venerdì, Aprile 19, 2024
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Formalità della procura e art. 2932 c.c.: la Cassazione in materia

Uno dei temi recentemente affrontati dalla giurisprudenza in relazione all’articolo 2932 c.c. (che com’è noto discplina l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto) riguarda il suo rapporto con la fattispecie della procura.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, ex art. 2932 c.c. – sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto ad substantiam per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa, in capo al rappresentante, ed un onere di diligenza in capo al terzo contraente, consistente nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e, quindi, l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti – mentre può fondarne la richiesta risarcitoria nei confronti del falsus procurator e dello stesso falsamente rappresentato, in presenza di elementi esteriori ed obiettivi, atti a giustificare la sua opinione che il potere rappresentativo fosse stato effettivamente conferito1.

Questo importante principio costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale è però dovuta intervenire in alcune recenti pronunce a chiarirne una volte e per tutte l’applicazione.

Esso, inoltre, manifesta la sua fondamentale portata nella correlazione tra due norme giuridiche che fanno parte dei principi cardine del nostro ordinamento in materia di diritto civile: gli artt. 1392 e 2932 del codice civile.

Invero, si ricordi, che la prima delle disposizioni suddette, per quel che riguarda la forma della procura statuisce testualmente: “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.

Non è un caso che allora, nell’ordinanza citata, la Cassazione utilizzi tale disciplina ai fini di corroborare la sua tesi, affermando e ribadendo quindi che “quando, come nella specie, per il contratto rappresentativo è richiesta la forma scritta ad substantiam in relazione all’oggetto, anche la procura deve essere rilasciata in forma scritta (art. 1392 c.c.), sicchè – come sussiste a carico del rappresentante l’onere legale di documentazione della procura – così è configurabile un onere di diligenza, in capo al terzo contraente, di chiedere la giustificazione dei poteri e quindi l’esibizione dell’atto scritto di conferimento della procura”.

Come sopra ribadito, tale orientamento si fonda su un altrettanto convincimento consolidato della Suprema Corte (così Cass. 11453/2015, cfr. pure Cass. 9505/2010), la quale anche recentemente, in una delle ultime pronunce del 20172, ha affermato che la ratifica del contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio il contratto, ma può essere anche implicita purchè sia rispettata la forma scritta e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere.

Inoltre, la Corte sottolinea come tale ipotesi non possa essere confusa con altri casi di specie, come ad esempio un caso di preliminare di vendita stipulato dal falsus procurator, in una situazione nella quale la società falsamente rappresentata ed il falso rappresentante avevano ingenerato nel promissario acquirente la ragionevole convinzione circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza. In tale ipotesi, era stato comunque affermato che, in tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere3.

Di conseguenza, appare evidente confermare quanto detto in apertura circa l’inapplicabilità del principio dell’apparenza del diritto in virtù, anche e soprattutto, delle ricostruzioni prospettate in questa sede.

1. Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 18-01-2017, n. 1192

2. Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2017, n. 30938

3. Cass., Sez. 3, 19 aprile 2010, n. 9268


Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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