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Finanza Sostenibile: in arrivo il Regolamento Europeo relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Lo scorso 8 novembre 2019 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Tale provvedimento è volto a  ridurre l’asimmetria informativa nel rapporto principale-agente con riferimento “all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli investitori finali, qualora essi agiscano in qualità di agenti per conto degli investitori finali (principali)”[1].

Tale Regolamento si inserisce in un contesto di riforme adottate nel corso degli anni[2] che hanno contribuito ad agevolare l’accesso alle attività dei vari attori dei mercati finanziari, consentendo loro di operare all’interno di un quadro normativo sempre più dettagliato, nonché a fornire una maggiore protezione ai c.d. “investitori finali”, assicurando agli stessi gli strumenti per prendere decisioni sempre più consapevoli sulle scelte di investimento. Sempre nell’ottica, inoltre, degli impegni assunti in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’adozione dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)[3].

In particolar modo, il Regolamento intende fornire ai Partecipanti ai Mercati Finanziari[4] ed ai Consulenti Finanziari[5] degli obblighi di trasparenza, quali:

  • Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità[6]: mediante la pubblicazione sui propri siti web le politiche relative all’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro investimenti o nelle proprie consulenze per investimenti;
  • Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto: i Partecipanti ai Mercati Finanziari devono informare gli investitori informati circa i principali effetti negativi derivanti dalle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità[7]. In particolar modo, devono essere fornite: (i) le informazioni sulle politiche adottate al fine dell’individuazione e della categorizzazione secondo priorità dei principali effetti negativi per la sostenibilità, con indicazione dei relativi indicatori; (ii) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata/programmata in merito; (iii) una breve sintesi delle politiche di impegno adottate e (iv) riferimenti all’osservanza di codici di condotta di impresa responsabile e delle norme internazionalmente riconosciute in materia di due diligence e reporting.

Analoghi requisiti di trasparenza sono posti in capo ai Consulenti Finanziari.

  • Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità: al centro della disclosure, da fornire sui rispettivi siti web, vi sono anche le politiche di remunerazione e su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità.

 

  • Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità: a tal proposito, devono essere fornite informazioni in merito a: (i) come i rischi di sostenibilità vengono integrati nelle relative decisioni di investimento/consulenze di investimento e assicurazione; (ii) i risultati della valutazione dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento di tali prodotti finanziari/assicurativi.

 

  • Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale: nel caso in cui un determinato prodotto finanziario vada a promuovere talune caratteristiche, generalmente ambientali o sociali, devono essere comunicate anche: (i) le informazioni su come tali caratteristiche siano rispettate; (ii) se è stato individuato un benchmark, se e in che modo tale indice di riferimento sia coerente con le caratteristiche promosse. Laddove non sia disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o altro indice allineato ai requisiti degli Accordi di Parigi sul clima.

 

  • Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali e sociali sui siti web: in tal caso, i Partecipanti ai Mercati Finanziari sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, a titolo meramente esemplificativo e non esausito : (i) la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali, o del relativo obiettivo di investimento sostenibile; e (ii) le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche.

L’auspicio è che con tale provvedimento si migliori la trasparenza e l’informazione verso l’investitore finale. In un contesto come quello attuale, segnato da una forte frammentazione della normativa e dei requisiti di trasparenza applicabili da paese a paese, una mancata armonizzazione potrebbe rendere ancora più complesso per gli investitori finali di comparare i vari prodotti e comprenderne le caratteristiche ESG che ne sono alla base.

L’eliminazione, o la sostanziale riduzione, dell’asimmetria informativa tra promotore/consulente e investitore potrebbe costituire infine un volano per il rilancio degli “investimenti sostenibili”, e quindi della capacità della finanza di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali, di riduzione dell’utilizzo delle materie prime, di risorse idriche e del suolo, di un nuovo paradigma per il ciclo dei rifiuti, nonché per la promozione dell’integrazione sociale e della valorizzazione del capitale umano.

I nuovi provvedimenti dovranno ora essere firmati nell’ultima settimana di novembre per poi essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disclaimer: la finalità del presente articolo ha natura esclusivamente illustrativa. Quanto ivi riportato non deve essere inteso come consulenza legale o qualsiasi altro tipo di consulenza professionale.

 

[1] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, considerando n. 10, disponibile al seguente link:

[2]Le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE , 2011/61/UE , 2013/36/UE , 2014/65/UE , (UE) 2016/976 , (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio , e i regolamenti (UE) n. 345/2013 , (UE) n. 346/2013 , (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238del Parlamento europeo e del Consiglio.

[3] Sullo stesso argomento, Molinario Chiara, Verso uno sviluppo sostenibile: Agenda 2030, disponibile al seguente link: https://www.iusinitinere.it/verso-uno-sviluppo-sostenibile-agenda-2030-3358

[4] Ai sensi dell’art. 2, c. 1), per “partecipanti ai mercati finanziari” si intendono: un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); un creatore di un prodotto pensionistico; un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

[5] Ai sensi dell’art. 2, c. 11, per “consulente finanziario” si intende: a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; b) un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

[6] Per “rischio di sostenibilità” si intende “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell´investimento

[7] Per “fattori di sostenibilità” si intendono “le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva”.

Francesco Cimino

Francesco Cimino, Deputy Director dell'area Banking&Finance, 28 anni, laureato in giurisprudenza nel 2015 presso l'Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Compliance nelle banche e nelle società finanziarie".  Ha conseguito un International Master in Export Compliance con project work dal titolo "Corporate compliance towards sanctions era: embedding banking approach in non-financial corporations". E' accreditato come Export Compliance Officer presso European Institute for Export Compliance. Ha lavorato come junior associate presso studio legale internazionale Allen&Overy (sede di Roma) nel dipartimento di International Capital Markets, curando attività di Debt Capital Markets e Regulatory Banking&Finance. Attualmente lavora nella Direzione Finanza di una grande corporate italiana.

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