 96 del 2008, però, non prevede affatto, come elemento costitutivo del reato di cui all’art.1 comma 1, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti idonei a fotografare la scheda compilata. Inoltre, secondo i giudici di merito, il disposto dell’art. 131 bis cod. pen.[1] che era stato invocato dalla difesa era inapplicabile, “in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata”.[2] Per questi motivi, la contestazione ebbe scarso successo e la condanna fu confermata.

Successivamente, sulla base di un triplice censura, la difesa ha presentato ricorso in Corte di Cassazione ottenendo un triplice rigetto.

  1. In primo luogo, la difesa dell’imputato ha dedotto la violazione di legge ed il vizio della motivazione perchè se è vero che il divieto dettato dal 1° comma della norma citata, “è altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto, consistenti nell’invitare l’elettore a depositare le apparecchiature prima di entrare in cabina.” La Cassazione ha risposto, però, che l’interpretazione di questa norma è inequivocabile, difatti, il secondo comma della norma in oggetto, (“Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso”[3]) detta solo la condotta di cui il presidente del seggio è onerato, la cui inosservanza è priva di conseguenze penali per il medesimo. L’invito a depositare le apparecchiature di registrazione, non costituisce alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma.
  2. In secondo luogo, l’imputato ha lamentato la violazione di legge per la mancata applicazione del disposto dell’art. 131 bis c.p., in quanto il comportamento era del tutto occasionale e la condotta omissiva del presidente aveva ridotto il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità.
    Secondo i giudici è infondato anche questo motivo, perché sul piano logico è evidente la particolare gravità della condotta posta in essere dall’imputato, quindi, si nega l’applicabilità della speciale formula di proscioglimento prevista dall’art. 131 bis c.p.
  3. Infine, nel terzo motivo, l’imputato ha invocato la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva, sottintendendo il dovere di applicare in modo generale l’art. 459 comma 1bis c.p.p.[4] introdotto con la legge n. 103/2017, in quale prevede un regime sanzionatorio di favore in alcune ipotesi. La Corte di Cassazione, rigettando anche quest’ultimo motivo, ha sottolineato che la norma invocata consente al giudice di determinare la misura della sanzione penale sostitutiva della pena detentiva, non più nei termini generali stabiliti dall’art. 135 c. p. (Euro 250 per ogni giorno di pena detentiva), ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare) da un minino di Euro 75 ad un massimo pari al triplo di tale somma, per ogni giorno di pena detentiva. La sua applicazione, però, non può avvenire in tutti i casi in cui la pena detentiva possa essere trasformata in pena pecuniaria, quindi, come nel caso di specie, all’esito del rito abbreviato, nel quale “la sanzione detentiva è stata sostituita in quella pecuniaria ai sensi dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689”[5]. I giudici chiariscono che il legislatore, con l’introduzione dell’art. 459 c. 1bis c.p.c., ha voluto sostenere l’esigenza deflattiva del processo penale, permettendo, nel solo caso del rito alternativo del decreto penale, una riduzione aggiuntiva della sanzione. Pertanto, nessun dubbio permane circa l’impossibilità di considerare tale norma di carattere generale.

Quali sono, dunque, le esigenze che il Ministero ha voluto tutelare anche nelle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018, con la pubblicazione di un manuale di “istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, instauratesi nel quadro dispositivo e sanzionatorio appena illustrato? Eccesso di minuziosità oppure garanzia di trasparenza?

Senz’altro la ragione di una disciplina così severa trova il suo fondamento nel tentativo di arginare il c.d. voto di scambio nell’ambito della c.d. corruzione elettorale: il nostro ordinamento sanziona, infatti, “chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416bis in cambio dell’erogazione di denaro o altra pubblica utilità” con la reclusione da quattro a dieci anni (art. 416ter), in modo da garantire l’ordine pubblico, il corretto funzionamento delle consultazioni elettorali nonché il corretto e libero confronto dei vari candidati.[6]

 

[1] Art. 131bis. “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.” Sul punto si veda https://www.iusinitinere.it/cause-esclusione-della-punibilita-la-particolare-tenuita-del-468.

[2] Cassazione penale, sez. V, 1 marzo 2018, n. 9400.

[3] Legge 30 maggio 2008, n. 96: “Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.

[4] Art. 459 c.1bis c.p.p.: “Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale.”

[5] Cassazione penale, sez. V, 1 marzo 2018, n. 9400.

[6]https://www.studiocataldi.it/articoli/26977-voto-di-scambio-come-cambia-il-reato-dopo-la-riforma-del-processo-penale.asp.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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