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Elezioni amministrative 2017: tutto ciò che occorre sapere ai cittadini per l’esercizio del diritto/dovere di voto

Gli elettori di circa 1000 Comuni italiani andranno alle urne nella prossima primavera (tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2017), si tratta dei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel primo semestre del 2012 e di quelli commissariati per diversi motivi ove dunque vi saranno elezioni amministrative anticipate per il rinnovo dei consigli comunali e la contestuale elezione del sindaco. Ci si propone in questa sede di analizzare taluni aspetti delle elezioni amministrative che riguardano l’elettorato attivo, con particolare attenzione alle modalità di voto ed agli obblighi del cittadino, dei comuni a statuto ordinario e con numero di abitanti superiore ed inferiore a 15.000, sulla base del TU del 1960 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) con le modifiche apportate negli ultimi anni e del d. lgs. 267/2000.

Nelle municipalità con popolazione superiore a 15 000 abitanti (art. 73 d.lgs. 267/2000), ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, uno per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale ed un massimo di due voti di preferenza a favore di candidati consiglieri di genere diverso appartenenti alla medesima lista votata. A tal riguardo è bene segnalare una importante novità introdotta dalla l. n.215/2012 che estende i casi di nullità del voto di preferenza: tale legge infatti stabilisce che la seconda preferenza espressa per i candidati consiglieri deve essere annullata se non attribuita ad un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza. Tale legge è più nota come “legge sulle quote rosa” ed è stata emanata allo scopo di promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali. Tale legge ha destato diverse polemiche, è stata tuttavia definita legittima dalla Corte Costituzionale.  Ciascun candidato alla carica di sindaco risulta collegato ad una singola lista oppure a un gruppo di liste, detto «coalizione». È possibile votare per una lista collegata al candidato sindaco prescelto oppure per una delle liste a lui non collegate, esprimendo in tal modo un voto disgiunto. Il cittadino può altresì decidere di non indicare alcuna lista ma attribuire solo un suffragio in favore di uno dei candidati sindaci, in tal caso non sarà conteggiato alcun voto alle liste. Al contrario, se l’elettore opta per una delle liste senza indicare alcun candidato sindaco, il voto si estende al candidato sindaco collegato alla lista prescelta.

Nei comuni con popolazione compresa fra 5 000 e 15 000 abitanti, l’elettore può esprimere fino a un massimo di due voti di preferenza, purché riguardino candidati consiglieri di genere diverso appartenenti alla lista prescelta; nei comuni più piccoli (con numero di abitanti inferiore a 5.000) si ha diritto invece ad una sola preferenza. Il voto disgiunto non è consentito in alcun caso. In tali comuni si potrebbe verificare l’eventualità che sia ammessa alle elezioni amministrative una sola lista, la legge, in tal caso, prevede che la consultazione sia valida soltanto se vi prende parte almeno la metà degli elettori ed il numero dei voti validi raggiunge almeno la metà dei votanti.

La legge stabilisce inoltre il divieto di introdurre apparecchiature in grado di fotografare il voto, disponendo: “Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”. Tale divieto è volto ad ottemperare al dettato dell’art. 48 Cost. “il voto è segreto” e ad arginare quel fenomeno attraverso cui i clan mafiosi si infiltravano nella politica promettendo denaro, favoritismi di ogni tipo ed addirittura generi alimentari a coloro che avessero votato il candidato, testimoniando il voto.

Affinché i cittadini possano esercitare il diritto/dovere civico di voto è necessario che presentino al seggio elettorale un documento di riconoscimento (carta d’identità anche scaduta ma da non più di tre anni, patente di guida o altri documenti rilasciati dalla p.a.) e la tessera elettorale. La tessera elettorale personale, prevista dalla legge n. 120 del 1999, e istituita con D.P.R. n. 299 del 2000 è il documento che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza e dunque la possibilità di verificare la sussistenza in capo all’elettore del diritto di voto (che si perde per incapacità civile, per effetto di una sentenza penale irrevocabile e particolari casi di indegnità morale). Tuttavia, oltre agli elettori ammessi nelle liste della sezione, sono ammessi a voltare anche: coloro che presentano una sentenza della Corte d’Appello o Cassazione che li dichiari elettori del comune, coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto, i componenti del seggio (rappresentanti di lista inclusi), ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, ed elettori non deambulanti in possesso di un certificato medico che ne attesti l’impedimento fisico. Tutti gli elettori devono presentare la tessera elettorale che in questi ultimi casi ha la funzione aggiuntiva di verifica dell’univocità del voto dell’elettore (che ben avrebbe potuto votare anche nel suo seggio di appartenenza, violando il disposto dell’art 48 Cost: “il voto è unico”, in tal caso la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali” ). La suddetta tessera si compone di diciotto appositi spazi per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione (si rammenta dunque che in caso di compilazione di tutti gli spazi tale tessera non sarà più valida e necessita di essere rinnovata). Nel caso di trasferimento di comune di residenza dell’elettore, questo è tenuto a comunicarlo all’ufficio elettorale che provvederà all’aggiornamento della tessera. In caso di perdita o deterioramento della tessera stessa, previo avviso all’ufficio elettorale questo provvederà al rilascio di un duplicato.

Infine, si ricorda che le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23, così come disposto dalla legge 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014), che aveva l’obiettivo di contenere i costi dello Stato.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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