giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: profili differenziali con altre ipotesi di reato

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ( art. 392 c.p.) o sulle persone (art. 393 c.p.)  si configura ogniqualvolta un soggetto fa uso della violenza su beni materiali o su persone, al fine di esercitare pretesi diritti, pur avendo la possibilità di rivolgersi direttamente  al giudice per ottenerne tutela. In particolare, si tratta di fattispecie che rientrano tra i reati comuni, di danno, a forma vincolata di cui l’oggetto giuridico è legato alla necessità  di riservare all’autorità giudiziaria il monopolio della risoluzione delle controversie tra portatori di interessi in conflitto.[1]

Tali reati richiedono che “il preteso diritto” che l’agente intende esercitare, deve essere oggetto di contrasto con un’altra persona, nel senso che, al momento della condotta violenta posta in essere dal reo, è già in atto tra gli interessati una contesa, non necessariamente giudiziale, ma anche di mero fatto, intorno alla titolarità e alla modalità dell’esercizio del diritto. [2]

Diversamente da quanto accadeva nel precedente codice penale, la normativa attuale scinde il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in due fattispecie, a seconda che l’aggressione vada a colpire oggetti e/o persone[3]. Per la sussistenza, del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su cose, di cui all’art. 392 c.p., occorre che il bene oggetto di tutela venga  trasformato, danneggiato o venga mutato nella sua destinazione. Invece, la  violenza su persone di cui all’art. 393 c.p., presuppone che l’autore per far valere propri diritti, agisca con violenza o minaccia su persone fisiche. La violenza fisica si ha quando un soggetto è materialmente costretto a compiere qualcosa senza averne la volontà, dunque nell’utilizzo di energia fisica da cui deriva una coazione personale mentre la violenza morale prevede l’utilizzo di qualsiasi altro mezzo capace di coartare la libertà morale della vittima. Contrariamente, la  minaccia consiste in un’intimidazione fatta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto.

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia se commesso con violenza sulle cose sia se commesso con violenza sulle persone, è perseguibile a querela della persona offesa che, nella prima ipotesi, coincide con il proprietario del bene danneggiato o con colui che detenga un altro diritto reale su di esso.

È opportuno considerare che tali fattispecie delittuose di cui all’art. 392 e 393 c.p. si differenziano da altre figure di reato, come dalla rapina di cui all’art. 628 c.p. In tal caso, il dato differenziatore va individuato nell’elemento soggettivo, in quanto per il primo reato, si identifica nella ragionevole opinione dell’agente di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli spetti giuridicamente, nel delitto di rapina, invece, si sostanzia nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza che quanto si pretende non è in alcun modo dovuto e non è giuridicamente azionabile. La rapina trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la sicurezza del singolo.

Va osservato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, si differenzia, da quello di estorsione di cui all’ art. 629 c.p, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale, atteso che nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario egli agisce al fine di far valere un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete[4].  La ratio legis sottesa al reato di estorsione è quella di tutelare non solo il patrimonio individuale, ma anche la libertà di autodeterminazione de singolo.

La Corte di Cassazione, con un approdo recente [5], ha chiarito il discrimen tra reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel caso specifico, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato  integralmente la sentenza con la quale, in data 22.4.2013, il GUP del Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di estorsione consumata, maltrattamenti e lesioni aggravate. Contro tale provvedimento, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 629 e 393 c.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto accertato. In particolare, la stessa Corte di appello riconosceva, in più parti della sentenza impugnata, che i comportamenti contestati all’imputato ed accertati, pur connotati da violenza e minacce, mirassero unicamente ad ottenere la consegna della sua pensione d’invalidità, e quindi al soddisfacimento di un diritto astrattamente tutelabile anche in sede giudiziale. Pertanto, la Suprema Corte annullava la sentenza, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto accertato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.  I giudici di legittimità con tale decisione hanno evidenziato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e  quello estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente in relazione all’elemento psicologico. A tal proposito, è stato definito che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia. In altri termini, la Cassazione ritiene che, l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. Dunque, ai fini della distinzione tra le ipotesi di cui agli art. 392 e 393 c.p. e quella di cui all’art. 629 c.p. l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p., poiché l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può risultare – come l’estorsione – aggravato dall’uso di armi, ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione.[6]

Le ipotesi di esercizio arbitrario delle propri ragioni,  vanno altresì  distinte  dal reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., per il peculiare atteggiarsi dell’elemento psicologico, che nel reato in questione è spinto dal movente di farsi ragione da sé. L‘articolo 635 c.p. puniva come illecito penale il “danneggiamento” ovverosia quel comportamento che si estrinseca nel distruggere, deteriorare, disperdere o rendere inservibile un bene mobile o immobile altrui oppure di pubblica utilità. Con il decreto legislativo n. 7/2016 è stata posta in essere un’opera di depenalizzazione che ha coinvolto diverse fattispecie di reato, che non costituiscono più illeciti penali ma sono oggi puniti con delle semplici sanzioni civile e tra di esse rientra anche il danneggiamento, o meglio il danneggiamento semplice. Tuttavia ci sono delle fattispecie di “danneggiamento aggravato” che restano ipotesi di reato e dunque sono penalmente rilevanti; si tratta di ipotesi in cui l’azione viene posta in essere con violenza o minaccia alle persone, o in occasione di manifestazioni pubbliche o di sciopero o dell’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione che in ristrutturazione o su altre delle cose.

In conclusione è opportuno considerare che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell’immobile da parte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura della porta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione “sine titulo” nei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene.[8]

[1] www.brocardi.it

[2] Corte di Cass. Penale, sez. VI 7 marzo 2019, sent. N. 26716

[3] Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,  www.studiocataldi.it

[4] Schemi e schede di diritto penale (generale e speciale)  XVI edizione, edizioni giuridiche Simone

[5] Corte di Cass. Penale, sez. II, 22 maggio 2019, sent. N. 22490

[6]  www.neldiritto.it

[7] Il reato di danneggiamento, www.studiocataldi.it

[8] www.laleggepertutti.it, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: ultime sentenze, articolo del 15 Novembre 2019

Fonte immagine: www.willingway.com

 

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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