venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & ComplianceFashion Law Influencer Marketing

Fashion Industry: è configurabile il reato di contraffazione nella parodia dei marchi?

Nella fashion industry, negli ultimi decenni, taluni brand emergenti sono diventati famosi grazie alla rielaborazione ironica di alcuni marchi noti, si pensi a titolo meramente esemplificativo a Versace che inserisce la Medusa (simbolo della maison de mode) all’interno del logo di Starbucks, o Armani che riprende il logo di Alitalia. La questione appare di notevole rilevanza giuridica: l’utilizzo di un marchio utilizzato come mera parodia può configurare il reato di contraffazione del marchio ex artt. 473 e 474 c.p.?

L’art. 473 c.p. afferma che “è contraffattore chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali; integra il reato di contraffazione anche la condotta di chi fa uso di detti prodotti”; mentre l’art. 474 c.p. punisce, parimenti, chi introduce prodotti industriali aventi marchi o altri segni contraffatti o alterati; punisce, inoltre, chi detiene questi prodotti per la vendita o li vende e li immette in circolazione sul mercato.

La normativa italiana non tutela il marchio soltanto nella previsione del codice penale del reato di contraffazione, bensì delinea nell’art. 20 CPI una serie di tutele che, lette in combinato disposto con i sopracitati articoli del codice penale, consentono all’interprete di affermare che la contraffazione sussiste quando il prodotto è confondibile – dai consumatori – con i prodotti originali.

La tutela del marchio è, altresì, riconosciuta a livello europeo: si legge, difatti, all’art. 27 della Direttiva UE n. 2015/2536[1], che il semplice uso di un marchio di impresa da parte di terzi, consistenti nell’espressione artistica, può essere esente dall’essere considerato reato se e soltanto se l’utilizzo in questione è conforme alle consuetudini di lealtà commerciale ed industriale[2].

Dunque, poste tali premesse, potremmo affermare che se l’utilizzo del marchio non sia in grado di confondere il consumatore e se usato coerentemente alle pratiche consuetudinarie in ambito commerciale e industriali, qualora sussista “l’espressione artistica”[3] non sussisterebbero gli elementi per delineare il reato di contraffazione[4]. Se così fosse, il problema non si paleserebbe nemmeno dinanzi all’interprete, eppure, è necessario valutare caso per caso la sussistenza del reato in base al modo di intendere “l’espressione artistica”[5].

La pronuncia sul caso FakeLab.

Nel 2018 spopolava tra i teenagers la moda lanciata dal marchio FakeLab, ideata da giovani creativi che rivoluzionavano il modo di fare moda rendendola divertente. Le t-shirt realizzate da questo brand altro non erano che la parodia di marchi di moda rinomati tra cui Dior, Prada e Fendi. Secondo quanto si evince dal codice etico di questo brand si leggeva sin da subito che si trattava di mere emulazioni e mai di copie, pertanto il nome scelto dai suoi ideatori era Fake Lab (il laboratorio del falso)[6].

fake

La questione è stata immediatamente sottoposta all’attenzione del Tribunale delle libertà di Ravenna: si riteneva che i prodotti di cui veniva lamentata la commercializzazione da parte di FakeLab  si riferisse a marchi che riproducevano il logo di note luxory houses, senza alcuna licenza e senza rispettare le consuetudini del mercato. I fatti così come succintamente descritti dalla parte proponente, si riferivano, nello specifico, a merci riportanti la rivisitazione parodistica di loghi ben noti al pubblico come Fila, Lacoste, Batman e Superman, merce di cui il tribunale di Ravenna disponeva subito il sequestro probatorio. Il difensore proponeva immediatamente istanza di riesame, la quale veniva rigettata, e riproposta nuovamente dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel ricorso, il legale della FakeLab sosteneva l’illegittimità del sequestro probatorio per la mancanza del fumus commissi delicti[7] per ciò che concerne il reato di contraffazione – che, nel caso di specie, costituisce il reato presupposto del reato di ricettazione – e, inoltre, non sussisteva tale reato in quanto i marchi ritenuti dal denunciante falsificati, erano stati, in verità, rielaborati in chiave ironica e utilizzati come punti di partenza per poi creare delle immagini ex novo. In base a quanto sancito dall’art. 473 c.p. un prodotto per poter essere ritenuto contraffatto deve indurre chi lo acquista a scambiarlo – o meglio confonderlo – per un bene proveniente proprio dalla casa di moda che si assurge parte lesa del caso.

La Suprema Corte di Cassazione, proprio su questo caso, si è pronunciata il 31 luglio 2019, con sentenza n. 35166/2019, rilevando che i prodotti sequestrati erano in realtà originali, in quanto caratterizzati da immagini create attraverso l’uso di marchi noti, ma non ai fini distintivi o imitativi ma per l’appunto parodistici, rilevandone il carattere artistico. Le immagini censurate riproducevano ironicamente i marchi celebri, pertanto non generavano alcuna confusione con i prodotti fuoriuscenti dai Lab della fashion industry, pertanto non sussiste alcuna contraffazione. La Corte annullava l’ordinanza impugnata sancendo la restituzione dei beni alla FakeLab[8].

Dalla pronuncia si evince, quindi, il principio di diritto secondo cui in assenza di rischio di confusione per i consumatori, la rivisitazione parodistica di marchi noti non integra gli estremi del reato di contraffazione nella fashion industry.

Il caso Diesel/Deisel.

In alcuni casi, però, la scomposizione ironica del marchio diventa una vera e propria strategia di marketing, quasi come se la Casa di moda volesse autotutelarsi dal pericolo di contraffazione.

Lo scorso 2019 sono stati rintracciati dalle Autorità circa 1000 siti e-commerce, contestualmente chiusi dalle stesse, che vendevano prodotti Diesel contraffatti.

È ormai risaputo che il marchio Diesel, da ormai 3 anni, sia propenso a ricorrere a strategie di marketing volte alla tutela della propria immagine aziendale.

Circa il 90% dei capi riportanti il logo contraffatto di diesel sono stati pubblicizzati e venduti su diversi siti web. Tali siti, dopo la scoperta delle Autorità, tra cui la Guardia di Finanza italiana, sono stati bloccati e chiusi definitivamente e, successivamente, i capi presenti nei magazzini fisici degli e-commerce sono stati confiscati. Diesel, nella sua ardua lotta alla contraffazione, ha denunciato l’uso indebito del logo e delle immagini da parte di siti web provenienti da tutto il mondo, accusati, nello specifico di aver violato il copyright del brand denunciante. La battaglia del brand non si è scandita unicamente sui siti web, bensì anche sui social network, in particolare Instagram, in cui in pochissimo tempo si sono diffusi oltre 5000 annunci di prodotti falsi. La vendita tramite e-commerce, però, è soltanto l’ultima fase del processo che porta alla immissione dei beni contraffatti sul mercato italiano – a tal proposito è bene specificare che tra i beni confiscati vi sono indumenti ed accessori, come jeans, felpe, cinture ed etichette apposite per l’attribuzione del marchio Diesel.Da un recente studio posto in essere dalla task force di Diesel è emerso che sul mercato vi erano circa 20000 prodotti falsi, sequestrati tra Turchia, Regno Unito e Portogallo.

La lotta alla contraffazione di Diesel non si è diffusa soltanto sul web, ma si è estesa anche agli store che hanno visto recedere dal contratto di agreement con l’azienda in quanto non più in linea con la strategia aziendale interna. La lotta alla contraffazione ha fatto sì che le azioni di controllo confermassero la volontà della azienda di Diesel di salvaguardare in toto il marchio e i caratteri di innovazione e creatività sottesi ai caratteri distintivi della fashion industry[9]. Grazie all’ausilio della equipe legale e al lavoro svolto quotidianamente il fenomeno della contraffazione e della distribuzione illegale dei prodotti attraverso le dogane internazionali e nello spazio digitale viene contrastato e rimedi sono efficienti. Soltanto il lavoro meticoloso di una equipe coesa è idoneo a salvaguardare e contestualmente proteggere il brand e la sua reputazione in ogni parte del mondo.

Fonte immagine: www.pixabay.com

[1] Ndr. Direttiva sul ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri in materia di marchi di impresa.

[2] LIONE, La parodia dei marchi noti: è contraffazione?, Diritto.it, disponibile su

[3] MANGINI, TONI, Manuale breve di diritto industriale, Milano, 2019.

[4] Sulla stessa linea di pensiero Cass, Sez. V, n. 33900 del 08/05/2018 – dep. 19/07/2018, P.M. in proc. Cortese, Rv. 273893; Sez. II, n. 9362 del 13/02/2015 – dep. 04/03/2015, Iervolino, Rv. 262841; Sez. V, n. 25147 del 31/01/2005 – dep. 11/07/2005, Bellomo, Rv. 231894, in riferimento a casi di specie nella fashion industry.

[5] Ai fini di comprendere quali siano le diverse interpretazioni date all’ “espressione artistica” si rimanda al contributo di BADIALI, La parodia del marchio che gode di rinomanza, Ius In Itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/wp/wp-content/uploads/2019/09/Edoardo-Badiali-La-parodia-del-marchio-che-gode-di-rinomanza.pdf

[6] GALLETTA, Tutti pazzi per Fake Lab: il brand che rivoluziona la grafica dei marchi più famosi sulle t-shirt, SportFair, articolo disponibile su https://www.sportfair.it/foto/2018/04/tutti-pazzi-fake-lab-brand-rivoluziona-la-grafica-dei-marchi-piu-famosi-sulle-t-shirt-foto/728114/

[7] Richiamando la sentenza emessa da Cass. Pen. Sez. 1 , Sentenza n. 20189 del 18/08/2017, Rv. 645394

[8] Cass. Pen., Sez. II, 31 luglio 2019, n. 35166.

[9] SAHLI, DEISEL, il falso brand lanciato da Diesel, VanityFair, disponibile la strategia della fashion industry su https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2018/02/09/diesel-deisel-falso-brand-canal-street-new-york-fashion-week

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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