venerdì, Aprile 19, 2024
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Garage privato: è dovuta la tassa sui rifiuti?

Secondo un recentissimo orientamento prodotto  dalla Suprema Corte, con decisione n. 8581/2017,[1] sono assoggettati alla tassa sui rifiuti  anche i locali destinati ad autorimesse.

L’ ordinanza evidenzia però dei tratti di incongruenza poiché probabilmente contraria ad alcuni principi enucleati dalla stessa corte  in materia di esenzione dalla tassa, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riconducibili a locali destinati ad autorimessa. La Corte infatti aveva precedentemente stabilito che per l’ applicazione della tassa  Tarsu (oggi Tari) il nesso fondamentale  era il presupposto della semplice occupazione o detenzione di locali o aree destinate  a qualsiasi uso adibiti, ma secondo l’ ordinanza ex art 62 Dlgs 507/1993 , sarebbe legittimo ravvisare l’ esclusione di alcune parti dei locali dalla tassazione poiché non idonee alla produzione di rifiuti con onere di presentazione idonea,  a carico del contribuente , a comprovare tale diritto. Se prendiamo[2] ad esempio il singolo  garage[3] , quest’ultimo non risulta di per se incapace di produrre rifiuti. Ne deriva che, mentre nel caso , ad esempio, di autorimesse  esterne, esse costituiscono pertinenza dell’abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo, nell’ipotesi di garage siti quindi  all’interno dei locali è necessario applicare la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o  semplici posti auto assegnati in via esclusiva a un occupante dell’immobile. Fatta salva ovviamente  l’ipotesi in cui il contribuente riesca a fornire la prova documentale dell’oggettiva impossibilità di produrre rifiuti negli stessi.

Tali considerazioni [4]escludono invece l’ applicabilità di una tale disciplina ai semplici posti auto utilizzati all’ esterno degli immobili per il solo parcheggio dei veicoli. «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito  si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». Sarebbe quindi ricollegabile il tutto ad una quota variabile, nel caso in cui vi sia come condizione quella più ovvia in cui il garage sono condotti dallo stesso contribuente che occupa l’abitazione, le pertinenze[5] in questione vanno considerate non domestiche e quindi soggette ad una quota variabile separata dal quella applicabile alla singola  abitazione. Coas che tutt’oggi risulta e che renderà  impervia la via dei rimborsi. [6]

 

Fonti

[1] Cass. Civile  Sez. VI,  decisione n. 8581/2017 del 31 marzo 2017.

 

[2]  Ord. Suprema Corte di  Cassazione  [testo estrapolato]  ex art 62 Dlgs 507/1993.

[3] art. 1 co. 641  legge n.147/2013

[4] G. Trovati – “Tari, caos sui garage «magazzini» e sulla Tares 2013″  – Il sole 24h , 22 novembre 2017 http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-11-21/tari-resta-caos-garage-trattati-come-magazzini-205755.shtml?uuid=AEX0OiFD

[5] La tassa sui rifiuti (oggi TARI, ma prima del 2014 TARSU) è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

[6] il garage è esente da TARI e TARSU solo se risulta da apposita documentazione che esso è effettivamente adibito ad autorimessa e non è idoneo alla produzione di rifiuti.

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