sabato, Aprile 20, 2024
Criminal & Compliance

Evoluzione storico-legislativa della tutela penale dei culti

Dai codici preunitari ai principi della Carta Costituzionale.

La tutela penale della religione ha sempre avuto un ruolo centrale nell’ordinamento legislativo italiano: già a partire dal Codice Albertino, promulgato nel 1839 ed entrato in vigore nel gennaio del 1840, l’elemento religioso venne regolato quale uno degli elementi cardini dell’ordinamento. Il Codice in questione previde la tutela dell’elemento religioso nel Titolo I del Libro II, in particolar modo dagli artt. 159-169 contenenti le fattispecie di reati contro la religione e di reati “contro il rispetto dovuto alla Religione di Stato”. La protezione del fattore religioso mirò strumentale a proteggere in primis la Monarchia e, indirettamente, la figura del Principe: difendere la religione, in particolar modo quella cattolica, significava [1], quindi, proteggere l’unità dell’ordinamento civile e rafforzare il potere monarchico.

Il Codice penale Sardo, entrato in vigore nel 1860, si differenziò notevolmente rispetto alla previsione normativa precedente, in virtù del movimento legislativo liberale in materia ecclesiastica: la ratio della tutela, infatti, venne contraddistinta da una notevole lievità delle pene e, soprattutto, da una sostanziale equiparazione della tutela penale della religione cattolica rispetto a quella degli altri culti. Nel Codice penale Sardo, in sintesi, trovò applicazione un duplice ordine di esigenze: tutelare il fattore religioso in rapporto alla religione di stato e, al contempo, garantire l’ordine pubblico e il tranquillo vivere sociale rispetto ai culti tollerati.

La successiva evoluzione della tutela penale del fattore religioso fu contraddistinta prima dall’introduzione nel 1889 del Codice penale Zanardelli, poi dalla nascita del Codice Rocco nel 1930: entrambi i codici in questione rappresentarono il riflesso dei sempre più mutevoli rapporti tra il Regno d’Italia e la Santa sede [2].

Il codice Zanardelli si distinse ampiamente, in materia della tutela penale dei culti e del fattore religioso, per la sua diversità rispetto alle codificazioni preunitarie: il codice penale del 1890 fu contraddistinto da una disciplina notevolmente evoluta – soprattutto poi in rapporto a quella successiva di matrice fascista – caratterizzata dalla mancanza di rilevanti discriminazioni in materia religiosa. La tutela normativa della religione proposta dallo Zanardelli, in virtù dei valori di ispirazione liberale dell’epoca, mirò alla protezione della religione ma dirigendosi genericamente verso i «i culti ammessi nello Stato», comprendendo sotto tale denominazione anche la religione cattolica, segnando così la caduta del principio dell’art. 1 dello Statuto albertino (il quale riconobbe il ruolo di unico culto di Stato alla religione cattolica).

Le diverse fattispecie delittuose previste dagli artt. 140-143, infatti, si caratterizzarono per avere come oggetto di tutela penale non la protezione di una religione determinata, ma la libertà del singolo soggetto alla professione ed all’esercizio di una qualsiasi fede religiosa tra quelle ammesse nello stato: – l’art. 140 disciplinò la “turbatio sacrorum”, l’impedimento o la turbativa all’esercizio di una funzione religiosa caratterizzato dal dolo specifico mirante all’ostacolo di una data cerimonia[3]; – gli artt. 141 e 142 previdero le ipotesi di vilipendio, il primo rivolto al soggetto professante un determinato culto, il secondo mirato alle cose destinate al culto o ad un ministro di culto stesso.

Dalla breve analisi della normativa in questione rivolta alla tutela del culto, è possibile intuire come la ratio della previsione normativa del codice Zanardelli fosse caratterizzata da una notevole libertà in materia religiosa: questa tutela a maglie larghe è deducibile non solo dagli artt. 140 – 143 del codice, ma anche dall’art. 2, comma quarto, della c.d. legge sulle guarentigie (13 maggio 1871, n. 214) il quale, sancendo la piena libertà di discussione in materia religiosa, contribuì a configurare un embrionale diritto di libertà religiosa appartenente ad ogni singolo individuo.

Con il passaggio dal sistema liberale al regime fascista si determinò un mutamento di ideologia drastico, che portò poi alla transizione verso la nuova codificazione. Sintomatico del radicale cambiamento fu la ricomparsa della caratterizzazione del culto cattolico quale «religione dello Stato»: in particolar modo si parlò di religione di Stato nell’art. 2, lett. b) del r.d. 15 luglio 1923, n. 3288, per quanto riguarda la gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche [4].

Con lo stato fascista si profilò, quindi, la necessità di ribaltare la concezione liberale della religione e dei culti contenuta nel codice Zanardelli, tendendo ad instaurare un regime di collaborazione e concordia con la Chiesa tramite la soluzione della “questione romana” e tramite l’innalzamento del principio confessionistico della religione di Stato quale valore cardine dell’ordinamento.

L’assetto dei rapporti tra Stato, Chiesa cattolica ed altri culti venne radicalmente cambiato per effetto dei Patti lateranensi siglati l’11 febbraio 1929, segnando il passaggio da uno Stato marcatamente liberale ad uno autoritario: la religione cattolica fu assunta, dunque, quale pilastro portante della società e dell’ordinamento italiano. Simbolo del radicale cambiamento del sistema penale fu il codice Rocco, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398: la tutela non venne più concepita in riferimento all’esercizio della libertà religiosa e alla tutela generica dei culti, bensì come protezione del sentimento religioso proiettato nell’individuo e della collettività [5]

Il nuovo codice penale contemplò la normativa concernente il fenomeno religioso agli artt. 402-406 e all’art. 702: le fattispecie in questione – disciplinando dal vilipendio di cose e persone, al turbamento della funzione religiosa, fino al reato di bestemmia – furono caratterizzate da un considerevole favore verso la religione cattolica, prevedendo un notevole inasprimento delle pene nel caso di compimento della fattispecie di reato nei confronti del culto in questione. L’art 406, invece, estese la punibilità dei fatti previsti dagli artt. 402 – 405 nei confronti dei culti acattolici, ma diminuendo le rispettive pene e non prevedendone la tutale per i casi di bestemmia e vilipendio.

 L’ordinamento religioso italiano subì notevoli cambiamenti con la caduta del regime fascista: l’impianto legislativo mutò notevolmente in seguito alla trasformazione della forma istituzionale, da monarchia a repubblica, e successivamente all’emanazione della Costituzione: ad un ordinamento giuridico imperniato sulla preminenza dello Stato sui cittadini, limitativo della sfera individuale e potenziatore dei valori nazionali, la Costituzione sostituì una forma statuale che rappresentasse una incarnazione quasi storica dello Stato di diritto così come costruito dalla scienza politica e giuridica.  Una delle prime contraddizioni dell’apparato Costituzionale fu rappresentata dall’art. 7 Cost per cui «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani […] I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi»; il secondo comma, in particolar modo, sembrò cristallizzare nella carta Costituzionale la posizione di preminenza riservata alla Chiesa cattolica. L’art 8, invece, corresse parzialmente l’impianto sancendo l’uguaglianza nella libertà per tutte le confessioni religiose e la possibilità di organizzazione mediante i propri statuti. Di fondamentale importanza è stata, inoltre, l’introduzione dell’art. 19, il quale, prevedendo il pieno riconoscimento del diritto di libertà religiosa col solo limite del buon costume, segnò un passaggio fondamentale verso una novellata tutela del fattore religioso [6]. Nonostante il rinvio ai Patti Lateranensi previsto nell’art 7 Cost., fu lo stesso testo costituzionale, mediante l’affermazione dei principi di uguaglianza, libertà religiosa e manifestazione del pensiero, ad escludere formalmente la confessionalità dello Stato: infatti parte della dottrina ritenendo la non sussistenza di differenze di tipo quantitativo e qualitativo, in tema di tutela penale del fattore e fenomeno religioso, ritenne abrogata la normativa discriminatoria ed espressiva del principio confessionale. L’emanazione della Carta Costituzionale, portatrice di principi e valori democratici, fu il punto di partenza verso una uniformità di trattamento delle varie confessioni religiose: incominciando dall’impianto normativo previsto in particolar modo dall’art. 19 Cost, gli interventi successivi della Corte Costituzionale permisero uno sviluppo pieno ed efficace della tutela penale del fattore religioso in tutte le sue sfumature, limando i residui elementi discriminatori derivati dalle normative precedenti.

 

 

[1] Così A. G. Cannevale e C. Lazzari, La tutela delle religioni ed il codice penale. Esegesi di alcuni delitti sopravvissuti al ripensamento normativo in tema di reati di opinione, in D. Brunelli, Diritto penale della libertà religiosa, Giappichelli, 2010.

[2] Per un accurato approfondimento sulla evoluzione storica della tutela penale del fattore religioso, M.C. Ivaldi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, Giuffrè, 2004.

[3] Sul punto S. Vinciguerra, I codici preunitari e il codice Zanardelli, CEDAM, 1999.

[4] Per un approfondimento dei rapporti tra Chiesa e Stato fascista, M. Tedeschi, Fascismo e Chiesa cattolica in Italia, in Dir. Eccl. 1987.

[5] Così M. Falco, Accordi lateranensi, in Nuovo dig. It., Utet, 1937.

[6] Cfr.  A. Bertola, Ammissione e riconoscimento dei culti cattolici, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, CEDAM, 1940.

Fonte immagine: Pixabay.com

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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