lunedì, Ottobre 14, 2024
Criminal & Compliance

Favoreggiamento personale: il bene giuridico tutelato

Ndr: Questo è il primo di tre articoli volti all’analisi del reato di favoreggiamento personale; dopo aver affrontato il discusso tema del bene giuridico tutelato dalla norma, l’attenzione sarà focalizzata sul rapporto che intercorre tra il favoreggiamento personale ed i reati permanenti e sulle differenze tra lo stesso ed il concorso esterno.

L’art. 378 c.p. stabilisce quanto segue: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.”

L’individuazione del bene giuridico tutelato dal reato di favoreggiamento personale è una questione di primaria importanza per un duplice ordine di ragioni: In primo luogo per la centralità acquisita nell’attuale diritto penale, dal principio di offensività, secondo cui “non c’è reato senza offesa ad un bene giuridico: tale criterio deve vincolare, secondo una più recente ed autorevole dottrina, non solo il legislatore, ma anche l’interprete che, nella fase di applicazione della norma penale, deve attribuire rilevanza solo a quelle condotte che comportano l’effettiva lesione o almeno, la messa in pericolo di un bene giuridico. In secondo luogo perchè a seconda dell’accoglimento di una concezione piuttosto che di un’altra, avremo un allargamento od un restringimento notevole delle condotte sussumibili sotto questa fattispecie”. [I]

Contrasti interpretativi sono rinvenibili nella giurisprudenza, pur mettendo subito in rilievo che il tema è stato dalla stessa raramente affrontato in passato. Nelle sentenze più remote si possono rinvenire, peraltro in pochissimi casi, affermazioni piuttosto generiche: “l’obiettività giuridica del delitto di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione
giudiziaria”[II] oppure si parla di “interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nel momento delle indagini e delle ricerche”[III].
Qualche informazione maggiore si può trarre da una sentenza in cui si è affermato che: “l’oggettività giuridica del favoreggiamento personale tutela le investigazioni e le ricerche della polizia giudiziaria anche fuori del processo penale, di tal che lo scopo dell’incriminazione della condotta tipica è quello di sanzionare l’intralcio comunque arrecato alle indagini della polizia o alle ricerche di questa”[IV].
In pronunce più recenti, la Suprema Corte ha dato un’interpretazione che tende a specificare la portata della norma, peraltro estendendone ulteriormente l’applicazione e quindi il bene giuridico da questa tutelato. Si è infatti affermato che: “l’oggettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea generale ravvisata nella tutela dell’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili dopo alla commissione del reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria, giustificata dall’immediatezza del suo intervento”.[V]

Tale sentenza, facendo riferimento a investigazioni o ricerche “in atto o possibili”, conferma innanzitutto che il favoreggiamento sia configurabile anche nel caso in cui le investigazioni o le ricerche non sono ancora iniziate, ma soprattutto va segnalata per aver affermato che: “l’apparente delimitazione alla sola fase di attività della polizia giudiziaria è eccessivamente riduttiva e non si giustifica a fronte della formulazione della norma, che si esprime in termini tali da non poter certamente escludere che nella sfera di protezione rientri anche l’attività di istruzione dibattimentale”.[VI]

Tale orientamento è stato ribadito in un’interessante sentenza della Corte di Cassazione, in cui per la prima volta viene esplicitamente e approfonditamente trattato il tema dell’ambito di tutela del favoreggiamento personale: “questa Corte non condivide la tesi propugnata da autorevole dottrina, secondo cui l’area del reato di favoreggiamento personale escluderebbero le condotte che intralciano le attività di investigazione suscettibili di sviluppo e adeguato controllo nella fase di raccolta delle prove condotta dal magistrato, onde con la previsione del reato di favoreggiamento il legislatore avrebbe mirato a tutelare solo quelle attività investigative riconducibili alla logica degli interventi “urgenti o a caldo”, e quindi alle investigazioni della polizia giudiziaria. Tale tesi viene infatti a restringere la portata della disposizione senza agganci testuali e in contrasto con quella che è l’indiscutibile ratio della norma, la quale ha la funzione di tutelare l’interesse pubblico di assicurare al processo le prove idonee, quanto più possibile, alla ricerca della verità, scopo ultimo cui tende l’attività giurisdizionale e le attività ad essa serventi, e quindi di evitare ostacoli e intralci nella ricerca degli strumenti indispensabili per la formazione del convincimento del giudice ai fini dell’accertamento della repressione dei reati. Essa è in contrasto con la lettera della legge in quanto “l’aiuto ad eludere le investigazioni dell’autorità” che caratterizza una delle modalità con le quali può commettersi il reato, si riferisce genericamente a qualsiasi autorità investita del compito di assicurare la funzione giurisdizionale(rispetto alla quale la p.g. svolge un’attività servente) e, quindi in via primaria, all’autorità giudiziaria. Ma è in contrasto anche con la ratio della disposizione, la quale tutela l’attività investigativa che nel campo penale è sempre funzionalmente destinata al giudizio del magistrato, sia essa compiuta dagli ausiliari o dallo stesso giudice, con il fine di sottoporre all’organo decidente il materiale probatorio capace di condurre all’accertamento della verità senza che i mezzi a tal fine necessari siano contaminati da interventi perturbatori e devianti. D’altra parte, da un punto di vista lessicale, l’attività investigativa non è solo quella volta alla ricerca dell prove, ma anche quella mirante all’acquisizione delle stesse al procedimento penale, come pure quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti ritenute maggiormente convincenti rispetto ad altre: sono, tutte queste , funzioni tipiche ed anzi primarie del magistrato, e non si vede perché mai il legislatore avrebbe dovuto sottrarre alla attività investigativa del giudice uno strumento di difesa cosi importante e a volte decisivo.” [VII]

E’ opportuno quindi, alla luce degli indirizzi dottrinali e giurisprudenziale sopra esaminati, cercare di enucleare il bene giuridico “effettivamente” tutelato da tale norma, non quello che “dovrebbe” essere tutelato. L’analisi storica, sistematica, ma anche letterale dell’art 378 c.p. porta necessariamente alla conclusione che il favoreggiamento personale sia una norma posta a tutela della fase delle indagini preliminari, momento in cui si realizza l’attività di ricerca delle fonti di prova (investigazioni) e dell’autore del reato (ricerche) da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. Storicamente infatti il favoreggiamento nasce come una forma di compartecipazione per posterius, cioè di un aiuto prestato subito dopo un reato precedentemente commesso per aiutarne l’autore. Ne deriva che la condotta di favoreggiamento è storicamente un aiuto posto in essere in un momento molto prossimo alla commissione del reato presupposto.
La collocazione di tale norma tra i reati contro l’amministrazione della giustizia e , precisamente, contro l’attività giudiziaria, ci fornisce ulteriori indicazioni a supporto della nostra tesi. Nel capo intitolato appunto “Dei delitti contro l’attività giudiziaria” sono raggruppate tutte quelle norme che tutelano l’attività giudiziaria. Il legislatore del 1930 ci dà un’importante chiave di lettura di tale norma, in quanto è l’unica a riferirsi all'”autorità” sic et simpliciter, e non all’autorità giudiziaria, come avviene nell’art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), nell’art 372 c.p. (falsa testimonianza) ecc.
Non si può quindi condividere quell’orientamento giurisprudenziale che ricomprende nell’area di tutela dell’art 378 c.p. anche la fase dibattimentale e cioè l’attività svolta dall’autorità giudiziaria di acquisizione e valutazione delle prove.[VIII]

Sul punto rileva anche la soluzione, in linea con quanto su esposto, di altra autorevole dottrina , per la quale il bene giuridico tutelato dalla norma viene identificato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza nel regolare svolgimento del processo penale nel momento delle investigazioni e delle ricerche e, in generale, dell’accertamento e della repressione dei reati.
Qualunque sia la definizione accolta dall’oggettività giuridica del reato di favoreggiamento personale, è comunque generalmente riconosciuto che esso ha natura di reato di pericolo: si vuole con ciò indicare che per la sussistenza del reato non si richiede che le investigazioni dell’autorità siano effettivamente fuorviate o che le ricerche siano intralciate; quantomeno non si richiede che lo siano in via definitiva. “Più specificamente, la categoria dogmatica calzante per il reato di favoreggiamento personale è quella del reato di pericolo concreto. E’ stato opportunamente osservato, infatti, che la forma aperta e generica della descrizione della condotta fatta dal legislatore-“chiunque..aiuta taluno..”- toglie ogni possibilità di ricorrere a “presunzioni di tipicità/pericolosità per categorie di comportamenti”[IX]

Il discrimen tra i reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto, sta proprio nel fatto che, in relazione ai primi, è il legislatore che, sulla base di leggi di esperienza, ha presunto e quindi descritto comportamento che, nella generalità dei casi, sono fonte di pericolo. Il giudice non dovrà quindi accertare la sussistenza del pericolo per il bene tutelato nel caso specifico, ma sarà sufficiente verificare se è stata posta in essere la condotta tipizzata dal legislatore e ritenuta a priori pericolosa. Nei secondi, invece, è il giudice che deve accertare, attraverso un giudizio di prognosi ex ante, in relazione al singolo caso concreto, se il bene giuridico è stato effettivamente posto in pericolo: il pericolo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Si comprende quindi la ragione per cui il favoreggiamento viene considerato un reato di pericolo concreto, e cioè perchè, per verificarne la sussistenza, è necessario accertare se la condotta agevolatrice nei confronti dell’indagato o del ricercato ha, nel caso concreto, quantomeno rischiato di intralciare il normale svolgimento delle investigazioni e delle ricerche.

Che la fattispecie in esame sia posta a tutela di un bene collettivo come l’amministrazione della giustizia, non può portare ad escludere che questo possa essere messo in pericolo o danneggiato. Abbiamo visto, innanzitutto, che parlare, a tal proposito, di “amministrazione della giustizia” è troppo vago e generico: questo è il bene giuridico categoria, che deve essere specificato in relazione ai singoli reati riuniti nel titolo III del codice penale. L’esito di questa opera di “concretizzazione”, ci ha condotto ad individuare l’oggetto di tutela specifico del favoreggiamento personale nella genuinità della ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati: questa ricerca avviene in momenti specifici( investigazioni della commissione del reato presupposto alla fine delle indagini preliminari; ricerche della persona che si ritiene essere l’autore di un reato), è svolta da soggetti specifici (polizia giudiziaria e p.m.) e si traduce in atti specifici ( art 347 e ss). In relazione ad un bene giuridico così concepito, è quindi sicuramente possibile sia la messa in pericolo che la creazione di un danno effettivo.

 

[I] F.Rinaldini, Il favoreggiamento personale, pag. 11,12 cap 1

[II] Cass. pen., sez I,22 marzo 1982, Carli, in Giust. pen., 1983, II,p. 288

[III] Cass.pen., sez., I,20 maggio 1987,Bardella, in Cass. pen.1998, p.539

[IV] Cass. pen., sez. VI, 19 prile 1990, Bernardi, in Riv. pen.,1991, p.371

[V] Cass. pen.,sez. VI, 23 novembre 1999,n.14222,Poncet,inedita

[VI] Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 1999 n. 14222, Poncet, inedita

[VII] Cass. pen.,sez VI,21 maqrzo 2000, Liguoro, in Cass. pen., 2001, p. 1795

[VIII] F. Rinaldini, Il favoreggiamento personale, p. 30-34 , cap 1

[IX] D.Pulitanò, Il favoreggiamento personale,cit,p.99

Alfredo Caruso

Alfredo Caruso, nato a Napoli nel 1992. Dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico "Ettore Majorana", decido di intraprendere gli studi giuridici presso l'Università Federico II di Napoli laureandomi,nel luglio 2017, con una tesi in Diritto Penale dal titolo "Delitti in materia di criminalità organizzata tra legge e giudice: rapporto tra norme ed interpretazione giurisprudenziale riguardo alle principali figure criminose". Partecipo al progetto Erasmus presso la University of national and world economic (Sofia, Bulgaria). Da sempre appassionato alla cultura anglosassone/americana nell'agosto 2016 prendo parte un corso intensivo di diritto americano presso la George Washington University (Washington D.C.). Frequento, da ultimo, un master di II livello in Diritto Penale dell'Impresa presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

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