giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Ferie: si può obbligare il dipendente a rientrare?

Quando si è in piena estate uno dei tanti dilemmi che affliggono i lavoratori è quello di rispondere o meno alla temuta chiamata del datore di lavoro durante il proprio periodo di ferie? Il tema del diritto alla disconnessione del lavoratore è ormai uno snodo cruciale della disciplina lavoristica. Tutti possiedono uno smartphone e ciò rende possibile una reperibilità praticamente 24 ore al giorno[1].

Il diritto alla disconnessione è poi strettamente legato al tema delle ferie. Esse, come è noto, sono un diritto costituzionalmente garantito e il lavoratore non può rinunciarvi. Infatti l’art. 36 comma 3 della Costituzione sancisce che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

La prima domanda da farsi riguardo al “disturbo” del datore di lavoro alle ferie è:

“Il datore di lavoro può obbligare il dipendente a rientrare?”

Si è anticipato che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito. Bisogna però sottolineare che, il periodo in cui il dipendente può usufruire di esse, e per cui egli può fare specifica richiesta, è subordinato all’accettazione del datore in relazione alle esigenze aziendali. È evidente, ad esempio, che una fabbrica non può fermare la produzione a causa della concomitanza del riposo di lavoratori adibiti ad uno stesso ruolo, cruciale per la catena produttiva. Quindi la scelta del momento ove usufruire del periodo di riposo non rientra tra i diritti del lavoratore.

Ciò premesso, nel caso in cui il periodo di ferie sia stato concordato tra datore e lavoratore e quest’ultimo stia godendo delle ferie, ci sono alcuni specifici casi in cui il datore può chiedere un rientro anticipato. Tale situazione si verifica ovviamente in caso di esigenze aziendali specifiche ed eccezionali, che necessitano di una forza lavoro maggiore rispetto a quella precedentemente preventivata (non soltanto con riguardo al numero di lavoratori ma anche in relazione alle loro mansioni). Inoltre tale ipotesi di rientro anticipato deve essere inserita in uno specifico accordo tra datore e dipendente oppure deve essere prevista dal contratto collettivo di riferimento (gran parte dei contratti collettivi prevede le ipotesi e le caratteristiche del rientro anticipato).

Nel caso in cui non sono presenti disposizioni a tal riguardo nel contratto collettivo né un accordo individuale col datore di lavoro , il lavoratore non è obbligato a rientrare anticipatamente dalle ferie.

Il secondo quesito da porsi, strettamente collegato al primo è:

“Cosa accade se il lavoratore obbligato al rientro non lo effettua oppure non è reperibile?”

Il lavoratore, per il quale vige l’obbligo di rientro, non può rifiutarsi di tornare perché ciò risulterebbe un diniego a svolgere la prestazione lavorativa, e questo è causa di licenziamento. Diverso il caso in cui si trovi in ferie e non sia reperibile. Se non vi è un obbligo di reperibilità durante le ferie nei contratti collettivi o nell’accordo individuale, non può essere licenziato per non aver ripreso anticipatamente servizio. Si badi bene al fatto che qui si parla di un obbligo d reperibilità ad hoc, non del generico obbligo di reperibilità in capo ai  dipendenti,che vige nei periodi lavorativi.

Dopo aver individuato le ipotesi in cui il lavoratore è obbligato oppure no al rientro la terza domanda da porsi è:

“Il lavoratore al quale è chiesto il rientro anticipato ha diritto a trattamenti aggiuntivi?”

La risposta a tale domanda è sicuramente affermativa. Nel caso in cui il lavoratore rientri dalle vacanze anticipatamente ha diritto a ricevere i trattamenti appositamente previsti dal contratto collettivo di riferimento. Tali trattamenti possono consistere ad esempio: nel rimborso delle spese di viaggio per il rientro; nel rimborso delle spese derivanti dal periodo di ferie non goduto; da un’indennità aggiuntiva prevista proprio per il rientro dal periodo di riposo.

Infine l’ultimo quesito da porsi è:

”Il lavoratore ha diritto al recupero delle ferie perse”?

Anche in questo caso si deve ricordare che l’art. 36 prevede l’irrinunciabilità delle ferie. Nel caso in cui le ferie restanti al lavoratore siano superiori al numero minimo legale garantito, il lavoratore ha la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva e vedersi monetizzare le ferie non godute[2], qualora il contratto collettivo lo preveda.

 

 

[1] Sui primi passi del diritto alla disconnessione in Italia si consiglia https://www.iusinitinere.it/diritto-alla-disconnessione-del-lavoratore-primi-passi-italiani-1175

[2] Circa l’entità dell’indennità per le ferie non godute si suggerisce l’articolo https://www.iusinitinere.it/ferie-non-godute-ed-indennita-nuovi-impulsi-giurisprudenziali-5778

Fonte Immagine: https://pixabay.com/it/

Francesco Lombardo

Francesco Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli con tesi in Storia del Pensiero Economico dal titolo: “I diritti Speciali di Prelievo: il contributo di Rinaldo Ossola”. Attualmente collabora con le cattedre di Economia Politica e di Storia del Pensiero Economico presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II. Dopo aver ultimato la pratica forense, ha conseguito un Master di II livello come “Esperto in relazioni industriali e di lavoro”, in virtù di una borsa di studio assegnatagli dall’Università Roma Tre, con tesi dal titolo "Mobilità endoaziendale e formazione del lavoratore ex art. 2103 c.c.” È autore di articoli per riviste scientifiche e divulgative. Da novembre 2019 è ammesso al programma “Fabbrica dei Talenti” promosso dalla fondazione ADAPT. Crede molto nell’importanza per un giurista di approfondire anche lo studio di temi economici e finanziari.

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