Finanza islamica in Italia: Proposta di Maurizio Bernardo
Il deputato Maurizio Bernardo, il 2 maggio 2017, presenta alla camera il testo “Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica”, una proposta di legge atta a introdurre nel sistema finanziario italiano nuovi prodotti finanziari, in linea con i principi della shari’ah. La missione dell’onorevole, come si evince chiaramente dal preambolo della proposta, è duplice: da un lato creare un quadro normativo ben definito per incentivare l’ingresso degli investimenti dall’estero; dall’altro applicare l’imposizione fiscale degli strumenti finanziari tradizionali a quelli shari’ah compliant.
Qualora la proposta venisse accettata sarebbe possibile anche in Italia l’emissione di un’obbligazione (sukuk), la contrazione di un mutuo (murabaha), la stipula di contratti di leasing finanziari e operativi (ljarah e istisna’a).
La suddetta legge ha l’obiettivo, come è scritto all’art. 1, di “regolare il trattamento tributario delle operazioni finanziarie poste in essere osservando i principi della legge islamica, la shari’ah, al fine di assicurare un’imposizione fiscale equiparata a quella delle operazioni finanziarie convenzionali”. Inoltre si vuole individuare “alcune tra le principali operazioni previste dalla finanza islamica e conformi ai principi della legge islamica e provvedere alla loro disciplina all’interno dell’ordinamento italiano, così da attrarre capitali ingenti che altrimenti transiterebbero altrove”. In questo modo, qualunque famiglia islamica ricorra a suddette operazioni si trasformerà automaticamente in un contribuente dello Stato italiano. È per questo che il testo trova il favore sia degli intermediari finanziari, desiderosi di gestire tali operazioni e aprirsi a nuovi flussi di denaro, sia dei fondi dello Stato, protetti dalla presenza di una maggiore certezza fiscale.
Dal punto di vista strettamente finanziario, l’Italia è interessata al mondo islamico sotto tre distinti profili: l’offerta in Italia di prodotti e servizi finanziari islamici; la raccolta di capitali presso soggetti islamici da parte di emittenti ed intermediari italiani e mediante l’utilizzo di prodotti di finanza convenzionale ma col rispetto delle regole proprie della finanza islamica; gli investimenti effettuati in Italia da soggetti appartenenti al mondo islamico secondo regole di finanza convenzionale.
Analizzando più nel dettaglio il testo di Bernardo, l’introduzione dei sukuk è senz’altro la novità principale. Considerando che il pagamento dei tassi di interesse è vietato dal Corano, le obbligazioni convenzionali e gli altri strumenti di debito sono vietate nell’Islam. I sukuk, definiti come “bond islamici” ma che, più propriamente, dovrebbero essere definiti come “certificati di investimento islamico” non hanno la natura di strumenti di debito, ma sono titoli (più precisamente, certificati di partecipazioni) rappresentativi di quote di proprietà indivisa su un patrimonio complessivo costituito da beni materiali.
Una definizione ufficiale di sukuk è stata fornita dalla AAOIFI nel 2008: i sukuk sono “certificates of equal value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”[i]
Quando i sukuk vengono acquistati (o venduti), l’acquirente (o il venditore) non acquista (o vende) solo il pezzo di carta rappresentativo dei beni, ma anche i beni dallo stesso rappresentati e acquista (o cede) il rischio ad essi collegato.
In altre parole si tratta di certificati di investimento (simili a titoli di partecipazione) il cui rendimento è legato strettamente ad un bene o ad un progetto imprenditoriale e, come tali, quindi, rispettosi sia del divieto di ribà (ossia di predeterminare un tasso fisso di rendimento dell’investimento), che della regola del profit and loss sharing (ossia la condivisione del rischio). Tali caratteristiche di standardizzazione e di vocazione e idoneità alla trasferibilità e allo scambio nel mercato dei capitali, ne fanno a tutti gli effetti dei valori mobiliari ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del TUF.
L’art.3 del testo di Bernardo si occupa invece dei contratti di scambio, introducendo murabaha, ijarah e istisna’a.
Il murabaha è un’operazione articolata in due successivi contratti, il primo di compravendita o appalto, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio (art.1523 cc), attraverso la quale la banca vende al cliente un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito. Il contratto rispetta i divieti fissati dal Corano, in quanto la banca, nelle more dall’acquisto alla successiva rivendita al cliente, sopporta il rischio operativo e di prezzo per il periodo di tempo in cui rimane proprietaria. Tale operazione può avere ad oggetto qualunque bene ad esclusione della moneta.
La ijarah è un’operazione in cui la banca compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito. La proprietà del bene è trasferita alla banca e il diritto di utilizzo del bene, fino alla scadenza del contratto, spetta al cliente. La ijarah può avere come oggetto qualunque bene, esclusi quelli consumabili o deperibili. Questo contratto si configura come un vero e proprio leasing finanziario. È necessario precisare però che il guadagno della banca, che alla fine del contratto avrà ricevuto un importo maggiore rispetto al costo sopportato per l’acquisto del bene, non è da considerare come riba, perché la banca, conservando la proprietà del bene, sopporta il rischio commerciale e di perimento del bene.
Infine, istisna’a, che si struttura come un contratto misto di appalto e di vendita. Vi è, in primis, un contratto tra la banca e il cliente che ordina la costruzione di un bene e un contratto tra il costruttore e la banca in cui il primo costruisce il bene (in genere immobili) che le è stato ordinato dal cliente. La banca paga il costruttore a stato di avanzamento dei lavori; il cliente paga ratealmente alla banca fino a quando il bene non sarà ultimato e gli sarà consegnato.
Queste sarebbero le quattro fattispecie shari’ah compliant introdotte nel nostro Paese in seguito all’eventuale approvazione del testo di Bernardo. Però, nonostante le evidenti opportunità economiche, (già discusse in precedenza), che l’apertura alla finanza islamica apporterebbe all’Italia, l’esito della votazione non è così scontato. Infatti, nella decisione finale peserà molto più il fattore politico, che quello tecnico-economico.
Purtroppo questa proposta arriva in un momento molto delicato, nel quale regna il terrore islamico, per cui è più che lecito aspettarsi pareri discordanti in merito. Tra tutte le perplessità a riguardo, fa da padrona la paura che con i proventi derivanti dalle operazioni di finanza islamica si vada a finanziare la jihad; soprattutto per questo il deputato Bernardo dedica l’ultimo articolo della sua proposta di legge al controllo delle operazioni shari’ah compliant. L’art. 6, infatti, afferma che le operazioni dovranno essere sottoposte a costante verifica a fini di contrasto del riciclaggio e che la vigilanza spetterà alla Banca d’Italia.
Non ci resta che attendere che il dibattito inizi, con un minimo di conoscenza in più della materia.
[i] un certificato di valore equivalente che rappresenta quote non suddivise della proprietà di beni materiali, usufrutti e servizi o della proprietà di beni connessi a particolari progetti o particolari attività di investimento con realizzo effettivo dopo il ricevimento del valore del sukuk, la chiusura della sottoscrizione e l’impiego dei fondi ricevuti ai fini per i quali i sukuk sono stati emessi.
Claudia Addona nasce a Benevento nel 1993.
Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si laurea in Scienze Aziendali nel 2017, all’università La Sapienza di Roma, con tesi in Marketing.
Nel gennaio 2020 consegue la laurea magistrale con il massimo dei voti in Finanza e Assicurazioni, sempre presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Collabora dal 2017 con Ius in Itinere in seguito alla nascita della nuova area Banking&Finance, di cui ne diventa responsabile nel 2018.
La curiosità e la determinazione sono ciò che le permettono di dare il meglio in tutto ciò che fa.
Email: claudia.addona@gmail.com