giovedì, Aprile 18, 2024
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Format televisivo e diritto d’autore: quale tutela?

Format televisivo e diritto d’autore: quale tutela?

A cura di Dott.ssa Maria Corso

1. Introduzione

Né la legislazione internazionale, né quelle nazionali, includono, espressamente, i format televisivi tra le opere dell’ingegno oggetto del diritto d’autore. Questa ingiustificata mancanza fa sì che all’interprete non resta che cercare un qualche appiglio nei principi generali. Occorre proprio partire dal principio per eccellenza in base al quale non ricevono protezione le idee, bensì, unicamente, e a certe condizioni, le loro forme espressive. Originale deve essere la forma dell’espressione dell’idea. Ciò però non esclude l’esistenza di una zona grigia che crea non poche difficoltà ad interpreti ed esperti di settore. All’interno di questo limbo troviamo sia le c.d. opere incomplete, costituite da alcune parti perfettamente compiute e da altre ancora non del tutto elaborate; dall’altro, mentre, le c.d. idee elaborate che non sono ancora dotate di una forma espressiva che sia sufficiente ai fini della sua definizione, per essere inglobate nell’ambito della tutela autoriale. La problematicità della tutelabilità dei format dei programmi televisivi sta proprio in questo: si gioca, fondamentalmente, sul confine tra le opere incomplete e le idee elaborate. I format che vantano le caratteristiche necessarie per essere considerati opere incomplete godranno della copertura giuridica offerta dal diritto d’autore; al contrario i format che varcano il confine delle opere incomplete – rientrando nel mondo delle idee elaborate – non beneficeranno della tutela ai sensi della l. n. 633/1941. In virtù dell’esistenza di questo limbo, il giudice si troverà a dover di volta in volta stabilire se ci si trova innanzi ad una semplice idea o se questa abbia almeno una sua forma interna e, nel caso, se tale forma interna sia meritevole di protezione. Inoltre, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice di merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.  Potrebbe così spiegarsi come e perché la giurisprudenza di merito – come risulta da quelle sentenze che concedono tutela di diritto d’autore solo in presenza di un corpus mechanicum classico – è prevalentemente restia a considerare opera dell’ingegno di carattere creativo lo schema di un programma televisivo[1]. Nel caso delle opere assimilate a quelle cinematografiche[2] – film Tv, miniserie televisive, le soap opera, le situation comedy, i documentari televisivi ed i cartoni animati –  il livello di concretizzazione dello schema ideativo sarà sufficiente a consentire una completa comparazione dei relativi format ai soggetti delle opere cinematografiche. Ciò consentirà di poter accedere alla tutela del diritto d’autore. La situazione viene completamente ribaltata quando il nostro oggetto di indagine sono le opere televisive in senso stretto, ossia le opere audiovisive prodotte con esclusiva destinazione alla diffusione a mezzo della televisione. Si pensi ai programmi di intrattenimento (i game show, i talk show, i talent show, i quiz show) o ai programmi di informazione (i programmi giornalistici nei Talk-show informativi). La copertura giuridica difficilmente opererà nei confronti di quei programmi basati, in maniera esclusiva o prevalente, sull’attività spontanea e, dunque, non prevedibile né predeterminabile, di concorrenti o giocatori. Al massimo potrà attribuirsi all’autore la produzione di un’idea, eventualmente elaborata che, come poc’anzi accennato, sfugge alla normativa del diritto d’autore. Resta pur sempre la possibilità che il format in cui gli elementi del programma individuabili siano predeterminati con elevato grado di precisione, venga qualificato come opera incompleta e possa godere della tutela del diritto d’autore.

2. Il format come opera letteraria

E se il format fosse tutelato giuridicamente alla stregua di un’opera letteraria? La base narrativa da cui ha origine un format-opera è costituita da quella che nel linguaggio tecnico viene chiamata la “bibbia”. Essa consiste nell’opera letteraria che sviluppa la linea verticale, ogni volta che descrive le caratteristiche dei personaggi, degli ambienti e delle relazioni interpersonali; e la linea orizzontale della storia descrivendo lo sviluppo della trama narrativa. In un’ottica di contrapposizione tra contenuto (idea, concetto, trama, oggetto dell’opera) e forma, in particolare: forma esterna (rivestimento letterario, scelta terminologica ecc.) e forma interna (la struttura interna, la costruzione organica, l’impalcatura del tessuto narrativo[3]) ; il contenuto ancora una volta resta fuori dall’alveo di protezione del diritto d’autore. Infatti, la giurisprudenza che si è trovata a valutare la ricorrenza di fattispecie di plagio di opere cinematografiche ha sempre incentrato le proprie decisioni sulla suddetta contrapposizione[4]. Inoltre ha ritenuto che un’idea, ancorché non banale, può accedere alla tutela del diritto d’autore solo nei limiti in cui a tale idea sia dato un rivestimento in termini, almeno di forma interna, ossia, di articolata strutturazione narrativa[5]. Il contenuto del soggetto di un’opera filmica ed analogamente, di un format-opera letteraria, seppure non banale è, pertanto, comunque, escluso dalla tutela del diritto d’autore che, invece, spetta solo al soggetto di un format-opera letteraria che abbia una concretezza espressiva tale da consentire l’individuazione di una forma esterna e di una forma interna. Infatti, la tutela sarà massima quando il programma è unico e il format è una “bibbia” estremamente dettagliata, tale da poter essere assimilata al soggetto cinematografico (non a caso tutelato ai sensi della legge sul diritto d’autore); sarà minima – ovvero tecnicamente possibile, ma con bassa o nessuna efficacia protettiva – quando il livello di dettaglio descrittivo delle caratteristiche incluse nel format è ridotto e il programma è seriale.

Dunque, il film TV sarà più semplice ed efficace da tutelare; mentre per quanto riguarda fiction e serie di telefilm la complessità della tutela farà fatica ad operare, in virtù del fatto che il livello di specificazione non è elevato. I reality, mentre, sono un genere di ancor più complessa tutelabilità, perché si accostano ai programmi denotati da un marchio costituito da un insieme limitato di caratteri fissi e ricorrenti che, presi congiuntamente, consentono al telespettatore di riconoscerne l’identità, mentre la storia della specifica puntata non gode di tutela giuridica. Proprio per questo motivo la protezione del relativo format è affidata ai caratteri fissi, la cui presenza in caso di contestazione è problematica da identificare in modo oggettivo e incontrovertibile.

3. Il format come opera audiovisiva

Nel caso in cui il format sia rappresentato, invece, dal “numero zero” della trasmissione da realizzare, viene tutelato quale opera audiovisiva. L’opera audiovisiva è composta da una successione di immagini dinamiche, ossia in movimento, accompagnata da suoni o da musica e “sprovvista di una compiuta trama narrativa ( o di un ridotto contenuto narrativo)”[6]. Opere audiovisive sono: i videoclip, i video musicale, i video game e la cd. opera televisiva che non rappresenta una categoria unitaria di opere omogenee, ma comprende, ad esempio, programmi di intrattenimento o di informazione. Anche se non assume rilevanza diretta in materia di diritto d’autore, il corpus normativo che disciplina gli inserimenti di pubblicità nei programmi televisivi e la definizione delle quote di riserva in favore delle opere di produzione europee[7] , garantisce una tutela c.d. “rafforzata” ai lungometraggi cinematografici ed ai film prodotti per la televisione. Dunque, gode di tutela, seppure di un livello inferiore, la categoria dei romanzi a puntate, dei programmi ricreativi e dei documentari; nessuna protezione è, invece, assicurata a giochi televisivi, talk show e programmi ricreativi di altro genere. Quanto detto può essere senza dubbio utile per sottolineare la peculiarità, nell’ambito delle opere audiovisive, della categoria dei giochi televisivi, dei talk show e in generale dei programmi ricreativi in relazione ai quali non siano individuabili né una struttura narrativa, né dei personaggi fissi, a differenza delle opere filmiche. La disciplina di legge e l’elaborazione giurisprudenziale relativa al soggetto cinematografico potrà essere estendibile al solo format-opera audiovisiva che sia concretamente caratterizzato da un ridotto grado di improvvisazione. Con ciò si intende che l’ideatore abbia avuto la premura di illustrare compiutamente la struttura narrativa di base, la trasmissione da realizzare, la scenografia, i personaggi e i comportamenti attesi dai partecipanti al programma, le frasi ricorrenti, gli slogan e ogni altro particolare rilevante. In mancanza di questi presupposti non si può auspicare alcuna tutela autoriale. Infatti ciò si verifica in tutte quelle ipotesi in cui il format-opera audiovisiva sia caratterizzato da un alto grado di improvvisazione e l’effettiva essenza della trasmissione da realizzare, sulla base di quel format, sia rimessa al contributo imprevedibile di conduttore ed ospiti. Tale valutazione ha carattere prevalentemente pratico e dovrà essere condotta considerando, caso per caso le particolarità dei diversi generi di format di opera televisiva e delle singole fattispecie concrete. Lo stesso vale anche con riferimento alla proteggibilità del format-opera letteraria in analogia al soggetto cinematografico.

 

[1] F. TOZZI, Il format televisivo: prospettive di una tutela giuridica, in La nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2003, p. 431.

[2] Cfr. amplius, A. MICCICHÈ, Legislazione dello spettacolo, Artemide, Roma, 2006, pp. 53 ss.

[3] M. ARE, L’oggetto del diritto d’autore, Giuffré, Milano, 1963, p. 130.

[4] Trib. Roma, 7 gennaio 1994, in Il Foro italiano, 1994, p. 2541; App. Roma 19 gennaio 1976, in Giustizia civile, 1976, I, p. 1848.

[5] Trib. Napoli, 28 novembre 1986, in Giurisprudenza di merito, 1988, p. 36; App. Milano, 23 ottobre 1956, in Rassegna della proprietà industriale, letteraria ed artistica, 1960, p. 87. Sul punto cfr. O. GRANDINETTI, La tutelabilità erga omnes del format di programmi televisivi, in Il Diritto d’Autore, 2000, p. 74.

[6]  A. MICCICHÈ, Legislazione dello spettacolo, Artemide, Roma, 2006, pp. 45 ss.

[7] Cfr. a tale proposito l. 6 agosto 1990, n. 223 e art. 3 comma 3 della l. 30 aprile 1998, n. 122 di attuazione della direttiva 89/552/CEE.

Per ulteriori approfondimenti:

http://www.medialaws.eu/programmi-televisivi-e-proprieta-intellettuale-la-tutela-inesistente-del-format/

La realizzazione dei testi per i programmi di intrattenimento

La sincronizzazione: come fanno audio e video ad incontrarsi?

 

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