giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Forma del contratto di lavoro ed obblighi di comunicazione del datore di lavoro

Il contratto di lavoro subordinato è un contratto sinallagmatico(a prestazioni corrispettive), il cui assetto di interessi è costituito dall’espletamento, da parte del lavoratore, di specifiche mansioni finalizzate al soddisfacimento dell’interesse imprenditoriale del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione corrisposta da quest’ultimo “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”(articolo 36, 1° comma, Cost.).

Tra i problemi che l’atto costitutivo del rapporto di lavoro subordinato sortisce, vi è quello della forma: la regola generale, infatti, è quella della libertà della forma, ossia il legislatore non prescrive, quale principio generale valido per tutti i rapporti di lavoro, che il contratto sia necessariamente(ed a pena di sanzioni variamente declinate)stipulato per iscritto.

Quali sono, allora, i profili di tutela per il lavoratore?

Innanzitutto, occorre distinguere tra settore privato e settore pubblico: mentre molti contratti collettivi del settore privato prevedono la forma scritta, quest’ultima è sempre, obbligatoriamente prevista dai contratti collettivi di comparto del settore pubblico, con conseguente invalidità del contratto di lavoro concluso in forma orale; autorevole dottrina, rappresentata da M. Esposito e L. Gaeta, e giurisprudenza, in particolare Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2001, n. 59, individuano la ratio dell’obbligo di forma scritta nel pubblico impiego nell’interesse della Pubblica Amministrazione alla certezza dei rapporti giuridici in essere, nella possibilità per le autorità tutorie di effettuare precisi controlli, e nella volontà di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa.

In secondo luogo, si deve precisare che il legislatore ha attenuato la regola generale della libertà della forma attraverso la previsione di una serie nutrita di deroghe; occorre, allora, distinguere le ipotesi in cui il vincolo di forma è previsto ad substantiam, da quelle in cui la forma scritta è stabilita ad probationem:

1)I casi in cui la forma scritta opera ad substantiam, ovvero per la validità del contratto, implicano che il mancato rispetto del vincolo di forma sia sanzionato con la nullità del negozio giuridico: in soccorso del lavoratore, che spesso esegue prestazioni lavorative sulla base di un regolamento contrattuale che non lo tutela, intervengono meccanismi di conversione espressamente previsti dalla legge oppure, più in generale, l’articolo 2126 c.c., in base al quale il contratto di lavoro che sia stato colpito da nullità o annullamento mantiene validità ed efficacia per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, a meno che la nullità non derivi da illiceità dell’oggetto o della causa(contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume); tuttavia, se il rapporto di lavoro è stato caratterizzato da violazione di norme speciali poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Esempi di contratti di lavoro subordinato a forma vincolata, sono rappresentati dal contratto di lavoro a termine che intercorre tra Agenzia fornitrice e prestatore in regime di somministrazione; dai contratti di lavoro sportivo; dal contratto di reinserimento per lavoratori disoccupati di lunga data; dai contratti di arruolamento del personale marittimo, la cui disciplina richiede anche la stipulazione per atto pubblico.

2)I casi che integrano la forma scritta ad probationem, invece, sono regolati dall’articolo 2725 c.c.: in questo frangente, il contratto sarà valido, ma l’inosservanza del requisito di forma comporterà che la prova per testimoni in ordine all’esistenza dell’atto sia ammessa solo nel caso previsto dal numero 3 dell’articolo 2724, cioè in ipotesi di perdita incolpevole del documento.

Esempi di contratti di lavoro subordinato che devono essere provati per iscritto sono il contratto di lavoro ripartito; il contratto di lavoro intermittente; il contratto di lavoro a tempo parziale; i contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale dell’aria.

3)Si discute, infine, circa la qualificazione del requisito di forma previsto per il contratto di apprendistato: se esso, cioè, sia sostanziale o probatorio.

Una volta accertato il rapporto tra principio generale ed eccezioni, quali sono gli obblighi d’informazione e comunicazione incombenti sul datore di lavoro, soprattutto a fronte del preoccupante fenomeno del lavoro sommerso(il cosiddetto lavoro nero)?

In questa prospettiva, la distinzione si pone tra obblighi che il datore di lavoro deve assolvere nei confronti del medesimo lavoratore dipendente, ed obblighi che il datore di lavoro deve assolvere nei confronti degli enti occupazionali e previdenziali:

1)Il d.lgs. n.152 del 1997 ha previsto che all’atto dell’assunzione, ma prima dell’inizio dell’attività lavorativa(in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di assunzione), il datore di lavoro informi il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o rapporto di lavoro: tale obbligo s’intende assolto qualora il datore di lavoro consegni al lavoratore copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro inviata al centro per l’impiego, o copia del contratto individuale di lavoro che contenga tutti i dettagli previsti dalla legge.

Qualora il datore di lavoro si riveli inadempiente, egli sarà esposto a sanzioni amministrative, compresa la cosiddetta maxi sanzione per il lavoro sommerso.

2)Il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, invece, ha introdotto la cosiddetta comunicazione unica e pluriefficace: essa consiste in una comunicazione preventiva(entro le ore 24 del giorno antecedente la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro)contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, l’eventuale termine, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il trattamento economico e normativo ecc., che deve essere inviata in via telematica al centro per l’impiego competente, e vale come assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e degli altri eventuali enti previdenziali.

Anche in questo caso, l’inadempimento degli obblighi prescritti è soggetto a sanzione amministrativa.

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

Lascia un commento