venerdì, Aprile 19, 2024
Labourdì

Evoluzione e rilievo della responsabilità civile del datore di lavoro

“La società è tenuta a provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri” è un principio su cui si fonda ogni agglomerato sociale, anche le forme più risalenti.
Già a partire dal diciannovesimo secolo, infatti, si riconoscevano una serie di doveri ed obblighi in capo a colui che si giovava del lavoro di un altro soggetto, al fine di garantire assistenza e sicurezza in caso di infortuni o malattie professionali.
Ne consegue che, anche oggi, il datore di lavoro (tanto come individuo che persona giuridica) è il soggetto preposto a assicurare il lavoratore.
Il legislatore, al fine di garantire il rispetto di specifici principi costituzionali (artt. 32, 35, 38 e 41 Cost.)(1) ha provveduto a tipizzare la responsabilità del datore di lavoro.
Nel nostro ordinamento tale tentativo è riscontrabile a partire dalla legge n. 80 del 17 marzo 1898 che prevedeva un’assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro contro gli infortuni per le industrie operanti nei settori considerati più pericolosi.
Il rilievo assunto da tale tematica ha portato alla realizzazione del primo TU di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro; a cui ha poi fatto seguito la legge n. 1765 del 1935.

L’attuale assetto normativo di riferimento in materia è costituito TU n. 1124 del 1965 e dal d.lgs. n. 38 del 2000.
A tale normativa speciale di carattere nazionale, si affiancano i numerosi riferimenti previsti dal diritto comunitario che, emessi attraverso lo strumento delle direttive, devono necessariamente essere recepite dallo stato membro con apposita legge.
A tal proposito, ad esempio, l’art.5 della direttiva n. 39/391/CEE del 1989, riconosce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro(2).
Ne consegue che la circostanza per cui oggi, anche in sede di diritto comunitario si riconosca centralità alla responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dei suddetti principi(tanto che anche la Costituzione Europea ha dedicato una serie di articoli ai diritti dei lavoratori a condizioni di lavoro sane e sicure) rende necessaria una conformità della normativa degli stati membri a quanto previsto dalle norme comunitarie stante la loro prevalenza sulla normativa nazionale (si ricordi come l’articolo 10 della Costituzione impone all’Italia l’obbligo di uniformarsi alle norme del diritto internazionale).

Occorre però capire quando, su un piano pratico, si configuri un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali.
La responsabilità del datore di lavoro, ovviamente, sorge in caso di mancato assolvimento da parte dello stesso di obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore, in virtù della posizione che è chiamato a esercitare.

Ne consegue che in capo al datore di lavoro possono essere riconosciute tre tipi di responsabilità:
responsabilità civile
– responsabilità penale
– responsabilità amministrativa

Con particolare riguardo alla responsabilità civile, il punto di partenza è costituito dall’articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (3).
La disposizione de quo è stata oggetto di forti discussioni sia in dottrina che in giurisprudenza a causa della sua eccessiva elasticità tale da renderla idonea a fungere da fondamento normativo per tutte le leggi speciali in materia.
È una norma generale e astratta che, unita, infatti, a disposizioni di settore, consente di imporre al datore di lavoro le misure di sicurezza da adottare(è stata richiamata, ad esempio, addirittura come norma giustificatrice dell’azione di regresso dell’ente assicuratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente).
La sua astrattezza, dunque, consente di modificare costantemente l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro adeguandola di volta in volta all’evoluzione della tecnica e della esperienza.

Nell’ambito della valutazione della responsabilità in analisi, altro riferimento fondamentale è costituito dall’articolo 2049 c.c. (4). Tale norma è idonea a configurare la responsabilità del datore di lavoro anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde, altresì, laddove i danni siano stati causati da violazione di misure di sicurezza poste in essere dai suoi preposti o sorveglianti.
Con riferimento alla natura giuridica della responsabilità civile del datore di lavoro la tesi prevalente la inquadra in termini di responsabilità oggettiva. A tal proposito recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto il sorgere della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. allorché tra l’evento illecito e le mansioni affidate sussista un rapporto di occasionalità necessaria.
Si parla correttamente di responsabilità oggettiva perché, in tale circostanza, la legge per il configurarsi della stessa prescinde dalla valutazione del comportamento del soggetto. La responsabilità si intende a tutti gli effetti configurata per il solo fatto che il preposto abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle mansioni a lui attribuite dal datore di lavoro.
Accertata l’esistenza di una responsabilità civile in capo al datore di lavoro, sorge automaticamente per lo stesso, l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.

Il lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei danni subiti a causa del lavoro, e ciò può avvenire o direttamente per mezzo del datore di lavoro o in via differenziale tramite l’ente assicuratore pubblico INAIL.
Il carattere oggettivo della responsabilità del datore di lavoro trova espressione anche con riferimento assicurazione INAIL. Di norma infatti, ai sensi dell’art. 10 del TU 1965 n. 1124 la responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro è esonerata, cioè esclusa, dalla assicurazione obbligatoria prevista dal citato TU. Ne consegue che il datore di lavoro non risponde dei fatti che hanno determinato l’infortunio. Tuttavia allorquando, pur essendovi l’assicurazione INAIL, il preposto ha commesso un reato per il quale ha riportato condanna penale essendo stato ritenuto direttamente colpevole dell’infortunio, il datore di lavoro sarà tenuto egualmente a risponderne.
Per correttezza, avendo appena richiamato la copertura assicurativa INAIL è necessario fornire qualche chiarimento sulla stessa.
L’INAIL, ente di assicurazione pubblica, fornisce, una copertura assicurativa al datore di lavoro laddove si sia verificato un evento lesivo ad un suo dipendente e che sia configurabile come infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Secondo il TU n.1124 del 1965 (chiaramente aggiornato da successive disposizioni in materia) si configura come infortunio sul lavoro quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale o una inabilità assoluta temporanea.
Si parla invece, di malattia professionale allorquando ci si trovi innanzi a patologie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella che riconosce tutte le malattie contraibili sul luogo di lavoro, nonché quelle che, pur non indicate in tabella, sono riconducibili a una causa di lavoro. Tale ultima definizione è il risultato degli interventi della Corte Costituzionale per cui la copertura sussiste anche se le malattie non siano previste nella tabella, ma si dia la prova della causa di lavoro.

Detto ciò, l’assicurazione che copre tali eventi lesivi esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile mentre permane, invece, come poc’anzi evidenziato, se vi sia stata condanna penale del datore di lavoro o dei suoi preposti di cui risponde ex art. 2049 c.c.
L’ente, accertata l’esistenza o della malattia professionale o dell’infortunio, è tenuto a corrispondere l’indennizzo al posto del datore di lavoro.
Laddove però l’indennizzo dell’ente assicurativo non sia idoneo a coprire l’intero risarcimento civilmente dovuto all’infortunato, e il datore di lavoro sia risultato penalmente responsabile, sarà tenuto a risarcire il dipendente della parte che residua (il cosiddetto danno differenziale).
Di converso, in assenza di una responsabilità penale del datore di lavoro, quest’ultimo è esonerato dalla responsabilità civile derivante dal fatto lesivo subito dal lavoratore. L’assicurazione INAIL pertanto sarà l’unico soggetto tenuto a indennizzare l’infortunato.

 

(1)Il novero degli articolo della carta costituzionale che ineriscono l’argomento in oggetto è vasto; art. 32 garantisce la tutela della salute nei luoghi di lavoro, l’art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni come baluardo del principio esplicitato nell’articolo 1 della Carta. L’articolo 38 focalizza l’attenzione sulla tutela del lavoratore in caso di infortunio,e malattia ed infine l’art. 41 disciplina il principio per cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana, garantendo indirettamente copertura costituzionale alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori;

(2) L’art. 5 co.1 recita: “Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”.

(3) Tutela delle condizioni di lavoro – “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” 

(4)Responsabilità dei padroni e dei committenti – “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

–  Regio Decreto n. 51 del 31.1.1904;
–  Articolo 118 del Trattato di Roma;
– Cass., sent. n. 6033 del 6 marzo 2008;
– Cass. sent n. 6632 del 12 marzo 2008.

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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