venerdì, Aprile 19, 2024
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Alcuni elementi accidentali del contratto: la clausola penale et similia.

Con l’inserimento della clausola penale si pone a carico di uno dei contraenti, nel caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, l’obbligo di eseguire una determinata prestazione. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e preclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ulteriore (art. 1382 c.c.).

La funzione della clausola penale, quale emerge dalla disciplina menzionata, è prevalentemente sanzionatoria, in quanto il suo ammontare non è correlato all’ammontare del danno e l’obbligo di corrisponderla prescinde, addirittura, dalla stessa esistenza di un danno.

Sembra, peraltro, che alla clausola non possa essere negata anche una funzione risarcitoria eventuale. Di tale funzione è conferma l’art. 1382, 1° comma, che ammette la possibilità di pattuire anche il risarcimento del danno ulteriore.

Dal dettato normativo si evince, anzitutto, che il legislatore non ha consentito che le parti sommassero alla penale il risarcimento del danno: ciò nell’intento di tutelare l’inadempiente da aggravi eccessivi (intento al quale si ispira anche l’art 1384 quando attribuisce al giudice il potere di ridurre l’ammontare della penale ove mai dovesse risultare <<manifestamente eccessivo>>).

Si evince, altresì, che la clausola penale, quando l’inadempimento, o il ritardo nell’adempimento, provochi danni, svolge anche una funzione risarcitoria, tant’è che la pattuizione avente ad oggetto il risarcimento del danno può riguardare solo il danno ulteriore rispetto alla somma dovuta in forza dell’applicazione della penale.

Allorché, al momento della conclusione del contratto, una parte consegna all’altra una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la dazione può svolgere funzioni varie.

Può trattarsi di un acconto sul prezzo. Può trattarsi di una cauzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Può trattarsi di caparra, la cui pattuizione si inserisce nel contratto come clausola avente natura reale: vale a dire, che si perfeziona solo con la consegna del danaro o delle cose fungibili.

La dazione a titolo di caparra può perseguire due finalità distinte: o di confermare la serietà dell’impegno del contraente (caparra confirmatoria) o di fissare un corrispettivo per l’eventuale recesso dal contratto (caparra penitenziale). Qualora abbia questa seconda funzione, il contraente potrà recedere dal contratto perdendo la caparra versata o pagando il doppio della caparra ricevuta (art.1386 c.c.).

Solo nel primo caso può riconoscersi alla caparra una finalità di rafforzamento del vincolo contrattuale. Nel secondo caso il vincolo, dato il collegamento della caparra con il potere di recesso, viene addirittura indebolito.

La caparra confirmatoria rafforza anche la posizione della parte del contratto che subisca l’inadempimento. A questa, infatti, è data la possibilità, oltre che di agire per l’esecuzione del contratto o di chiederne la risoluzione nonché di chiedere il risarcimento del danno, di recedere dal contratto, ritenendo la caparra ricevuta o esigendo il doppio della caparra data (art. 1385, 2° comma).

Alessandro Palumbo

Alessandro Palumbo è uno studente ventiduenne iscritto al quarto anno di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Nel settembre 2015 ha preso parte all’evento “ROME FAO MUN”, come membro permanente della Commissione affari costituzionali e legali (CCLM), presso la Food and Agricolture organization of the United Nations (FAO). Nell’estate del 2016 è stato selezionato come “Intern” dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Remo Danovi. Durante l’internship presso lo studio legale Danovi&Giorgianni ha avuto modo di studiare materie quali: contenzioso civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto successorio, diritto notarile, diritto di famiglia, diritto arbitrale. Egli ha altresì redatto molteplici pareri legali e preso parte alle udienze sia presso il Tribunale che presso la Camera Arbitrale. Email: alessandro.palumbo@iusinitinere.it

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