giovedì, Marzo 28, 2024
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Ecopiazzole difformi: risponde penalmente il sindaco che omette il controllo

Il Sindaco risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti qualora ometta di controllare la concreta realizzazione delle proprie iniziative riguardanti il centro di raccolta rifiuti.

La questione, affrontata dalla Cassazione con sentenza n.51576/2018, trova origine all’interno di una controversia nella quale il giudice di prime cure aveva affermato la responsabilità penale del Sindaco di un Comune italiano in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006[1].

Il Soggetto in questione, avviando un centro di raccolta rifiuti differenziati in modo difforme da quanto prescritto dal d. m. 8 aprile 2008 (come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009)[2] ometteva di predisporre una pavimentazione di calcestruzzo per l’impermeabilizzazione del fondo, una copertura per i rifiuti pericolosi, contenitori in tenuta stagna, cartelli ed etichette per distinguere le diverse tipologie di rifiuti, sistemi per garantire la separazione dei rifiuti fino al conferimento all’impianto di smaltimento, nonché sistemi antincendio.

In assenza della prescritta autorizzazione, il centro si configurava, di fatto, come un’area di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non.

Ricorrendo in Cassazione, il Sindaco imputato lamentava l’avvenuta violazione dell’articolo 107 del d.lgs. 267/2000[3], in considerazione della separazione delle funzioni politiche e tecnico amministrative del sindaco.

I giudici di Piazza Cavour, nel dichiarare inammissibile il ricorso, riprendevano l’orientamento[4] secondo cui: “va escluso che, al di fuori dell’ipotesi contemplate dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di «ecopiazzola» o «isola ecologica» possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l’intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, un regime autorizzatorio e gestionale che consente il conferimento ai centri di raccolta di un’ampia gamma di rifiuti in maniera controllata”.

Di conseguenza, in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore, deve procedersi ad una valutazione dell’attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.

Alla luce di tale interpretazione, l’attività posta in essere presenta, pertanto, tutti gli elementi della fattispecie di gestione illecita dei rifiuti.

Per quanto riguarda invece la questione relativa alla posizione del sindaco rispetto all’attività di gestione di rifiuti ed alle sue competenze ex art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Corte ha specificato che, secondo la giurisprudenza attualmente prevalente: “sebbene la disposizione in esame distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, è evidente che il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate; egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico — operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente[5]

In virtù di tale assetto normativo, pertanto, il Sindaco risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti per omesso controllo delle attività poste in essere per la realizzazione delle proprie iniziative in materia rifiuti.

 

[1] Il testo dell’articolo in questione prevede che: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

[2] Decreto recante: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”

[3] Suddetto articolo, rubricato “funzioni e responsabilità della dirigenza”, prevede che: “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2.Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3.Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico.”

[4] Si veda, anche per una ricostruzione della disciplina propedeutica alla comprensione dell’argomento, Cass, Sez. 3, n. 1690 del 11/12/2012.

[5] Cfr. Cass., Sez. 3, n. 37544 del 27/6/2013 oppure, in tema di prevenzione infortuni, Cass., Sez. 4, n. 30557 del 7/6/2016.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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