giovedì, Aprile 18, 2024
Labourdì

Edilizia privata e sicurezza dei lavoratori: obblighi e responsabilità del committente.

Il d.lgs. n.81 del 2008, rubricato “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”(cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), e modificato da ultimo dal d.lgs. n.106 del 2009, non è stato emanato per preservare l’incolumità psicofisica[1] del prestatore di lavoro subordinato esclusivamente nell’azienda[2], nelle pertinenze di essa o in una sua unità produttiva, secondo una concezione tradizionale di luogo di lavoro in cui tutelare l’integrità del lavoratore: il provvedimento normativo infatti articola la sua disciplina anche allo scopo di garantire il lavoratore(dipendente o autonomo)che espleti la sua attività in un luogo nella disponibilità del soggetto privato che abbia commissionato l’opera finale(appaltante o committente), seppur nella pratica con scarsa effettività; le maggiori criticità si osservano nell’ambito degli appalti di edilizia privata(o ingegneria civile, replicando la dizione impiegata nel Testo unico), in cui alla preoccupante diffusione del lavoro sommerso ed alla carenza di controlli istituzionali si aggiungono l’inottemperanza alle più elementari norme di sicurezza ed una non definita ripartizione delle responsabilità tra committente ed impresa affidataria dei lavori.

In ossequio al dettato della legge, occorre operare alcune precisazioni terminologiche:

-la disciplina degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori a carico dei committenti privati è contenuta nel Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei o mobili, i quali, ai sensi dell’articolo 89, lettera a), s’identificano in qualsiasi luogo in cui siano effettuati lavori edili o d’ingegneria civile;

-sono annoverati nell’ambito dei lavori edili o d’ingegneria civile, come riportato dall’Allegato X, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché i lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o d’ingegneria civile;

-per committente s’intende, a norma dell’articolo 89, lettera b), il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

-si definisce impresa affidataria l’impresa titolare del contratto di appalto che, nell’esecuzione della commessa, può avvalersi d’imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi(articolo 89, lettera i))[3]; a tal proposito, la lettera i-bis) del medesimo articolo specifica che l’impresa che materialmente esegue l’opera o una parte di essa impegnando proprie risorse personali e reali è denominata impresa esecutrice[4].

L’articolo 90 enuncia analiticamente gli obblighi gravanti sul committente: incaricato del loro adempimento, dietro iniziativa del committente ex articolo 89, lettera c), può essere anche un soggetto terzo, denominato responsabile dei lavori; in tale eventualità, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’assolvimento degli obblighi prescritti limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori(articolo 93, 1° comma).

Il primo complesso di obblighi(1° comma)inerisce alla fase di progettazione dell’opera: il committente o l’eventuale responsabile dei lavori devono attenersi ai principi ed alle misure generali elencati dall’articolo 15(in particolare, devono operare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eliminare i suddetti rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo attraverso la diminuzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo sia o lo sia in misura inferiore, la minima utilizzazione di agenti chimici, fisici e biologici ed, in generale, l’apprestamento di tutte le cautele idonee in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico); essi devono prendere in attenta considerazione i principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, ed all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Naturalmente, ai criteri generali di tutela dev’essere data debita importanza di concerto con l’impresa affidataria, stante la diversificata perizia e competenza dei contraenti.

Nei cantieri in cui è presente una pluralità d’imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designano il coordinatore per la progettazione(3° comma): costui è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti redazionali(piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori)in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera; nella medesima ipotesi di previsione di compresenza, anche non contemporanea, tra imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori incaricano prima dell’affidamento dei lavori un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale non può coincidere col datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o con un loro dipendente(4° comma)[5].

Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi del 9° comma, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici: con questa locuzione s’indica il possesso di capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare(articolo 89, lettera l). Tale accertamento si concreta nella richiesta dei seguenti documenti: certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; documento unico di regolarità contributiva; autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII(in particolare, non essere oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi a causa dell’impiego di lavoratori irregolari o di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro); autocertificazione(relativamente alle imprese esecutrici)in ordine al contratto collettivo applicato; piano operativo di sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato.

Le opere che richiedono l’installazione di cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno(risultante dalla somma delle giornate lavorative prestate previste per la realizzazione dell’opera), e che comportano rischi particolari  per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’allegato XI(lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera, lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo, lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria, lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, lavori che espongono ad un rischio di annegamento, lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, lavori subacquei con respiratori, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori comportanti l’impiego di esplosivi, lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti), postulano verifiche d’idoneità tecnico-professionale maggiormente approfondite: si mantengono inalterati il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, il documento unico di regolarità contributiva ed il piano operativo di sicurezza, mentre le autocertificazioni ammesse per i lavori “ordinari” vengono sostituite dalla presentazione del documento di valutazione dei rischi; della dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi; della dichiarazione(da parte delle imprese esecutrici)di organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il committente o il responsabile dei lavori, infine, trasmettono all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori riguardo ai quali è stato rilasciato il permesso di costruire o è stata effettuata la denunzia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99(ossia del documento inviato, prima dell’inizio dei lavori, all’Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti contenente i dettagli del cantiere e dei soggetti coinvolti), il documento unico di regolarità contributiva ed una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione concernente i requisiti d’idoneità tecnico-professionale.

Sul piano sanzionatorio, a norma dell’articolo 157, lettera a), il committente o il responsabile dei lavori, per violazione degli obblighi relativi alla nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro; invece, in ipotesi di violazione degli obblighi concernenti la verifica d’idoneità tecnico-professionale(allegato XVII), sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro(articolo 157, lettera b).

Fonti

1)https://www.diritto.it/obblighi-e-responsabilita-del-committente-privato-in-caso-di-affidamento-di-lavori/

2)http://www.uppi-bologna.it/tecnico/sicurezza-sul-lavoro-il-privato-e-responsabile-dellinfortunio-delloperaio-che-lavora-in-casa/

[1] Articolo 2087 del codice civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

[2] Articolo 2555 del codice civile: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

[3]Il legislatore ha assegnato all’impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori”(Parere del 22 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).

[4] La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, istituita ai sensi dell’articolo 12 del Testo unico, nell’interpello n.13 del 2014 di risposta al quesito avanzato dall’Ente Nazionale Imprese Edili Manifatturiere in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria, ha chiarito che all’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie, titolari di distinti contratti di appalto; inoltre, la previsione legislativa della possibilità di avvalersi d’imprese subappaltatrici induce a ritenere che non vi sia necessaria coincidenza tra impresa affidataria ed esecutrice, verificandosi così una diversificazione del contenuto degli obblighi.

[5] Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

Lascia un commento