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Esclusa la violazione dell’art. 25 co. 2 Cost. in relazione alla sospensione del corso della prescrizione dei reati durante l’emergenza sanitaria

Con la sentenza 18 novembre 2020 n. 278, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 27/2020, sollevate in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost. La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, co. 1, del d.l. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 40/2020, sollevate in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost..

Le ordinanze di rimessione sono state emesse nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni per reati edilizi, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e per il delitto di calunnia. In tali procedimenti, pendenti nella fase del dibattimento, i reati sarebbero risultati estinti per decorrenza del termine massimo di prescrizione, ma, applicando la sospensione di tale termine prevista dalle disposizioni censurate, la prescrizione non sarebbe maturata. La legislazione emergenziale ha infatti disposto la sospensione della prescrizione in tre ipotesi:

a) fino all’11 maggio 2020, per i procedimenti oggetto di sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto, compresi i procedimenti sub iudice, le cui udienze sono state rinviate ex lege a data successiva all’11 maggio (art. 83 co. 4);

b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze sono state rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno 2020 (art. 83 co. 9);

c) fino al 31 dicembre 2020 – o alla data fissata per l’udienza, se precedente – nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, quando si tratti di procedimenti non rinviati, a richiesta del difensore, a carico di soggetti che siano sottoposti o possano essere sottoposti a limitazioni della libertà personale in applicazione di pene, misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione (art. 83 co. 3 bis) [1].

Nella decisione, la Consulta evidenzia che la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. La disciplina della prescrizione è infatti volta a bilanciare esigenze e diritti contrapposti. Da una parte, la necessità di perseguire le condotte tenute in violazioni della legge penale e di tutelare le vittime di fatti di reato. Dall’altro, il diritto fondamentale dell’individuo a non versare in una protratta situazione di incertezza in ordine alla propria responsabilità penale, essendosi affievolito l’allarme sociale per il fatto di reato per effetto del decorso del tempo.

Nell’ordinamento italiano la prescrizione assume rilevanza sostanziale, poiché da essa dipende la punibilità stessa della condotta[2]. L’istituto ricade dunque nell’area di applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25 co. 2 Cost. e appartiene al nucleo essenziale dei diritti di libertà che concorrono a definire l’identità costituzionale dell’ordinamento giuridico. In particolare, in relazione alla determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati, il principio di legalità ha un ruolo centrale, affiancandosi al principio di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, co. 2, Cost.) e a quello di ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, Cost.). L’art. 25 co. 2 Cost. non può subire deroghe, neppure in situazioni emergenziali, contenendo un superiore principio di civiltà giuridica, a garanzia della libertà personale e delle scelte individuali contro possibili abusi del legislatore[3].

Sulla base di tale impianto costituzionale, è esclusa la retroattività sfavorevole della norma che determina un allungamento del tempo necessario a prescrivere, per modifica del termine, della decorrenza, della sospensione e dell’interruzione della prescrizione[4]. E’ invece ammessa la retroattività in mitius della norma che riduce la durata del tempo di prescrizione, estendibile ai fatti commessi in precedenza dell’entrata in vigore della disposizione, in applicazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)[5].

Ciò posto, la Corte rileva che le regole del processo possono avere un’incidenza sulla disciplina della prescrizione. E’ il caso dell’art. 159 c.p., contenente una causa generale di sospensione del corso della prescrizione quando la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge. Si tratta una previsione con un contenuto sufficientemente preciso e determinato, che rimanda a più specifiche disposizioni di legge che determinino una sospensione del processo. Sono rispettati i principi di legalità e di riserva di legge (art. 111 Cost.), poiché, in forza dell’art. 159 c.p., al momento della condotta, l’autore sa che il termine di prescrizione sarà sospeso se una disposizione di legge imporrà la sospensione del procedimento. Inoltre, tale nuova causa di sospensione è applicabile per l’avvenire, non potendo decorrere da una data antecedente alla legge che la introduce.

Nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che si è in presenza di una sospensione del processo riconducibile alla clausola generale di cui all’art. 159 c.p.[6]. Infatti, la sospensione dei termini stabiliti dall’art. 83 co. 2 riguarda la generalità dei termini procedurali per il compimento di qualsiasi atto, quali i termini per le indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni. A tale sospensione si collega il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti (art. 83 co. 1) e tale dipendenza del rinvio d’ufficio dalla sospensione del processo permette l’operatività dell’art. 159.

La dottrina ha osservato che si tratta di un meccanismo già utilizzato in relazione ad altre situazioni di emergenza, come nel caso del terremoto in Abruzzo (art. 5 d.l. 28 aprile 2009, n. 77)[7] (art. 49, co. 6 e 9, d.l. 189/2016).

Resta in ogni caso il limite dell’abuso di tale strumento da parte del legislatore, essendo necessario verificare il rispetto dei canoni di ragionevole durata del processo, di ragionevolezza e di proporzionalità.

Nel caso in esame, la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è considerata compatibile con il parametro della ragionevole durata del processo. Inoltre, rispetto alla ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla tutela del bene costituzionale della salute collettiva.

La Corte osserva, poi, che la regola tempus regit actum è di stretta applicazione in relazione alla prescrizione, atteso che gli atti processuali non potrebbero avere una proiezione retroattiva quanto all’incidenza indiretta sul tempo di prescrizione dei reati. Con particolare riferimento al periodo iniziale della sospensione dei processi penali dal 9 marzo al 17 marzo 2020, si rileva che l’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto la sospensione dei procedimenti penali fin dal 9 marzo e quindi (apparentemente) in modo retroattivo quanto al periodo dal 9 al 17 marzo. In realtà, però, il rinvio ex lege (e quindi la sospensione) dei processi penali nel periodo precedente il 17 marzo 2020 e la simmetrica sospensione del termine di prescrizione trovano il loro fondamento nell’art. 1 d.l. n. 11/2020, entrato in vigore il 9 marzo 2020. Detta ultima norma, prima ancora di essere convertita in legge, è stata abrogata dall’art. 1 della legge n. 27 del 2020, che ne ha fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della stessa, unitamente a quelli oggetto del precedente d.l. n. 9 del 2020. Vi è pertanto continuità normativa tra la disposizione del d.l. n. 11/2020, che all’art. 1, comma 3, richiama l’art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 (e quindi anche il suo comma 13 sulla sospensione del corso della prescrizione), e quella di salvezza della l. n. 27/2020. Ne consegue che il periodo di rinvio di procedimenti penali dal 9 al 17 marzo trova il suo fondamento in una norma vigente già dal 9 marzo.

In chiusura, la Consulta dichiara l’inammissibilità delle questioni relative ai parametri europei di cui agli artt. 7 Cedu e 49 CDFUE. Quanto all’art. 7 Cedu, la Corte rileva che il giudice rimettente non ha indicato in che termini detta norma offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell’art. 25, co. 2 Cost. Quanto all’art. 49 CDFUE, manca la riferibilità a una materia rientrante nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione Europea.

Conclusione.

In dottrina si è osservato che i principi desumibili dalla decisione in esame sembrano rispettati dal recente art. 24 d.l. n. 149/2020, convertito in legge, recante la sospensione dei giudizi penali e della prescrizione “durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La sospensione è prevista a partire dal 9 novembre, quindi non retroattivamente, con decorrenza dall’entrata in vigore del d.l. n. 149/2020. I principi di ragionevolezza e di proporzione sembrano poi rispettati, poiché si individua un limite massimo per la sospensione: “l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione…al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni”[8].

Fonte dell’immagine: www.ilriformista.it

[1] Gian Luigi Gatta, Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l’emergenza Covid-19, 2 novembre 2020, in sistemapenale.it.

[2] C. Cost. n. 115/2018, in relazione alla cd. vicenda Taricco.

[3] Gatta, cit.

[4] C. Cost. nn. 236/2011 e 394/2006.

[5] C. Cost. n. 393/2006.

[6] Cass. n. 25222/2020.

[7] Gatta, cit. .

[8] Gatta, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost., 26 dicembre 2020, in sistemapenale.it.

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