giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Fonti del diritto internazionale degli investimenti: i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

Non tutti gli autori qualificano i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili come fonti del diritto internazionale. Tuttavia, la menzione di questi principi nell’Articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia vale a fugare qualsiasi perplessità in ordine alla loro qualificazione; è, inoltre, ormai generalmente accettata l’idea che tale inserimento abbia avuto come scopo quello di evitare il rischio di non liquet attraverso l’applicazione, da parte della Corte, dei principi di diritto elaborati dagli Stati nel foro domestico per la risoluzione di controversie tra soggetti privati e tra questi e soggetti pubblici.

Il tratto distintivo di tali principi è il loro carattere generale, come riconosciuto peraltro dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia:

“[…] in this context ‘principles’ clearly means principles of law […] the term ‘principles’ may be justified because of their more general and more fundamental character.”[1]

L’individuazione di quali siano i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili non può che scaturire da un’analisi comparatistica tra i sistemi legali nazionali più rappresentativi dell’intera comunità internazionale.

 Il medesimo procedimento viene utilizzato anche nel diritto degli investimenti stranieri e i tribunali che si occupano di controversie relative agli investimenti hanno individuato una serie di regole riconducibili alla categoria dei principi di diritto in questione.

Tra questi vi è l’ingiusto arricchimento, a seguito del quale è dovuto il pagamento di un indennizzo; il principio di buona fede; la res judicata; la ripartizione dell’onere della prova.

Spesso i principi generali di diritto figurano tra le diverse discipline applicabili ai trattati multilaterali. È quanto previsto dalla Convenzione ICSID (International center for settlement of investment disputes) , che all’articolo 42(1) stabilisce che:

 “In the absence of such agreement, […] such rules of international law as may be applicable”,

e dall’Accordo nordamericano di libero scambio, il cui articolo 1131(1), rubricato “Governing Law”, recita:

 “A Tribunal established under this Section shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international law”.

I Trattati bilaterali di investimento (BITs), invece, non sempre contengono clausole sulla legge applicabile. Quando invece sono presenti disposizioni di questo tipo si fa riferimento al diritto internazionale, spesso in combinazione con il diritto interno, utilizzando espressioni quali “principles of international law”, “rules and principles of international law”; si ritiene che queste formule indichino i principi generali di diritto così come individuati dall’Articolo 38 (1) (c) dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

L’importanza di questi principi va però al di là del loro utilizzo ai fini della risoluzione delle controversie: da un lato essi infatti contribuiscono a fornire coerenza alle regole e agli standards relativi agli investimenti stranieri, compatibilmente con i principi maturati nell’ambito delle esperienze nazionali; dall’altro lato, assicurano un’interpretazione dinamica al diritto internazionale degli investimenti, conformemente all’evoluzione legale e sociale degli ordinamenti nazionali. Si tratta, in ogni caso, di manifestazioni di una continua interazione tra il diritto internazionale e il diritto interno.

[1] Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgement, I.C.J. Reports 1984, ¶ 79, .

Francesca Salvatore

Francesca Salvatore, napoletana, classe 1993. Studentessa di Giurisprudenza all'Università Federico II, laureanda in Diritto del commercio internazionale con una tesi sul capitolo 11 dell'Accordo Nordamericano di libero scambio, relativo alla tutela degli investimenti stranieri. Iscritta a ELSA Napoli, parteciperà alla 16esima edizione della ELSA Moot Court Competition, organizzata con la partnership della WTO.

Lascia un commento