venerdì, Aprile 19, 2024
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Elettrosmog: quale tutela penale?

Nell’era della tecnologia e della digitalizzazione non è infrequente sentir parlare di elettrosmog. L’inquinamento elettromagnetico consiste nell’alterazione del campo elettromagnetico naturale, prodotto dalla Terra, dall’atmosfera e dal Sole, che si verifica in una delimitata frazione di territorio. Le principali cause sono prodotte da fonti quali elettrodomestici, forni a microonde, infrastrutture di telecomunicazioni (emittenti radiofoniche e televisive), reti per telefonia cellulare, apparecchi telefonici, apparati wireless.

Ad oggi gli studi sull’impatto provocato dall’eccessiva esposizione a tali radiazioni elettromagnetiche sull’uomo, gli animali e le piante, sono controversi ma sembrano poter dimostrare almeno due tipologie di effetti:

  • Effetti termici consistenti in un apprezzabile riscaldamento cellulare indotto dalla radiazione. Un riscaldamento direttamente proporzionale all’aumento dell’intensità delle onde.
  • Effetti biologici di risposta del corpo umano alla sola presenza dell’onda elettromagnetica.

Essendo i danni sulla salute per nulla utopici ed anche dimostrabili sotto alcuni punti di vista, in che modo, la legislazione italiana, tutela il diritto alla salute di ciascuno e la salubrità dell’ambiente?

Il legislatore italiano con Legge quadro n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici” ha emanato una disciplina organica, statuendo sulle distanze dalle sorgenti elettromagnetiche, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione.

Nello specifico sono imposti limiti di esposizione rispetto ad effetti acuti sulla salute, non superabili in alcun caso e valori di attenzione, pensati su effetti cronici, consistenti in valori cautelativi fondati sul principio di precauzione. Limiti di esposizione basati su criteri di pericolosità e valori di attenzione informati ad un principio precauzionale. Ogni valore soglia è stato fissato da apposito Decreto ministeriale. Le violazioni delle prescrizioni sono sanzionate esclusivamente in via amministrativa, con ingenti sanzioni. L’art 15, legge n. 36/2001 recita: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 309.874”.

La giurisprudenza ha sopperito all’assenza di una disciplina in grado di sanzionare penalmente il fenomeno dell’elettrosmog, riconducendolo alla contravvenzione prevista dalla prima parte dell’art. 674 c.p. “getto pericoloso di cose” : Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

 La seconda parte di detto articolo non è applicabile, non rientrando, le onde elettromagnetiche, nella nozione di gas, vapori o fumo.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come il codice riconosce ex art 624 c.p. l’energia elettrica e le altre energie aventi valore economico, equiparandole, agli effetti penali, alle cose mobili. La giurisprudenza ha per cui ritenuto che la condotta della propagazione o diffusione di onde elettromagnetiche possa integrare gli estremi della condotta tipica di getto. Con ciò interpretando lautamente i termini “versare” e “gettare” come azione di mandar fuori, espellere, o più propriamente emettere.

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 c.p. occorre verificare l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare. Nel noto caso Radio Vaticana, la Cassazione ha ritenuto che il mero superamento dei parametri di settore, sia dei limiti di esposizione che dei valori di attenzione, non è sufficiente. Occorrerebbe nel solo caso del superamento dei limiti di esposizione (non anche dei valori attenzione, ad oggi penalmente irrilevanti), la prova che un certo numero di persone si è trovato per un lasso di tempo apprezzabile sottoposto ad emissioni superiori ai limiti di legge. In caso contrario, il superamento dei limiti di esposizione integrerebbe l’illecito amministrativo di cui all’art. 15, l. n. 36/2001.

In caso di concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato” consente di derogare al principio di specialità a favore dell’applicazione della norma penale. La pena prevista per il getto pericoloso di cose è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro, mentre l’illecito amministrativo è punito con pena pecuniaria da 1.032 a 309.874 euro.

Il fatto più grave finirebbe paradossalmente con l’essere punito meno severamente rispetto al fatto più lieve.

Chiara Molinario

Nasce ad Ariano Irpino (Av) il 15/05/1994. Nel 2012 consegue la maturità classica e si iscrive all'Università degli Studi del Sannio. Frequentante il quinto anno e prossima alla laurea, scrive la tesi con la Professoressa Antonella Tartaglia Polcini, in materia di Mediazione Ambientale, dopo aver frequentato un corso innovativo sulla Negoziazione e lo Sviluppo Sostenibile. Ha partecipato ad un concorso nazionale di idee, bandito dalla Fondazione Italiana Accenture, "Youth in Action for Sustainable Development Goals", in cui è arrivata in finale. E' socia di ELSA (European Law Student's Association) di cui è Responsabile dell'Area Seminari e Conferenze nel board beneventano. Ha organizzato un'importante Conferenza sul tema dell'Ambiente ed Infrastrutture a cui ha partecipato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Molto attiva nel sociale, è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di "Panacea", e Consigliera di amministrazione della Cooperativa "Magnolia". Ama i viaggi, la lettura, la salute e lo sport.

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