giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Ferie non godute ed indennità – nuovi impulsi giurisprudenziali

 

La prassi giurisprudenziale ha dato impulso a un orientamento secondo cui il dirigente apicale può decidere di non usufruire delle ferie e ottenere, in caso di risoluzione di contratto, la loro monetizzazione.

Con la sentenza n.23697 del 17 Ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha finalmente riconosciuto tale orientamento.

In particolare nella sentenza in esame la Corte ha previsto l’ammissibilità della fruizione di un’indennità per le ferie non godute, sottolineando però le specifiche ipotesi in cui tale ristoro possa essere riconosciuto e irrogato.

Il caso oggetto della pronuncia concerneva l’impugnativa di un licenziamento per giusta causa sorto a seguito di un  procedimento disciplinare per mancata condivisione delle strategie aziendali. Il dirigente, nel contestare il licenziamento, richiedeva che gli venisse irrogato non soltanto l’equivalente, in termini di indennità, della prematura interruzione del rapporto di lavoro, ma anche una somma corrispondente alla totalità di giorni di ferie riconosciutogli ma dallo stesso non utilizzati.

La corte di Appello competente, investita della questione, aveva confermato la validità del licenziamento per giusta causa ma aveva altresì provveduto a riconoscere al ricorrente tanto l’indennità per mancato preavviso quanto una monetizzazione delle ferie relative però al mero anno in corso. La scelta di limitare l’indennità corrispondente alle ferie non godute esclusivamente all’ultimo anno derivava dai frequenti orientamenti giurisprudenziali i quali sottolineavano come la posizione apicale del dirigente consentiva di autodeterminare i periodi di riposo.

La Corte di Cassazione ha confermato tale interpretazione sostenendo che vale il principio di irrinunciabilità da parte del lavoratore del diritto al riposo annuale e che, di conseguenza,  la  possibilità di monetizzare le ferie sorge solo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro. Il principio trova il proprio fondamento normativo non soltanto con riferimento al dettato costituzionale, con l’articolo 36, ma anche in ambito comunitario.

Le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE hanno espressamente riconosciuto l’obbligo al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite. In particolare hanno delineato il minimum di ferie in 4 settimane escludendo che possa essere monetizzato, fatta eccezione per la conclusione del rapporto di lavoro.

La ratio posta alla base di tale divieto di monetizzazione mira a garantire una tutela alla salute e alla integrità psico-fisica dei lavoratori assicurando che  provvedano sempre al recupero delle energie.  L’indennità è riconosciuta esclusivamente rispetto all’ultimo anno  con riferimento al periodo ancora pendente al momento del licenziamento.  La scelta di non procedere alla monetizzazione delle ferie non godute negli anni precedenti mira a evitare  indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto.

Rispetto alle ferie non godute in passato il lavoratore può proporre in sede di risoluzione contrattuale richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contro il datore di lavoro che ha compromesso e limitato il suo diritto alla salute non riconoscendo la necessità di un recupero delle energie psico-fisiche. Nell’ ipotesi peculiare del dirigente, invece, tenuto conto che è lo stesso a disporre il riparto dei giorni di riposo, la mancata esperibilità è frutto di una scelta consapevole.

Ragion per cui la Corte sostiene che laddove si comprovi la scelta di non godere delle ferie nonchè l’assenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, si legittima liquidazione delle sole ferie maturate e non godute nell’ultimo anno di risoluzione del rapporto visto il mancato colpevole inadempimento. La pronuncia in analisi evidenzia quindi una sorta di tolleranza rispetto al divieto di monetizzazione delle ferie laddove si dimostri che il dirigente non ne abbia usufruito vista la necessità della sua presenza sul luogo di lavoro.

 

 

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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