venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Elementi di criticità sulla perizia psicologica nel processo penale

psicologica

Un tema tutt’ora dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza è quello dell’ammissibilità della “perizia psicologica” nel processo penale. Oggi si ritiene che essa possa essere utilizzata “contro” l’imputato, perciò non si ammette. Al contrario, la deposizione della persona offesa dovrà essere sottoposta ad una ferma indagine relativa alla sua credibilità.

Per perizia psicologica si intende “l’indagine della personalità del reo inteso come autore di reato, sulla base delle modalità dell’azione, da cui si traggono i tratti e le caratteristiche peculiari della sua personalità.”[1] Tale perizia in ambito penale, si contrappone a quella propria dell’ambito civile e cioè alla c.d. consulenza tecnica.

Secondo l’art. 220 comma 2 del nostro codice di rito, “Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”, in quanto, nella disciplina vigente l’uso della perizia criminologica è concesso soltanto nella fase dell’esecuzione.

Facendo qualche passo indietro, dal punto di vista storico – giuridico, si possono meglio comprendere le ragioni delle criticità in materia. Il divieto ha origine nel codice di procedura penale del 1930, nel quale erano vietate «perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere la qualità psichiche anche indipendenti da cause patologiche» (art. 314, co. 2, c.p.p.).[2] In seguito, il contenuto della norma è stato quasi integralmente duplicato nel codice di rito vigente.

Eppure, il fatto che il codice del 1930 vietasse la perizia psicologica creava un evidente paradosso, poiché la legislatura di quell’epoca era molto interessata alle tematiche del carattere e della personalità del reo, anche in relazione ad i nuovi progressi scientifico-tecnologici, tuttavia vietava espressamente l’uso degli strumenti adatti a raggiungere gli obiettivi specificamente prefissati; si pensi al disposto dell’art. 133 del Codice Penale, che assegnava ed assegna al giudice il compito discrezionale di individuare la giusta pena in base ad un’efficace analisi della personalità del reo. La perizia, dunque, “era ammessa soltanto nei casi in cui l’imputato presentasse delle anomalie psicologiche derivanti da cause patologiche, mentre era vietata al di fuori di questi casi, rendendo così necessario il ricorso ad altri tipi di prova, quali ad esempio la testimonianza, i documenti, l’osservazione (clinica) diretta dell’accusato da parte del giudice, per la ricerca, imposta dal codice di diritto sostanziale, di elementi di delinquenza nella personalità del reo”[3], ostacolando così il raggiungimento delle finalità relative all’individuazione della giusta pena, contemporaneamente sottolineate.

L’atteggiamento di sfavore nei confronti della perizia criminologica, successivamente, ha subito una serie di ripensamenti: I giudici di merito hanno cercato più volte di sottolineare l’esigenza di escludere il divieto di perizia criminologica, sollevando talvolta questioni di legittimità costituzionale. Le ragioni sono state molteplici:

-In primo luogo, secondo i giudici, il divieto contrasterebbe con l’art. 27 comma 2 della Cost.,[4] cioè con il principio della finalità rieducativa della pena; Il giudice, non potendo avvalersi dell’ausilio degli esperti in materia, non potrebbe valutare la personalità del reo senza prescindere da intuizioni strettamente personali, non rispettando pienamente la valutazione richiesta tra gli indici di cui all’art. 133 c.p.

-In secondo luogo, il contrasto si presenterebbe anche in relazione con gli artt. 24 e 3 della Cost.: il divieto infatti priverebbe l’imputato dei diritti inviolabili di difesa e di uguaglianza, non potendosi difendere in base alla dimostrazione di dati di fatto a sé favorevoli.

-Nonostante ciò, i giudici si sono espressi, non di rado, in favore della legittimità costituzionale di tale limite. Infatti, “la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno giudicato legittimo il divieto di perizie psicologiche in più occasioni, a volte in modo diretto, altre indiretto (ad es., Cass. Pen., sez. I, 28 giugno 2006, n. 30402)[5]. In un’occasione la Corte Costituzionale ha stabilito che non si può ricavare dalla Costituzione l’esistenza di un “diritto dell’imputato ad ottenere una perizia psicologica”, perché non bisogna confondere il “carattere” citato dall’art. 133 c.p., con la “personalità” del reo (della quale si fa menzione nell’art. 220 C.P.P.), che sono concetti completamente diversi. (Corte Cost., sent. n. 179 del 6 dicembre 1973).”[6]

Dunque, malgrado le numerose obiezioni, come si può riassumere la ratio del divieto oggi consolidato nell’ordinamento? Gli argomenti a sostegno del divieto sono tre: il rischio di lesione della libertà morale dell’imputato; la (pretesa) scarsa attendibilità dei risultati dell’indagine psicologica; la difficoltà estrinseca di svolgimento della perizia.[7]

– Riguardo al primo degli argomenti, la perizia psicologica porterebbe il giudice a decidere non solo sulla base dei fatti provati durante il processo, ma piuttosto sull’identità dell’imputato nata dalle stime psicologiche svolte sulle intenzioni, anche rischiando di violare della sua dignità;

– In secundis, Il diritto penale non si occupa di perseguire i pensieri celati della persona, ma questo è l’oggetto del sapere psicologico. Il giudice incorrerebbe nella psicologia da un lato e nei fatti notori dall’altro e verrebbe indotto in errori di valutazione che si potrebbero rivelare irreversibili;

– Infine, l’indagine psicologica manifesta svariate difficoltà estrinseche e necessita in modo ineliminabile della collaborazione dell’imputato, della quale spesso difetta.[8]

Ecco perché, nonostante il codice di rito presenti una scelta processuale così ben definita, permangono i dubbi sull’ammissibilità del divieto di cui all’art. 220 comma 2 c.p., non solo in dottrina ed in giurisprudenza, ma anche tra gli specialisti del settore psicologico. Bisogna considerare comunque che le varie scuole di pensiero che si sono susseguite, con l’intento di individuare uno “standard” personologico del criminale hanno avuto esito negativo, con il risultato che il comportamento del criminale non sia qualitativamente né eticamente diverso da quello della generalità dei consociati. Assodato ciò, sarebbe auspicabile un atteggiamento di minor timore rispetto all’inserimento delle tecniche psicologiche all’interno del processo penale, aprendo il codice penale ad una (seppure con i dovuti limiti) ammissibilità circa la verifica della struttura psicologica del reo, tramite l’analisi della personalità, ma, allo stesso tempo, come strumento di ausilio e non sostitutivo rispetto all’attività del giudice, considerato quale solo ed unico esperto in grado di comminare al reo la giusta pena.

Fonte Immagine: www.memolition.com

[1]La perizia psicologica ed il processo penale”, Tratto da www.cifit.it.

[2]Il divieto di perizia psicologica” (2009), Tratto da www.psicologiagiuridica.com.

[3] Op. ult. cit.

[4] Art. 27 co. 2 Cost. “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”

[5] “Il divieto è posto a garanzia dell’imputato al fine di sottrarlo ad indagini psicologiche da cui potrebbero trarsi elementi confessori ovvero comunque attinenti alla sua responsabilità al di fuori delle garanzie difensive e degli strumenti di acquisizione della prova previsti dal c.p.p.” Cass. Pen., Sez. I, 13 settembre 2006, n. 30402.

[6] Tratto da www.consulenti-tecnici.it.

[7] Avv. G. Loffredo. Contraddizioni dell’art. 220 c.p.p.: Perizia criminologica e grafologica. P. 33 ss.

[8] Op. ult. cit.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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