giovedì, Marzo 28, 2024
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Principi di diritto processuale civile internazionale: l’efficacia degli atti giurisdizionali

Premessa: questo articolo costituisce la terza parte di una serie di scritti che illustrano il diritto processuale civile internazionale nei suoi caratteri più rilevanti.

Esiste oggi un consenso diffuso sul fatto che sia interesse pubblico, nonché interesse delle parti coinvolte, che sentenze ed atti giurisdizionali stranieri siano, in principio, riconosciuti e resi esecutivi.[1]

Occorre però distinguere le due ipotesi: il riconoscimento, da un lato, implica l’attribuzione alla decisione straniera, nel paese in cui viene invocato, degli effetti propri dell’atto giurisdizionale, ma non attribuisce necessariamente il diritto di procedere anche in executivis al fine di soddisfare la pretesa cui la pronuncia resa all’estero ha dato accoglimento; l’esecutività, diversamente dal riconoscimento, va oltre l’attribuzione alla pronuncia estera dell’efficacia dell’atto giurisdizionale e consiste nel portare ad attuazione, in via coattiva, il comando in essa contenuto, con l’ausilio delle regole procedurali previste dalla legge dello Stato in cui si procede esecutivamente.[2]

Sul piano delle fonti normative rilevano innanzitutto le norme di fonte sovranazionale; in secondo luogo le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia; ed in terzo luogo le norme di fonte interna, tra cui la legge di riforma 218 del 1995. Ciò è coerente con quanto affermato da T. Domej, secondo cui “EU law only applies to judgments originating from Member State courts, while recognition and enforcement of third-state judgments is governed by national law (or international treaty, as appropriate)”. [T. Domej, 2017]

Riconoscimento ed esecuzione nel diritto dell’Unione Europea

Il regolamento 1215/2012 del Parlamento Europeo, con applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2015, prevede l’automatico reciproco riconoscimento delle decisioni (sentenze, ordinanze o decreti) rese in materia civile e commerciale (con esclusione della materia fiscale, doganale ed amministrativa) da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente. Il riconoscimento consegue quindi ex lege dal fatto che l’atto straniero assuma i requisiti prescritti dalla legge del luogo in cui lo stesso è invocato. Motivi ostativi al riconoscimento si incontrano allorché:

  • Si rilevi la contrarietà manifesta all’ordine pubblico della decisione – ove quindi sia incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato;
  • Nel caso in cui la decisione sia stata presa in contumacia, la domanda giudiziale non sia stata notificata o comunicata al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese;
  • La decisione resa all’estero risulti incompatibile con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro richiesto;
  • La decisione sia stata resa in violazione delle norme riguardanti le competenze esclusive.

Il regolamento 1215/2012 innova la precedente disciplina con riguardo all’esecuzione delle decisioni (provvedimenti provvisori e cautelari), in quanto prevede che la decisione emessa in uno Stato membro e che sia  automaticamente esecutiva in tale Stato sia altresì automaticamente esecutiva negli altri Stati membri senza che venga richiesta una dichiarazione di esecutività (per gli atti pubblici e giudiziari formati e conclusi anteriormente al 10 gennaio 2015 continua ad applicarsi il regolamento 44/2001 che prevede un intervento del giudice competente dello Stato membro richiesto che dichiari l’esecutività della decisione estera). Si fa salva comunque la facoltà della parte interessata di formulare opposizione deducendo la sussistenza di motivi ostativi.

Riconoscimento ed esecuzione nelle convenzioni internazionali

Diverse convenzioni internazionali che stabiliscono i requisiti per il riconoscimento e le regole relative all’attribuzione di forza esecutiva nello Stato richiesto in materia civile e commerciale sono tuttora in vigore per l’Italia. Tra queste:

  • La convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituita dal regolamento 44/2001 e poi dal regolamento 1215/2012
  • La convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale intervenuta tra Unione Europea, Danimarca, Svizzera, Norvegia e Islanda.

Riconoscimento ed esecuzione nella legge 218/1995

Infine, salva l’applicazione prioritaria della normativa dell’Unione Europea, la legge di riforma italiana del 1995 ha innovato la precedente disciplina in materia di riconoscimento (che prevedeva la necessità di attivare un giudizio di delibazione delle sentenze straniere) incentrandosi sul principio del riconoscimento automatico delle sentenze rese all’estero, in presenza di determinati requisiti:

  • La sentenza deve presentare un collegamento con l’ordinamento di provenienza che risulti conforme ai principi sulla competenza tipici dell’ordinamento italiano;
  • L’atto introduttivo del giudizio deve essere portato a conoscenza del convenuto e non devono essere violati i diritti di difesa;
  • Le parti devono costituirsi in giudizio secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo;
  • La sentenza straniera deve essere passata in giudicato nell’ordinamento di appartenenza, pena l’inefficacia della stessa;
  • La sentenza straniera non deve essere contraria ad altra sentenza passata in dirigiudicato pronunziata da un giudice italiano;
  • Le disposizioni della sentenza non devono produrre effetti contrari all’ordine pubblico non interno, ma, stando a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, internazionale, ovvero corrispondente all’insieme dei principi fondamentali caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo storico.

[1] T. Domej, “Recognition and enforcement of judgments (civil law)”, Encyclopedia of Private International Law, Edward Elgar Publishing, 2017

[2] G. Conetti, S. Tonolo, F. Vismara, Manuale di diritto internazionale privato, Giappichelli, II ed.

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

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