giovedì, Marzo 28, 2024
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Dove finiscono i beni del nonno e dello zio? – La rappresentazione.

Abbiamo visto in precedenti approfondimenti che alla morte di una persona fisica segue l’apertura della successione (legittima o testamentaria) e che diversi sono gli scenari che possono dischiudersi.
I chiamati all’eredità possono rinunciare alla quota loro spettante, alcuni tra questi soggetti (gli eredi legittimari) possono essere stati esclusi a succedere a causa ad esempio della loro diseredazione.
Cosa accade in questi casi? A chi spetta la quota del patrimonio del defunto (il cd “de cuius”) oggetto di rinuncia o che non può essere trasmessa all’erede indegno?
Soccorrono in tali circostanze le norme di cui agli art. 467 e ss c.c. che disciplinano l’istituto della rappresentazione, in forza del quale i discendenti subentrano “nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.
Tale fenomeno opera per la successione legittima ed anche nei casi di successione testamentaria, qualora il testatore non abbia espressamente previsto delle istituzioni alternative all’erede che non voglia o non possa accettare.
La rappresentazione ha luogo in linea retta a favore dei discendenti dei figli (naturali, legittimi, legittimati, adottivi) ed in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Il meccanismo è semplice: semplificando al massimo in caso di morte di un soggetto che ha come unici eredi legittimi i suoi due figli (Caio e Sempronio) succedono normalmente questi ultimi; qualora uno dei predetti figli (Caio) non voglia accettare (per motivi economici) o non possa (perché magari premorto al proprio padre) subentreranno nella sua posizione ereditaria i suoi discendenti diretti (figli, nipoti e all’infinito seguendo la linea retta di discendenza), concorrendo con l’altro figlio del de cuius (Sempronio zio, prozio etc).
Qualora si verifichi la morte di un soggetto che abbia come erede un fratello, anche in questo caso, se questi non voglia o non sia in grado di accettare, allo stesso sono sostituiti ex lege i suoi discendenti (quindi saranno eredi i nipoti del defunto zio).
L’indicazione da parte della legge dei soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione deve ritenersi tassativa e non estensibile. Pertanto non è assolutamente applicabile ad esempio al coniuge o ai figli di altri soggetti seppur istituiti eredi dal de cuius.
Tale principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Cassazione ed anche dalla Corte Costituzionale che, discostandosi dalla vecchia individuazione dello scopo di protezione della stirpe legittima del de cuius, ha osservato successivamente (sentenza 1366/1975) che la rappresentazione “in concreto tutela gli interessi della famiglia del mancato erede, impedendo che i beni le siano tolti sol perché il genitore non vuole o non può accertarli”.
Pertanto ai fini dell’operatività dell’istituto in parola occorre che “il c.d. rappresentato sia figlio del de cuius e che il rappresentante sia discendente anche naturale del rappresentato e, per la rappresentazione in linea collaterale, che il c.d. rappresentato sia fratello o sorella del de cuius e che il rappresentante sia discendente anche naturale del medesimo” ( Cass. Civ. Sez. II, n. 22840/2009).
Come sopra evidenziato il rappresentante subentra nella posizione e nel grado ereditario del rappresentato, succedendo al de cuius in via diretta, non come erede del rappresentato, ma assumendo un proprio diritto a succedere (nascente ex tunc all’apertura della successione, anche in caso di rinuncia successiva del rappresentato); potrà quindi succedere per rappresentazione anche colui che a sua volta sia incapace o indegno a succedere al rappresentato o avesse rinunciato all’eredità di quest’ultimo.
Condizione indefettibile per la rappresentazione è la verifica dell’esistenza in vita dei pretesi rappresentanti alla data di apertura della successione (Cass. Civile, Sez. II, sentenza n. 24252/2016), possono pertanto subentrare al rappresentato solo soggetti che siano già nati al momento del decesso dell’ascendente.
Va rilevato che il meccanismo della rappresentazione prevede la cosiddetta “divisione per stirpi”, in base alla quale i discendenti subentrano tutti insieme in sostituzione del loro capostipite ed indipendentemente dal loro numero, con esclusione di una suddivisione per capi. Qualora ad esempio vi siano 5 figli del rappresentante gli stessi avranno diritto ognuno ad un quinto della quota spettante al loro ascendente che non abbia potuto o voluto accettare l’eredità.
Da ultimo va rilevato che nel caso in cui il rappresentante sia un minore (nel caso in cui ad esempio il rappresentato rinunci o non possa accettare l’eredità ed a sua volta abbia un figlio minorenne) è necessario richiedere l’intervento del giudice tutelare al fine della verifica della convenienza dell’accettazione o della rinuncia da parte del predetto soggetto. In assenza di provvedimenti della sopra indicata autorità giudiziaria, si ricorda che il termine decennale per la rinuncia/accettazione dell’eredità resta sospeso fino al compimento della maggiore età del rappresentante che, solo da quel momento, potrà liberamente valutare la scelta da operare in relazione all’eredità del proprio ascendente.

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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