venerdì, Marzo 29, 2024
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Frodi carosello : le novità alla luce del decreto attuativo della delega fiscale

Le frodi carosello possono essere definite, in termini tecnici, come quei meccanismi fraudolenti dell’Iva realizzati attraverso una serie di operazioni volte a porre in essere attività economiche fittizie, con lo scopo di ottenere crediti di imposta, ai quali corrispondono profitti anche molto elevati.

In altri termini, lo scopo della frode è quello di recuperare l’Iva versata, per il tramite di una o più operazioni fittizie ed il ricorso a società di comodo (cd. teste di legno). L’imposta sul valore aggiunto, infatti, grava sul consumatore finale, mentre nei passaggi intermedi, ad esempio tra il produttore ed il distributore o il distributore ed il commerciante, il peso dell’imposta è neutralizzato, perché ad ogni passaggio, chi vende la addebita e chi acquista la detrae, ossia la paga e poi la scomputa dall’ammontare di imposte da pagare. Si intende per reato tributario la violazione penale realizzata nel campo dei tributi, che produce, generalmente, l’effetto della cosiddetta evasione fiscale.

La più attuale modalità di frode fiscale nonché la più sfruttata dai truffatori di professione è , in particolare , quella relativa ai c.d. scambi intracomunitari, vale a dire le vendite (e gli acquisti) effettuate tra paesi dell’Unione Europea. In casi simili, dal momento che non esiste un’Iva “identica” in tutti gli Stati, la disciplina dell’imposta è stata studiata per non ostacolare il mercato e secondo una direttiva della Comunità Europea del 1977 (la n. 388), gli scambi avvengono, normalmente, in regime di “sospensione Iva“, cioè senza applicazione dell’imposta.

In Italia, in particolare, la Direttiva è stata recepita con il d.l. 331 del 1993, che pur intitolandosi “regime transitorio” per gli scambi comunitari, in realtà è, ad oggi, ancora in vigore. Allorché sussista la frode carosello, devono potersi individuare congiuntamente determinati elementi sintomatici . Innanzitutto, la società venditrice paga effettivamente le fatture alla cd. cartiera, per poi ricevere pagamenti delle proprie fatture dalla società destinataria finale, ma tutte le società sono riconducibili allo stesso soggetto (il quale, in sostanza, non versa l’Iva per il tramite della società di comodo). Inoltre, i pagamenti dell’imposta diretta sulle fatture sono solo apparenti, mentre i pagamenti sono tutti effettivi. Meccanismi di questo genere sono puniti, in Italia, dal decreto legislativo 74/2000 aggiornato al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 , dedicato ai reati tributari .

In una sentenza considerata cardine, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che il vero discrimine per poter considerare coinvolti in una frode carosello comunitaria determinati operatori commerciali è la consapevolezza o meno dei singoli soggetti di far parte del circuito criminoso. Pronuncia importante soprattutto per quei casi nei quali spesso, operatori economici ignari di acquistare una partita di merce ad un prezzo ritenuto competitivo, si inseriscono a propria insaputa in un carosello ideato da altri per l’abbattimento dell’Iva, operazione che in gergo viene definita anche “lavaggio di imposta” (o anche Vat proceeds laundering). Al proliferare di questo tipo di illeciti è conseguito, nel nostro Paese, un progressivo inasprimento della disciplina sanzionatoria penale, così come a livello europeo sono stati implementati gli strumenti di sorveglianza e prevenzione, come l’ampliamento strategico dei poteri del VIES (Vat Information Exchange System), un network di informazioni in grado di fornire alle autorità il maggior numero di dettagli possibili sull’operatività di partite Iva considerate “sospette”.

Ma più in generale il problema degli illeciti societari è diventato sempre più attuale negli ultimi anni, costringendo anche il legislatore italiano ad adeguarsi. Infatti, la Legge n. 231/2001, introduce nel nostro ordinamento la c.d. “responsabilità amministrativa” delle società per cui possiamo dire che le la normativa tributaria ha uno strumento di prevenzione e contrasto alle frodi, che prevede una responsabilità amministrativa per le società riguardo ai reati compiuti dai propri rappresentanti a vantaggio della società stessa . Disciplina applicabile , però, esclusivamente agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

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